Déclaration des droits de lhomme et du citoyen Paris, 26 aout 1789



I rappresentanti del popolo francese, costituito in Assemblea nazionale, convinto che l'ignoranza, l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause del malessere pubblico e della corruzione dei governi, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, sacri e inalienabili, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i propri diritti e i propri doveri; perché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, possano in ogni istante essere confrontati con il fine di ogni istituzione politica, essendo più rispettati; perché i reclami dei cittadini, fondati ormai su principi semplici e incontestabili, tendano sempre al mantenimento della Costituzione e al benessere di tutti.



Di conseguenza, l'Assemblea nazionale riconosce e proclama, al cospetto dell'Essere supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino.

Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica é la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Articolo 5
La Legge ha il diritto di vietare solamente le azioni che risultano nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Articolo 6
La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia per quelli che protegge, sia per quelli che punisce. Tutti i cittadini, essendo uguali tra loro, sono parimenti ammissibili a tutte le cariche, i posti e gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quelle del loro valore e dei loro talenti.

Articolo 7
Nessun uomo puo essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, firmano, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o arrestato in virtù della legge deve obbedire immediatamente o si renderà colpevole di resistenza.

Articolo 8
La legge non deve stabilire che pene necessarie in modo evidente e nessuno può essere punito che in virtù di una legge approvata e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

Articolo 9
Essendo ogni uomo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Articolo 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo 12
La garanzia dei diritti dell'uomo edel cittadino ha bisogno di una forza pubblica: questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti e non per l'interesse particolare di coloro ai quali è affidata.

Articolo 13
Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione è indispensabile una contribuzione pubblica. Questa deve essere egualmente ripartita tra tutti i cittadini, secondo le loro possibilità.

Articolo 14
Ogni cittadino ha diritto, da se stesso o attraverso i suoi rappresentanti, di controllare la necessità della contribuzione pubblica, di approvarla senza costrizioni, di seguirne l'impiego e di esigerne il rendiconto.

Articolo 15
La società ha il diritto di chiedere conto della propria amministrazione a tutti i funzionari pubblici.

Articolo 16
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione.

Articolo 17
Essendo la proprietà un diritto sacro e inviolabile, nessuno può esserne privato senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.