DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ

Linee guida per la piena integrazione dei diritti umani delle donne nella compilazione dei rapporti agli organismi competenti delle Nazioni Unite


Premessa
Lintegrazione delle tematiche relative alla differenza di genere e ai diritti umani delle donne nel sistema dei diritti umani è raccomandata dalle Nazioni unite ormai da molti anni, ed in molte sedi, dalla Conferenza di Vienna a quella di Pechino, alle ultime risoluzioni della Commissione Diritti Umani. La Sessione Speciale dellAssemblea Generale ONU, Women 2000, ha tra le altre cose raccomandato agli stati parte di includere un punto di vista di genere nei loro rapporti agli organismi di monitoraggio dei trattati internazionali. Per garantire che lItalia adempia correttamente a questo impegno, il Comitato interministeriale adotta le seguenti linee guida per la compilazione dei rapporti agli organismi ONU sui diritti umani:

1. Tutti i dati citati nel rapporto dovrebbero essere disaggregati per sesso e per fasce detà. Ove non esistano dati disaggregati, il Comitato ONU di riferimento va informato di questa carenza e delle azioni poste in atto o progettati per modificarla.

2. La valutazione dello stato di applicazione deve tener conto di tre aspetti:
a) lesperienza specifica delle donne di effettivo e paritario esercizio dei diritti in questione e/o di loro violazione;
b) linfluenza del fattore differenza di genere sulleffettivo godimento dei diritti in questione da parte di tutti, nonché sullefficacia dellazione di promozione e tutela dei diritti stessi;
c) il ruolo delle donne non solo in quanto titolari di diritti e/o potenziali vittime di violazioni, ma anche in quanto soggetti attivi nella promozione dei diritti umani, e di pratiche e interpretazioni innovative in materia.

3. Nel tener conto del fattore differenza di genere, può essere utile far riferimento alla definizione corrente in sede ONU, ad esempio quella contenuta nel Rapporto sullo stato della Popolazione: Genere si riferisce ai ruoli, costruiti socialmente, ascrivibili ai maschi e alle femmine. Tali ruoli, anche se basati su differenze biologiche, sono appresi; cambiano continuamente e variano enormemente fra le culture e allinterno di esse. Le questioni di genere, quindi, hanno a che fare con le differenze fra ciò che gli uomini e le donne fanno, e con il modo in cui i loro ruoli definiti socialmente li avvantaggiano o li danneggiano. Concernono anche laccesso alle risorse, allautonomia e al controllo che risultano da specifici diritti, ruoli, potere o relazioni, responsabilità o aspettative assegnati agli uomini e alle donne.
4. Nella valutazione delleffettivo godimento di tutti i diritti umani delle donne, è opportuno tenere conto non solo della parità de jure, ormai quasi pienamente acquisita in Italia, ma delle discriminazioni e ostacoli persistenti nella situazione de facto, ad esempio relativamente a:

- il pieno accesso alle risorse economiche, sociali e culturali
- lorganizzazione sociale e del lavoro
- lorganizzazione familiare e la suddivisione del lavoro di cura
- il pieno esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi, definiti nelle Piattaforme ONU di Pechino e del Cairo (Art. 96)
- leliminazione di tutte le forme di discriminazione indicate allart. 13 del Trattato di Amsterdam, e cioè le discriminazioni in base a sesso, origine etnica o razziale, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale;
- il pieno accesso alle possibilità di ricorso alla giustizia
- leffettiva attenzione delle istituzioni nei confronti dei diritti umani delle donne.

5. Nella valutazione delle specifiche violazioni che le donne subiscono o possono subire, è opportuna una particolare attenzione a problemi emergenti, quali:

- la violenza contro le donne in tutti i suoi aspetti, compresa la violenza in ambito familiare
- il permanere di stereotipi e pregiudizi in tutti gli aspetti della vita economica, politica, culturale e sociale
- le forme specifiche di violazione subite da gruppi particolarmente esposti alla discriminazione per motivi diversi e al pregiudizio, quali: profughe, immigrate, disabili, donne povere, omosessuali, minoranze religiose e/o etniche
- lincidenza delle violazioni perpetrate da parte della criminalità organizzata, in particolare nella forma del traffico di persone e sfruttamento della prostituzione
- le forme di complicità e omertà culturale e sociale nei confronti delle violazioni che le donne subiscono.

6. Nella valutazione del contributo delle donne in quanto soggetti attivi nella promozione dei diritti umani, è opportuno tenere presenti e valorizzare gli interventi sia di soggetti istituzionali (quali la Ministro e il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione nazionale parità e pari opportunità, le parlamentari, le istituzioni universitarie e di ricerca, ecc.) che di singole ricercatrici, studentesse e organizzazioni non governative- con queste ultime è opportuno stabilire un dialogo permanente, sulla scia dellesperienza avviata dal Comitato interministeriale D.V. presso il Ministero degli affari esteri.

7. Nella valutazione su quanto incida il fattore genere nelleffettivo godimento dei diritti umani, è opportuno esaminare con particolare attenzione linterazione fra diversi fattori, e come essa può condurre a discriminazioni e violazioni particolarmente gravi (ad esempio, come incide linterazione fra pregiudizi razzisti e stereotipi sulla differenza uomo/donna sulla possibilità di pieno godimento dei diritti umani da parte delle immigrate; linterazione fra disparità economiche e differenza di genere; linterazione fra differenza di età e differenza di genere; la differente esperienza della discriminazione da parte di omosessuali uomini e donne); tener conto delle differenze fra donne è altrettanto importante che dare visibilità alla differenza uomo/donna.

8. Nella compilazione del rapporto, è opportuno non solo fornire un quadro complessivo della situazione, opportunamente corredato di dati, ma anche indicare esempi di buone pratiche e di ostacoli incontrati, compresi quelli attinenti alla specifica identità, soggettività e esperienza di vita delle donne.

9. Ove risultasse difficile tener conto della complessità di fattori indicati in queste linee guida, è opportuno considerare questa difficoltà come sinonimo di inserire nei progetti futuri azioni ed iniziative volte a rimuoverle.

10. Nel progettare e porre in atto iniziative per la promozione, tutela ed effettivo godimento dei diritti umani in Italia, è opportuno dare opportuno spazio alla formazione dei diritti umani, anche nellambito delle singole amministrazioni interessate. La piena conoscenza degli strumenti internazionali più rilevanti dal punto di vista dei diritti umani delle donne (Dichiarazione universale, Convenzione CEDAW del 1979 e Dichiarazione sulla violenza contro le donne Protocollo opzionale del 1999, Piattaforma di Vienna, Cairo, Copenaghen e Pechino e loro seguiti, Statuto della Corte penale internazionale), dovrà essere pienamente integrata nelle iniziative di formazione in questione, così come la comprensione dei tre fattori indicati allinizio (esperienza specifica delle donne, differenza di genere, ruolo delle donne in quanto soggetti attivi). Una fattiva collaborazione con il Dipartimento pari opportunità può essere utile sia nella elaborazione di moduli e materiali formativi, che nella progettazione e attuazione delle iniziative in questione.