Il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge

Dichiarazione universale dei diritti umani



Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Patto sui diritti civili e politici, e relativi commenti del Comitato diritti umani (Raccomandazione generale 28)


Articolo 14
1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienzaa dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
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Commento
Gli stati parte devono fornire informazioni che consentano al Comitato di valutare se l'accesso al sistema giudiziario ed il diritto ad un equo processo vengono esercitati dalle donne alle stesse condizioni degli uomini. In particolare, gli stati parte devono informare il Comitato:
- sull'esistenza o meno di norme di legge che impediscano alle donne un accesso diretto e autonomo ai tribunali
- sulla possibilità delle donne di rendere testimonianza alle stesse condizioni degli uomini
- sulle eventuali misure adottate per garantire alle donne un eguale accesso al patrocinio legale, in particolare in materie legate al diritto di famiglia.
Gli stati parte devono riferire se ad alcune categorie di donne viene negato l'esercizio del diritto alla presunzione di innocenza, sancito dal paragrafo 2 dell'articolo 14; nonché sulle misure adottate per porre fine a tale situazione. Possono costituire violazioni dell'articolo 14 anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico.
Articolo 26
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione
Commento
La discriminazione contro le donne è spesso intrecciata con altri motivi di discriminazione, quali la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita o altra condizione. Gli stati parte devono affrontare i modi in cui i casi di discriminazione per motivi diversi dal sesso colpiscono le donne in modo specifico, e includere nei loro rapporti informazioni sulle misure adottate per contrastare tali conseguenze.
Il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e la libertà dalle discriminazioni, sanciti dall'articolo 26, obbligano gli stati ad intervenire contro le discriminazioni praticate da soggetti pubblici e privati in tutti i campi. Costituiscono violazione dell'articolo 26:
- la discriminazione contro le donne in settori quali le leggi in materia di sicurezza sociale
- la discriminazione contro le donne in materia di cittadinanza o di diritti delle persone che non hanno la cittadinanza del paese in questione
- le leggi che impongono pene più severe alle donne che non agli uomini in caso di adulterio o di altri reati
- in alcuni casi, anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico.

Il Comitato ha inoltre osservato spesso, nell'esaminare i rapporti degli stati, che un'alta percentuale di donne è occupata in settori non tutelati dalla legislazione sul lavoro, e che le consuetudini e le tradizioni prevalenti sono discriminatorie nei confronti delle donne, in particolare per ciò che riguarda l'accesso ad un'occupazione retribuita meglio e ad un eguale retribuzione per lavoro di eguale valore.
Gli stati devono
- rivedere la propria legislazione e le proprie prassi
- farsi parte dirigente nell'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare la discriminazione contro le donne in tutti i campi, ad esempio vietando la discriminazione da parte di soggetti privati in settori quali il lavoro, l'istruzione, l'attività politica e la fornitura di beni, servizi e alloggio
- riferire su tutte le suddette misure, e fornire informazioni sui rimedi disponibili per le vittime di tali discriminazioni.



Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.

Per approfondire:
dalla biblioteca TEMI: Diritti trasversali
- Discriminazione
- Diritto all’eguaglianza

- le detenute

dalla biblioteca TESTI
- Piattaforma di Pechino par.232