Diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica:

Afferma lart. 6 della Dichiarazione univerale dei diritti umani:

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Un diritto apparentemente neutro. Ma non è così. Lo spiega, con molta chiarezza, la Raccomandazione generale 28 del Comitato diritti umani, nella sua illustrazione del Patto sui diritti civili e politici, che allart.16 afferma:

Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica

Commenta il Comitato diritti umani: Il diritto di ciascuno/a al riconoscimento in ogni luogo della propria personalità giuridica è particolarmente pertinente per le donne, che spesso ne subiscono una limitazione in ragione del proprio sesso o della propria condizione coniugale. Da questo diritto consegue che la capacità giuridica delle donne di possedere beni, sottoscrivere un contratto, o esercitare altri diritti civili, non può essere limitata in ragione della loro condizione coniugale, o di qualsiasi altro motivo di discriminazione; e ne consegue anche che le donne non possono essere trattate come oggetti che la famiglia del marito eredita in caso di decesso di quest'ultimo, insieme ai suoi beni. Gli stati devono fornire informazioni al Comitato sulle leggi o le prassi che impediscono alle donne di essere trattate o di agire a tutti gli effetti come persone dotate di personalità giuridica, nonché sulle misure adottate per abrogare le leggi o le prassi che consentono tale trattamento.

Non a caso, nella Convenzione CEDAW, il tema della personalità giuridica è affrontato in modo ampio, come uno degli aspetti essenziali della parità di fronte alla legge.


Convenzione sulleliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne
Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.

Per approfondire:
dalla biblioteca TEMI

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