Libertà da interferenze arbitrarie nella vita privata e familiare


(diritto alla privacy)

Dichiarazione universale dei diritti umani



Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Patto sui diritti civili e politici
Articolo 17
1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

Commento del Comitato diritti umani da un punto di vista di genere (Raccomandazione generale 28)
Gli stati parte devono fornire informazioni che consentano al Comitato di valutare gli effetti di qualsiasi legge o prassi che entri in contrasto con il diritto delle donne alla privacy, e agli altri diritti tutelati dall'articolo 17, in condizioni di eguaglianza rispetto agli uomini.
Alcuni esempi di tali interferenze:

- Quando per decidere i diritti di una donna in base alla legge e le tutele cui essa ha diritto, compresa la protezione dallo stupro, viene presa in esame la sua vita sessuale
- le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico
- interferenze da parte di soggetti privati, come nel caso dei datori di lavoro che prima di assumere una donna chiedono l'effettuazione di un test di gravidanza.

Un altro campo in cui può avvenire che gli stati non rispettino il diritto delle donne alla privacy è quello relativo alle loro funzioni riproduttive, ad esempio:

- nei casi in cui viene richiesta l'autorizzazione del marito prima di consentire una sterilizzazione
- quando per la sterilizzazione delle donne vengono posti come condizione determinati requisiti, relativi ad esempio al numero dei figli o all'età della donna
- quando gli stati impongono per legge ai medici e al personale sanitario il dovere di denunciare i casi di donne sottoposte ad aborto volontario. In questi casi possono entrare in gioco anche altri diritti sanciti dal Patto, quali quelli tutelati dagli articoli 6 e 7. Inoltre la privacy delle donne può subire

Gli stati parte devono riferire al Comitato su tutte le leggi e le azioni da parte di soggetti pubblici o privati che interferiscano con l'esercizio paritario da parte delle donne dei diritti sanciti dall'articolo 17, e sulle misure adottate per eliminare tali interferenze e proteggere le donne da esse.


Rapporto su "Lo stato della popolazione nel mondo" 1997 dell’UNFPA (edizione italiana a cura di AIDOS)

«Il diritto a una vita privata e familiare implica il diritto a operare scelte autonome e riservate rispetto al momento, e al numero dei figli».


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- famiglia
- violenza contro le donne