Diritto d'asilo


Il diritto d’asilo è enunciato nell’art. 14 par. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che afferma:

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Il diritto d’asilo si divide in due categorie fondamentali: asilo territoriale e extra-territoriale o diplomatico. Manca ancora una codificazione completa e universale di tale diritto.

Il primo dibattito mondiale sul diritto d’asilo si è svolto nel 1961-1962 nelle Conferenze di Vienna sulle relazioni diplomatiche e le questioni consolari. Nel 1967, l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato la Dichiarazione sull’asilo territoriale che espone i principi che regolano la concessione o il rifiuto dell’asilo da parte degli stati. Inoltre, la Dichiarazione ribadisce che la comunità internazionale non ha ancora risolto il problema del diritto d’asilo.

Nel dibattito internazionale sul diritto d'asilo, si è sempre più fatta strada la richiesta di comprendere fra le motivazioni che possono essere riconosciute come valide per una richiesta di asilo rientri la cosiddetta "gender-based persecution", la persecuzione "sessista", o legata alla differenza di genere: ad esempio che possa richiedere asilo una donna che vuole sfuggire alla minaccia di mutilazioni genitali, alla violenza di genere, alle minacce di gruppi fondamentalisti.

1 Definizione tratta da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures.

Per approfondire:

nella biblioteca I TEMI:

le rifugiate

nella biblioteca I TESTI:

La Convenzione e il Protocollo sui rifugiati