Diritto a una giustizia equa


Le norme sulla giustizia equa sono comprese in diversi articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani, e in particolare:

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Questi temi sono stati poi sviluppati dal Patto sui diritti civili e politici che afferma:

Articolo 14
1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

Sono diritti su cui è sempre necessario vigilare, per tutti; ma per le donne la possibilità che vengano violati è più grave e complessa, in quanto entrano in gioco più fattori di discriminazione e di pregiudizio. Basti pensare ai processi per stupro, in cui le donne tradizionalmente sono state trasformate da vittime a imputate, o i processi in cui vengono concesse attenuanti a mariti o parenti assassini che commettono delitti donore, o ai casi meno eclatanti ma di quotidiana ingiustizia che si verificano in caso di divorzio, separazioni, violenza in famiglia.


Anche per questo, il Comitato diritti umani, nella sua Raccomandazione n.28 sulleguaglianza fra i sessi, si è soffermato nei dettagli sullesame dellarticolo 14, affermando:

Gli stati parte devono fornire informazioni che consentano al Comitato di valutare se l'accesso al sistema giudiziario ed il diritto ad un equo processo vengono esercitati dalle donne alle stesse condizioni degli uomini. In particolare, gli stati parte devono informare il Comitato:

- sull'esistenza o meno di norme di legge che impediscano alle donne un accesso diretto e autonomo ai tribunali
- sulla possibilità delle donne di rendere testimonianza alle stesse condizioni degli uomini
- sulle eventuali misure adottate per garantire alle donne un eguale accesso al patrocinio legale, in particolare in materie legate al diritto di famiglia.

Gli stati parte devono riferire se ad alcune categorie di donne viene negato l'esercizio del diritto alla presunzione di innocenza, sancito dal paragrafo 2 dell'articolo 14; nonché sulle misure adottate per porre fine a tale situazione. Possono costituire violazioni dell'articolo 14 anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico.

Per approfondire

nella biblioteca I TEMI

Discriminazione


nella biblioteca I TESTI

Piattaforma di Pechino, par.232

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