Libertà di opinione e di espressione

Dichiarazione universale dei diritti umani:

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Articolo 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche

Commento del Comitato diritti umani (Raccomandazione generale 28) da un punto di vista di genere

Per quanto riguarda l'articolo 19, gli stati parte devono informare il Comitato su qualsiasi legge o altro fattore che possa impedire alle donne di esercitare in modo paritario i diritti sanciti da tale articolo. Poiché è probabile che la pubblicazione e la diffusione di materiale pornografico e osceno, che descrive le donne e le bambine come oggetti di violenza o di trattamento inumano e degradante, incoraggi questo tipo di trattamento nei confronti delle donne, gli stati parte devono fornire informazioni sulle misure di legge adottate per limitare la pubblicazione o diffusione dei suddetti materiali.

Possono costituire violazioni dell'articolo 19 anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico, quando alle donne vengano imposte costrizioni in materia di abbigliamento che contraddicono la loro religione o la loro libertà di espressione.

Per approfondire:

Biblioteca I TEMI: