Libertà di movimento e scelta della residenza

Si tratta di uno dei diritti più controversi per le donne, e non solo per loro, pur essendo affermato con chiarezza nella Dichiarazione universale dei diritti umani, che afferma:

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Nonostante questa formulazione così chiara, il diritto internazionale non ha risolto la contraddizione di fondo fra il diritto fondamentale di ogni persona alla libertà di movimento e il diritto degli stati di decidere le norme sull’ingresso nei propri confini, diritto che è riconosciuto come uno degli aspetti fondanti della sovranità. Nel Patto sui diritti civili e politici questa contraddizione è appena adombrata, con l’affermazione all’art.3 che i diritti legati alla libertà di movimento "non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge". Come è noto nel duro dibattito attorno alla legge sull’immigrazione, è proprio sul terreno della legislazione nazionale, che questi diritti umani fondamentali possono essere negati.

Un problema di tutti, uomini e donne; ma anche a questo livello, esiste una differenza di genere, e una differenza nella possibilità di esercitare i propri diritti. Ricorda il gruppo di esperte nominate dal Consiglio d’Europa per studiare il tema "migrazioni, diversità culturale, eguaglianza fra i sessi": "Le leggi sull’immigrazione sono formulate in termini neutri dal punto di vista della differenza di genere, come esemplificato dall’uso del termine "coniuge" ("spouse"); in linea di principio le loro norme riguardano uomini e donne in modo egualitario. Nella maggior parte dei paesi, però, solo il primo componente della famiglia giunto nel paese, in genere il lavoratore maschio, ha diritto al permesso di soggiorno e di lavoro. Le donne che usufruiscono del diritto al ricongiungimento familiare ottengono solo diritti derivati, e pertanto divengono dipendenti dallo status del maschio capofamiglia e produttore di reddito. Ciò crea una forma di discriminazione indiretta, e diviene un ostacolo alla possibilità per le donne di decidere della propria vita e trovare una propria collocazione nella società di accoglienza".

Nell’affrontare da un punto di vista di genere il tema della libertà di movimento, il Comitato diritti umani non si è misurato con questi temi, ma con un altro aspetto, altrettanto drammaticamente rilevante per moltissime donne: il ruolo della famiglia nella limitazione della libertà femminile, e il problema delle leggi e delle prassi che favoriscono o esaltano tale ruolo repressivo, negando alle donne l’esercizio di una delle loro libertà fondamentali.

PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Articolo 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

Commento del Comitato diritti umani

Per quanto riguarda l'articolo 12, gli stati parte devono fornire informazioni su qualsiasi norma di legge o prassi che comporti una restrizione del diritto delle donne alla libertà di movimento, ad esempio attraverso l'esercizio di potere del marito sulla moglie, o del padre sulle figlie adulte, o attraverso norme di diritto o di fatto che impediscano alle donne di viaggiare, quali l'obbligo di autorizzazione da parte di un soggetto terzo nel caso di rilascio ad una donna adulta di passaporto o altro tipo di documento necessario per viaggiare. Gli stati parte devono anche riferire sulle misure adottate per abrogare tali leggi o prassi, e per tutelare le donne contro di esse, compreso il riferimento ai rimedi previsti dalla legislazione nazionale. (Vedi Raccomandazione generale n.27, paragrafi 6 e 18).

Possono costituire violazioni dell'articolo 12 anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico, laddove tali norme comportino una restrizione della libertà di movimento.

 

 

Il principio dell’eguaglianza fra i sessi nell’esercizio della libertà di movimento, peraltro, è reso esplicito, senza ombra di equivoci, dalla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, che afferma:

Art.15

[...]

  1. Gli Stati parte devono accordare uguali diritti a uomini e donne in materia di legislazione sulla circolazione delle persone e di libertà di scelta della residenza e del domicilio.

 

Infine, il divieto di discriminazione in materia di libertà di movimento e scelta della residenza è ribadito anche dalla Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale, che afferma:

Art.5

In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nell’esercizio dei seguenti diritti:

[..]

d) Altri diritti civili, ed in particolare:

 

Per approfondire:

dalla biblioteca I TEMI

dalla biblioteca I TESTI

Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari