Libertà dall’espulsione immotivata da un territorio



PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Articolo 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Commento del Comitato diritti umani da un punto di vista di genere

Gli stati parte devono garantire che alle donne straniere venga garantito in modo eguale agli uomini il diritto a presentare ricorso contro un'eventuale espulsione, e ad ottenere l'esame di tale ricorso ai sensi dell'articolo 13. In riferimento a ciò, va loro garantito il diritto di includere fra le motivazioni del ricorso le violazioni del Patto specificamente riferibili alla differenza di genere, quali quelle citate nei commenti sugli articoli 6 e 7.

 

Per approfondire:

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