Libertà dalla tortura



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA
tutto il testo della Convenzione

PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Articolo 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Commento del Comitato diritti umani, da unpunto di vista di genere

Per valutare il rispetto dell'articolo 7, nonché dell'articolo 24 del Patto che impone una speciale tutela dell'infanzia, al Comitato devono essere fornite informazioni su:

  • le leggi e la prassi nazionale in materia di violenza domestica e di altri tipi di violenza contro le donne, compreso lo stupro

  • la possibilità o meno di un aborto in condizioni sicure per le donne che sono rimaste incinte a seguito di uno stupro

  • le misure adottate per impedire l'aborto forzato o la sterilizzazione forzata

  • le misure di tutela adottate, comprese quelle che riguardano i rimedi per vie di legge, per le donne i cui diritti ai sensi dell'articolo 7 siano stati violati

  • negli stati parte in cui esiste la pratica delle mutilazioni genitali, informazioni sulla sua diffusione, e sulle misure adottate per eliminarla.

Possono costituire violazioni dell'articolo 7 anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico, laddove per imporre il rispetto di tali norme vengano comminate punizioni corporali.

Vedi anche: articolo 10.

 

Per approfondire:

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