Libertà dalla tortura
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA
tutto il testo della Convenzione
PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Articolo 7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
|
Commento del Comitato diritti umani, da unpunto di vista di genere Per valutare il rispetto dell'articolo 7, nonché dell'articolo 24 del Patto che impone una speciale tutela dell'infanzia, al Comitato devono essere fornite informazioni su:
Possono costituire violazioni dell'articolo 7 anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico, laddove per imporre il rispetto di tali norme vengano comminate punizioni corporali. Vedi anche: articolo 10.
|
Per approfondire:
dalla biblioteca TEMI
dalla biblioteca TESTI
dalla biblioteca ATTORI