Le forme contemporanee di schiavitù*



Le forme contemporanee di riduzione in schiavitù e servitù si inscrivono a pieno titolo nel contesto più ampio della normativa internazionale posta a tutela dei diritti umani. Norme proibenti la schiavitù e le pratiche analoghe sono contenute infatti nella Dichiarazione universale (art. 4), nel Patto internazionale sui diritti e politici (art. 8), nella Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (art. 6) e nella Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 32, 34 - 36).
Risale al 1926, e segnatamente alla Convenzione per la prevenzione e l'abolizione della schiavitù e della tratta degli schiavi, il primo accordo internazionale nel quale vengono fissati alcuni principi vincolanti sul piano giuridico. La Convenzione, definisce la schiavitù come "lo stato o condizione di un individuo sul quale sono esercitati gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi" (art. 1.1) mentre la tratta degli schiavi concerne " ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo al fine di venderlo; ogni atto o cessione a scopo di vendita o scambio di uno schiavo acquistato al fine di farne oggetto di vendita o scambio e, in generale, ogni atto che costituisca commercio o trasporto di schiavi" (art.1.2).
Nel 1949 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento dell'altrui prostituzione nella quale si afferma il principio della non punibilità dell'esercizio volontario del meretricio. La normativa internazionale ha inoltre sancito l'illegittimità di ogni richiesta all'individuo che comporti attività di lavoro forzato o obbligatorio. Due Convenzioni dell'Oil regolano tale materia risalenti rispettivamente al 1930 ed al 1956.
Nel 1956 viene adottata una Convenzione supplementare a quella del 1926 la quale, oltre a elencare una serie di istituti e di pratiche assimilate alla schiavitù, definisce per gli stati firmatari obblighi positivi in materia di repressione e di cooperazione con l'Onu.
Nel 1975, dopo che studi e rapporti erano stati prodotti su impulso del Segretario generale e della Commissione dei diritti dell'uomo, viene istituito all'interno della Sottocommissione il Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù, cui è affidato il compito di vigilare sul fenomeno mediante un un'azione di monitoraggio, avvalendosi anche del contributo delle Ong. Il rapporto redatto ogni anno dal Gruppo di lavoro è di massimo interesse. Esso va integrato con il rapporto del Relatore speciale della Commissione sulla compravendita, la pornografia e la prostituzione di minori.

*Tratto da www.cepadu.unipd.it