Il diritto al cibo e al sostentamento negli strumenti internazionali sui diritti umani

Dichiarazione Universale

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.

Patto sui diritti economici, sociali e culturali

Articolo 11

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a un livello di vita adeguato per se e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;

b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.

Convenzione sui diritti dell’infanzia

Articolo 27

  1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni bambino/a ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

  2. I genitori o le altre persone aventi cura del bambino/a hanno primariamente la responsabilità d assicurale, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del bambino/a.

  3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del bambino/a o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.

  4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del bambino/a da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del bambino/a viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.

 

Carta sociale europea parte prima

4 - Tutti i lavoratori hanno diritto ad una equa remunerazione, che assicuri loro, come pure alle loro famiglie, un livello di vita soddisfacente.