Un punto di vista di genere sul diritto alla casa: la posizione di alcuni organismi delle Nazioni Unite 1



Nel 1991, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha adottato una Raccomandazione generale2 sul diritto ad un alloggio adeguato, nel quale, fra le altre cose, si afferma che tale diritto riguarda ogni essere umano. Il riferimento dell'articolo 113 del Patto, ad un livello di vita adeguato per "se stesso e la propria famiglia"4 rifletteva una concezione della divisione dei ruoli fra i sessi e dei modelli di attività economica che era prevalente e condivisa nel 1966, quando è stato approvato il Patto; ma, ha affermato il Comitato, tale espressione non può essere interpretata oggi nel senso di limitare l'applicabilità dei diritti sanciti dall'articolo 11, che spettano ad ogni individuo, così come alle donne capofamiglia, o a qualsiasi altro gruppo di persone. Insomma, il concetto di "famiglia" va inteso in senso ampio, e anche gli individui, non solo le famiglie, hanno diritto ad un alloggio adeguato, indipendentemente dalla loro età, dalle condizioni economiche, dal gruppo cui appartengono, o da altra appartenenza o condizione, o da altro fattore analogo. In particolare, così come afferma il comma 2 dell'articolo 2, l'esercizio di tale diritto non deve essere soggetto ad alcuna forma di discriminazione.

Nel 1997, lo stesso Comitato ha adottato una nuova Raccomandazione generale (la n.7) sul diritto ad un alloggio adeguato e sugli sfratti. In essa, fra le altre cose, si sottolinea che le donne sono particolarmente vulnerabili su questo terreno, a causa delle diffuse discriminazioni di diritto e di fatto che spesso vengono applicate in materia di diritti relativi alla proprietà (compreso il diritto a possedere una casa) o di diritti di accesso alla proprietà o all'alloggio, nonché della loro particolare vulnerabilità ad atti di violenza e abusi sessuali quando vengono private di una dimora. Il Comitato ha affermato che le norme anti-discriminazione del Patto impongono ai governi l'obbligo, quando effettivamente si verificano degli sfratti, di garantire anche che vengano prese misure adeguate ad assicurarne il carattere non discriminatorio.

La Relatrice speciale sulla violenza contro le donne ha riferito alla sessione del 2000 della Commissione diritti umani sulla politica economica e sociale, in relazione al suo impatto sulla violenza contro le donne. La relatrice ha sottolineato che la disuguaglianza in materia di diritti di proprietà rende le donne dipendenti dagli uomini. In molti paesi non esiste alcuna norma di legge che consenta alle donne di possedere beni. [..] Spesso le vedove vengono lasciate senza mezzi di sostentamento economico, né possibilità di ottenere assistenza medica, e possono essere costrette a lasciare il domicilio coniugale. […] Il fatto di non essere giuridicamente parte della società a tutti gli effetti impedisce alle donne capofamiglia di poter mantenere la propria famiglia. Può accadere che la famiglia non abbia a disposizione o non possa permettersi di pagare un alloggio "formale", e sia pertanto esposta all'instabilità e alle incertezze del mercato informale degli alloggi. Anche le donne sposate, peraltro, subiscono gli effetti negativi di questa situazione in quanto dipendenti dal marito, sia giuridicamente che economicamente. Se il marito non distribuisce le risorse secondo un criterio paritario, le donne si trovano in una posizione di grave svantaggio, e prive di potere. Nei casi di violenza domestica, il fatto di non potersi mantenere autonomamente, senza l'appoggio di un marito o di un padre, può impedire alle donne di cercare una situazione in cui essere al sicuro dalla violenza.

Infine, nella sua ultima sessione, nell'aprile del 2000, la Commissione sui diritti umani ha adottato una risoluzione sull'eguaglianza fra donne e uomini nella proprietà, nell'accesso alla proprietà e nel controllo sulla terra, nonché sul diritto all'eguaglianza in materia di diritto alla proprietà e ad un alloggio adeguato. In questa risoluzione la Commissione ha affermato, tra le altre cose, che la discriminazione contro le donne stabilita per legge relativamente all'acquisizione e alla proprietà della terra, di altri beni e della casa, nonché di accesso al credito per motivi relativi al possesso di terra, beni e alloggio, costituisce una violazione del diritto umano delle donne a non essere discriminate.

La Commissione ha pertanto sollecitato con forza i governi a:

La Commissione diritti umani ha anche sollecitato i governi ad impegnarsi per la trasformazione di consuetudini e tradizioni discriminatorie nei confronti delle donne. Tali consuetudini negano alle donne la sicurezza nella titolarità della terra, e l'eguaglianza nella proprietà, nell'accesso alla proprietà e nel controllo sulla terra, nonché il diritto all'eguaglianza in materia di diritto alla proprietà di beni e ad un alloggio adeguato.

La Commissione ha inoltre sollecitato i governi a:

Infine, la Commissione ha raccomandato che le istituzioni internazionali, regionali, nazionali e locali di finanziamento per l'acquisto di alloggi, e le altre istituzioni creditizie:

1: Tratto da: UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE: CONSOLIDARE LE CONQUISTE, E ANDARE AVANTI:I DIRITTI UMANI DELLE DONNE A CINQUE ANNI DA PECHINO, GINEVRA, Maggio 2000, paragrafi 32, 33, 34, 35, 39.

2: La n.4.

3: (n.d.r.) Si tratta dell'articolo che sancisce il diritto all'alloggio, all'alimentazione, al vestiario, alla libertà dalla fame, ecc.

4: Nota della traduttrice: che tale riferimento sia coniugato al maschile è ancora più esplicito nel testo originale inglese, in quanto sia il pronome che l'aggettivo ("himself and his family") sono declinati al maschile.