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Il diritto al lavoro negli strumenti internazionali sui diritti umani
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Articolo 23
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI
Articolo 6
Articolo 7
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:
a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle disposizioni del presente Patto;
b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;
d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.
Convenzione sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
Articolo 11 | Commento |
1. Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano; b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego; c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente; d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro; e) il diritto alla sicurezza sociale alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate; f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva. 2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a: a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale; b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali; c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido; d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo. 3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità. |
Articolo 11. La CEDAW riconosce il diritto al lavoro come uno dei diritti umani inalienabili
Gli Stati devono garantire l'erogazione di sussidi e incoraggiare listituzione di servizi sociali di sostegno, come ad esempio le strutture per l'infanzia, per consentire ai genitori di conciliare la vita familiare, il lavoro e la partecipazione alla vita pubblica. |
Convenzione sulleliminazione della discriminazione razziale
Articolo 5
In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto alluguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nellesercizio dei seguenti diritti:
[..]
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
[...]
CARTA SOCIALE EUROPEA
PARTE II
ARTICOLO 1 - (Diritto al lavoro)
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti contraenti si impegnano:
1 - a riconoscere come uno dei loro principali obiettivi e responsabilità la realizzazione ed il mantenimento di un livello di occupazione più elevato e più stabile possibile, per la realizzazione della piena occupazione;
2 - a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore a guadagnarsi la sua vita in una occupazione liberamente accettata;
3 - ad organizzare o mantenere servizi gratuiti di collocamento per tutti i lavoratori;
4 - a garantire o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.
ARTICOLO 2 - (Diritto ad eque condizioni di lavoro)
Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti contraenti si impegnano:
1 - a fissare una durata ragionevole al lavoro giornaliero e settimanale, la settimana lavorativa dovendo essere progressivamente ridotta, per quanto lo consentano l'aumento della produttività e gli altri fattori in gioco;
2 - a prevedere dei giorni festivi pagati;
3 - ad assicurare la concessione di ferie annuali pagate, della durata minima di due settimane;
4 - ad assicurare ai lavoratori impiegati in determinate occupazioni dannose o insalubri sia una riduzione della durata del lavoro, sia ferie supplementari pagate;
5 - ad assicurare un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana riconosciuto come giorno di riposo, secondo la tradizione e gli usi del paese o della regione.
ARTICOLO 3 - (Diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro)
Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, le Parti contraenti si impegnano:
1 - ad emanare regolamenti di sicurezza e di igiene;
2 - ad emanare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;
3 - a consultare, allorché ve ne sia l'opportunità, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure volte a migliorare la sicurezza l'igiene del lavoro.
[..]
L'esercizio di questi diritti deve essere assicurato per mezzo di contratti collettivi liberamente conclusi, per mezzo di metodi legali di determinazione dei salari e con ogni altro mezzo adeguato alle condizioni nazionali.
Per approfondire
nella biblioteca TESTI
Convenzione ILO n. 111
Convenzione ILO n. 122
Convenzione ILO n. 156
nella biblioteca TEMI
lavoratrici