Il diritto al lavoro negli strumenti internazionali sui diritti umani



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 23

  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI

Articolo 6

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

  2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Articolo 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle disposizioni del presente Patto;

b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;

c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

 

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Articolo 11 Commento
1. Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;

b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;

c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente;

d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;

e) il diritto alla sicurezza sociale alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;

f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;

c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;

d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.

3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Articolo 11. La CEDAW riconosce il diritto al lavoro come uno dei diritti umani inalienabili
  • Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini in materia di lavoro.

  • Il diritto al lavoro viene proclamato diritto inalienabile di ogni essere umano.

  • Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in matera di libera scelta della professione e del lavoro, sicurezza del posto di lavoro, prestazioni aggiuntive, formazione ed aggiornamento professionale.

  • Gli Stati devono garantire il diritto ad uguale salario ed uguale trattamento per un lavoro di eguale valore, ed anche il diritto a pari prestazioni in materia di sicurezza sociale e ferie retribuite.

  • Alle donne in gravidanza devono essere garantite tutele speciali, ma tutte le misure di tutela in materia di lavoro devono essere periodicamente riviste ed aggiornate, abrogandole o ampliandole secondo necessità.

  • Gli Stati devono proibire le discriminazioni contro le donne in gravidanza, o in congedo di maternità e le discriminazioni dovute allo stato coniugale delle donne; devono introdurre i congedi di maternità retribuiti, senza perdita del posto di lavoro, dei diritti di anzianità e delle prestazioni sociali.

Gli Stati devono garantire l'erogazione di sussidi e incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno, come ad esempio le strutture per l'infanzia, per consentire ai genitori di conciliare la vita familiare, il lavoro e la partecipazione alla vita pubblica.

 

Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale

Articolo 5

In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nell’esercizio dei seguenti diritti:

[..]

e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:

[...]

 

CARTA SOCIALE EUROPEA

PARTE II

ARTICOLO 1 - (Diritto al lavoro)

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a riconoscere come uno dei loro principali obiettivi e responsabilità la realizzazione ed il mantenimento di un livello di occupazione più elevato e più stabile possibile, per la realizzazione della piena occupazione;
2 - a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore a guadagnarsi la sua vita in una occupazione liberamente accettata;
3 - ad organizzare o mantenere servizi gratuiti di collocamento per tutti i lavoratori;
4 - a garantire o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

ARTICOLO 2 - (Diritto ad eque condizioni di lavoro)

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a fissare una durata ragionevole al lavoro giornaliero e settimanale, la settimana lavorativa dovendo essere progressivamente ridotta, per quanto lo consentano l'aumento della produttività e gli altri fattori in gioco;
2 - a prevedere dei giorni festivi pagati;
3 - ad assicurare la concessione di ferie annuali pagate, della durata minima di due settimane;
4 - ad assicurare ai lavoratori impiegati in determinate occupazioni dannose o insalubri sia una riduzione della durata del lavoro, sia ferie supplementari pagate;
5 - ad assicurare un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana riconosciuto come giorno di riposo, secondo la tradizione e gli usi del paese o della regione.

ARTICOLO 3 - (Diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro)

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

1 - ad emanare regolamenti di sicurezza e di igiene;
2 - ad emanare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;
3 - a consultare, allorché ve ne sia l'opportunità, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure volte a migliorare la sicurezza l'igiene del lavoro.

[..]

L'esercizio di questi diritti deve essere assicurato per mezzo di contratti collettivi liberamente conclusi, per mezzo di metodi legali di determinazione dei salari e con ogni altro mezzo adeguato alle condizioni nazionali.

 

Per approfondire


n
ella biblioteca TESTI

Convenzione ILO n. 111
Convenzione ILO n. 122
Convenzione ILO n. 156

nella biblioteca TEMI

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