Diritto al riposo e al tempo libero



Nel sistema internazionale dei diritti umani, il diritto al riposo è definito così:

Dichiarazione universale dei diritti umani

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite

Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali

Articolo 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Nonostante le definizioni siano così chiare, per le donne il diritto al riposo è uno dei diritti meno rispettati in tutto il mondo: non solo nei paesi in cui i diritti delle donne vengono più palesemente calpestati, ma anche nei paesi democratici del Nord del mondo, che spesso proclamano con orgoglio la propria capacità di garantire l’eguaglianza fra i sessi. Per le donne, non c’è eguaglianza nel numero complessivo di ore lavorate durante il giorno o durante la settimana, retribuite o non retribuite. Non c’è eguaglianza nella possibilità di porre un chiaro confine fra ore di lavoro e ore di riposo, tra erogazione di lavoro e compenso economico per il lavoro erogato.

Alcuni strumenti giuridici, sia nazionali che internazionali, tentano di promuovere una modifica di questa situazione, almeno per ciò che riguarda il lavoro di cura: ad esempio le norme sui congedi parentali, promosse dall’ILO e dalla Unione Europea, e che in Italia sono divenute legge nel 2000; ma il percorso è lungo, e riguarda, molto più che la sfera giuridica, i conflitti sociali, economici e culturali.

Per approfondire:

dalla biblioteca TESTI

Convenzione ILO su lavoratori con responsabilità familiari
Piattaforma Pechino area critica "Donne ed economia"

Dalla biblioteca TEMI

famiglia
lavoratrici