Diritto al riposo e al tempo libero
Nel sistema internazionale dei diritti umani, il diritto al riposo è definito così:
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite
Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali
Articolo 7
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:
d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.
Nonostante le definizioni siano così chiare, per le donne il diritto al riposo è uno dei diritti meno rispettati in tutto il mondo: non solo nei paesi in cui i diritti delle donne vengono più palesemente calpestati, ma anche nei paesi democratici del Nord del mondo, che spesso proclamano con orgoglio la propria capacità di garantire leguaglianza fra i sessi. Per le donne, non cè eguaglianza nel numero complessivo di ore lavorate durante il giorno o durante la settimana, retribuite o non retribuite. Non cè eguaglianza nella possibilità di porre un chiaro confine fra ore di lavoro e ore di riposo, tra erogazione di lavoro e compenso economico per il lavoro erogato.
Alcuni strumenti giuridici, sia nazionali che internazionali, tentano di promuovere una modifica di questa situazione, almeno per ciò che riguarda il lavoro di cura: ad esempio le norme sui congedi parentali, promosse dallILO e dalla Unione Europea, e che in Italia sono divenute legge nel 2000; ma il percorso è lungo, e riguarda, molto più che la sfera giuridica, i conflitti sociali, economici e culturali.
Per approfondire:
dalla biblioteca TESTI
Convenzione ILO su lavoratori con responsabilità familiari
Piattaforma Pechino area critica "Donne ed economia"
Dalla biblioteca TEMI
famiglia
lavoratrici