Congedo di maternità e altri congedi parentali



Sulla strada verso una sempre maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’ABC dei diritti delle lavoratrici redatto dall’Organizzazione internazionale del lavoro elenca tre tipologie di congedo legate alla vita tra le mura domestiche:

il congedo di maternità, concesso per la gravidanza e i primi mesi di vita del bambino;

i congedi parentali, che sempre più spesso vengono esplicitamente concessi non solo alla madre, ma anche al padre, e consentono ai genitori di prendersi cura dei figli in particolari circostanze (in Italia la legge relativa è stata approvata nel 1999);

i congedi per malattia di un familiare, ancora poco regolamentati a livello nazionale, ma che rispondono alle esigenze di una società con un numero sempre maggiore di persone anziane di cui devono prendersi cura famiglie sempre più piccole.

Congedo per maternità

Il congedo per maternità deve essere di dodici settimane almeno, di cui sei settimane sono prese obbligatoriamente dopo la nascita del bambino. Quando il parto ha luogo dopo la data che era presunta, o in caso di malattia derivante con certezza dalla gravidanza o dal parto, il congedo prenatale è in ogni caso prolungato fino alla data effettiva del parto.

Quando questo sia necessario per la salute della donna e ogniqualvolta possibile, il congedo per maternità dovrebbe essere prolungato fino a quattordici settimane. Su presentazione di un certificato medico, questo periodo può essere prolungato ulteriormente.

 

Congedo parentale

Sia la madre che il padre dovrebbero poter ottenere un congedo senza perdere l’impiego, e fermi restando i diritti inerenti ad esso :

Congedo per malattia di un familiare

Il lavoratore dovrebbe poter ottenere un congedo in caso di malattia di un parente stretto, bisognoso delle sue cure o del suo sostegno.