UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE 

 

Consolidare le conquiste, e andare avanti:
i diritti umani delle donne a cinque anni da pechino

Maggio 2000

 

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B.2. Eguaglianza fra i sessi e proprietà, diritto alla terra e eredità

32. Nella sua ultima sessione, nell'aprile del 2000, la Commissione sui diritti umani ha adottato una risoluzione sull'eguaglianza fra donne e uomini nella proprietà, nell'accesso alla proprietà e nel controllo sulla terra, nonché sul diritto all'eguaglianza in materia di diritto alla proprietà e ad un alloggio adeguato. In questa risoluzione la Commissione ha affermato, tra le altre cose, che la discriminazione contro le donne stabilita per legge relativamente all'acquisizione e alla proprietà della terra, di altri beni e della casa, nonché di accesso al credito per motivi relativi al possesso di terra, beni e alloggio, costituisce una violazione del diritto umano delle donne a non essere discriminate. La Commissione ha pertanto sollecitato con forza i governi a: rispettare pienamente gli obblighi ed impegni da loro sottoscritti a livello regionale e internazionale, in materia di proprietà della terra e di eguali diritti delle donne a possedere beni e ad un livello di vita adeguato, compresa la disponibilità di un alloggio adeguato; elaborare nuove leggi e rivedere quelle esistenti per garantire che alle donne vengano riconosciuti pienamente gli stessi diritti degli uomini alla proprietà della terra e di altri beni, nonché il diritto ad un alloggio adeguato, tra le altre cose anche attraverso l'esercizio del diritto all'eredità; e di adottare riforme amministrative ed altre misure necessarie per riconoscere alle donne gli stessi diritti degli uomini in materia di accesso a credito, capitali, tecnologie adeguate, nonché accesso ai mercati e all'informazione.

33. La Commissione diritti umani ha anche sollecitato i governi ad impegnarsi per la trasformazione di consuetudini e tradizioni discriminatorie nei confronti delle donne. Tali consuetudini negano alle donne la sicurezza nella titolarità della terra, e l'eguaglianza nella proprietà, nell'accesso alla proprietà e nel controllo sulla terra, nonché il diritto all'eguaglianza in materia di diritto alla proprietà di beni e ad un alloggio adeguato. La Commissione ha inoltre sollecitato i governi a garantire il diritto delle donne alla parità di trattamento in materia di riforma agraria e fondiaria, nei programmi di redistribuzione fondiaria, e nel diritto alla proprietà di beni e ad un alloggio adeguato. I governi sono stati esortati ad adottare anche ulteriori misure per aumentare la disponibilità di terra e di alloggi per le donne che vivono in condizioni di povertà, in particolare le donne capofamiglia. La Commissione ha anche raccomandato che i governi sollecitino le istituzioni finanziarie e creditizie a garantire che le proprie politiche e pratiche non siano discriminatorie nei confronti delle donne; ed ha raccomandato che le istituzioni internazionali, regionali, nazionali e locali di finanziamento per l'acquisto di alloggi, e le altre istituzioni creditizie, promuovano la partecipazione delle donne, tengano conto del punto di vista delle donne, ed eliminino tutte le pratiche e le politiche discriminatorie, dedicando particolare attenzione alle donne single e ai nuclei familiari che hanno come capofamiglia una donna.

34. Nel 1997, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha adottato una Osservazione generale (la n.7) sul diritto ad un alloggio adeguato e sugli sfratti, nella quale fra le altre si sottolineava che le donne sono particolarmente vulnerabili su questo terreno, a causa delle diffuse discriminazioni di diritto e di fatto che spesso vengono applicate in materia di diritti relativi alla proprietà (compreso il diritto a possedere una casa) o di diritti di accesso alla proprietà o all'alloggio, nonché della loro particolare vulnerabilità ad atti di violenza e abusi sessuali quando vengono private di una dimora. Il Comitato ha affermato che le norme anti-discriminazione del Patto impongono ai governi l'obbligo, quando effettivamente si verificano degli sfratti, di garantire anche che vengano prese misure adeguate ad assicurarne il carattere non discriminatorio.

35. La Relatrice speciale sulla violenza contro le donne ha riferito alla sessione del 2000 della Commissione diritti umani sulla politica economica e sociale, in relazione al suo impatto sulla violenza contro le donne. La relatrice ha sottolineato che la disuguaglianza in materia di diritti di proprietà rende le donne dipendenti dagli uomini. In molti paesi non esiste alcuna norma di legge che consenta alle donne di possedere beni. Secondo alcune norme consuetudinarie tradizionali, le donne non ereditano la terra in quanto si presuppone che una donna si debba sposare, e debba essere mantenuta dal marito, indipendentemente dalla sua famiglia d'origine. E ancora, quando il marito muore la donna non eredita la sua terra, che torna alla famiglia di lui. Spesso le vedove vengono lasciate senza mezzi di sostentamento economico, né possibilità di ottenere assistenza medica, e possono essere costrette a lasciare il domicilio coniugale. Quando le donne ricevono beni o finanziamenti, possono incorrere nelle ire di altri componenti della famiglia, e subire minacce o atti di violenza, o persino di morte. Quando le donne non possiedono terreni, spesso non sono in grado di avere accesso al credito, anche se giuridicamente ne hanno il diritto, in quanto il possesso di terreni viene richiesto dalla banca come garanzia. Il fatto di non essere giuridicamente parte della società a tutti gli effetti impedisce alle donne capofamiglia di poter mantenere la propria famiglia. Può accadere che la famiglia non abbia a disposizione o non possa permettersi di pagare un alloggio "formale", e sia pertanto esposta all'instabilità e alle incertezze del mercato informale degli alloggi. Anche le donne sposate, peraltro, subiscono gli effetti negativi di questa situazione in quanto dipendenti dal marito, sia giuridicamente che economicamente. Se il marito non distribuisce le risorse secondo un criterio paritario, le donne si trovano in una posizione di grave svantaggio, e prive di potere. Nei casi di violenza domestica, il fatto di non potersi mantenere autonomamente, senza l'appoggio di un marito o di un padre, può impedire alle donne di cercare una situazione in cui essere al sicuro dalla violenza.

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Ginevra, 10 maggio 2000