UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE

Consolidare le conquiste, e andare avanti:
i diritti umani delle donne a cinque anni da Pechino

Maggio 2000

B. I diritti umani delle donne: alcuni temi chiave

B.1. I diritti riproduttivi

23. Il Programma d'Azione della Conferenza internazionale del Cairo su popolazione e sviluppo (ICPD) ha stabilito il contesto e il contenuto dei diritti riproduttivi. "I diritti riproduttivi comprendono alcuni diritti umani già riconosciuti da leggi nazionali, testi internazionali sui diritti umani, e altri documenti consensuali delle Nazioni Unite. Il fondamento di questi diritti è il riconoscimento del diritto basilare di tutte le coppie e individui di decidere liberamente e responsabilmente il numero, il momento e l'intervallo di tempo delle nascite dei propri figli e di avere le informazioni necessarie a fare ciò, e il diritto all'ottenimento del livello più alto di salute sessuale e riproduttiva. E' compreso in tali diritti il diritto di tutti/e di prendere decisioni in materia di riproduzione liberi/e da discriminazione, coercizione e violenza, come esplicitato nei documenti in materia di diritti umani."

24. La Conferenza di Pechino ha trasferito direttamente nella propria Piattaforma d'Azione molte formulazioni della conferenza del Cairo. Afferma infatti la Piattaforma: "Una buona salute è essenziale per vivere una vita produttiva e gratificante, e il diritto di tutte le donne al controllo su tutti gli aspetti della propria salute, e in particolare sulla propria fertilità, è essenziale per il loro empowerment." E ancora: "I diritti umani delle donne comprendono il diritto ad avere il controllo e decidere liberamente e responsabilmente sulle questioni relative alla propria sessualità, compresa la salute sessuale e riproduttiva, libere da coercizione, discriminazione e violenza."

25. Nel 1999, il Comitato sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ha elaborato la propria interpretazione dell'articolo 12 della Convenzione, che impone agli stati di eliminare la discriminazione contro le donne nell'accesso ai servizi sanitari lungo tutto l'arco della vita, in particolare in materia di pianificazione familiare, gravidanza, parto e post-parto. Il Comitato ha affermato che l'accesso all'assistenza sanitaria, compresa la salute riproduttiva, è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione, ed ha asserito, tra le altre cose, che:

26. L'Osservazione generale 28 del Comitato diritti umani sull'eguaglianza fra i sessi è particolarmente significativo per ciò che riguarda i diritti riproduttivi delle donne. In essa si afferma che "un altro campo in cui può avvenire che gli stati non rispettino il diritto delle donne alla privacy è quello relativo alle loro funzioni riproduttive, ad esempio nei casi in cui viene richiesta l'autorizzazione del marito prima di consentire una sterilizzazione […] o quando gli stati impongono per legge ai medici e al personale sanitario il dovere di denunciare i casi di donne sottoposte ad aborto volontario. [..] Inoltre la privacy delle donne può subire interferenze anche da parte di soggetti privati, come nel caso dei datori di lavoro che prima di assumere una donna chiedono l'effettuazione di un test di gravidanza."

27. Il Comitato raccomanda che gli stati parte, nel riferire sul diritto alla vita, forniscano dati sul tasso di natalità, e sulla mortalità delle donne per motivi legati alla gravidanza e al parto. Devono inoltre essere forniti dati sul tasso di mortalità infantile disaggregati in base al sesso. Oltre a ciò, "gli stati parte devono fornire informazioni sulle misure adottate per aiutare le donne a prevenire gravidanze indesiderate, e per garantire che esse non siano costrette a ricorrere ad aborti clandestini, a rischio della vita."

28. Per valutare il rispetto dell'articolo 7 (che vieta la tortura e i maltrattamenti), nonché dell'articolo 24 del Patto (che impone una speciale tutela dell'infanzia), il Comitato afferma che devono essere fornite dagli stati informazioni sulle leggi e la prassi nazionale in materia di violenza domestica e di altri tipi di violenza contro le donne, compreso lo stupro, nonché sulla possibilità di aborto in condizioni sicure per le donne che sono rimaste incinte a seguito di uno stupro, e sulle misure adottate per impedire l'aborto forzato o la sterilizzazione forzata. "Negli stati parte in cui esiste la pratica delle mutilazioni genitali, devono essere fornite informazioni sulla sua diffusione, e sulle misure adottate per eliminarla."

29. La Relatrice speciale sulla violenza contro le donne si è occupata di politiche e pratiche che hanno un impatto sui diritti riproduttivi delle donne, e contribuiscono a, causano o costituiscono esse stesse, una violenza contro le donne. Nel suo Rapporto del 1999 alla Commissione diritti umani, la Relatrice speciale ha affermato che molte forme di violenza contro le donne hanno come conseguenza una violazione dei diritti riproduttivi, in quanto tale violenza spesso mette in pericolo le loro capacità riproduttive e/o impedisce alle donne di esercitare il proprio diritto di scelta in materia riproduttiva e sessuale. Analogamente, molte violazioni dei diritti riproduttivi costituiscono di per sé una violenza contro le donne, la cui definizione è: "ogni atto di violenza di genere che abbia o possa avere come conseguenza un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata."

La Relatrice speciale ha affermato che i livelli inadeguati di conoscenze in materia di sessualità umana, l'esistenza di informazioni e servizi inadeguati o non appropriati in materia di salute riproduttiva, le discriminazioni di origine culturale nei confronti di donne e bambine, e le limitazioni al controllo delle donne sulla propria vita sessuale e riproduttiva, sono tutti elementi che contribuiscono alle violazioni dei diritti riproduttivi delle donne. La Relatrice speciale raccomanda che gli stati garantiscano che nella formulazione ed attuazione dei programmi in materia di salute riproduttiva e pianificazione familiare sia data priorità al rispetto per i diritti individuali delle donne.

31. Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha affrontato in maniera sistematica questioni relative ai diritti sessuali e riproduttivi delle ragazze. Nel corso dell'esame dei rapporti presentati dagli stati parte sulla propria attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, sono state formulate raccomandazioni su materie quali ad esempio: un limite troppo basso per l'età al di sotto della quale non è consentito il matrimonio, o più basso per le ragazze che per i ragazzi; un limite d'età troppo basso per acconsentire ad avere rapporti sessuali, o più basso per le ragazze che per i ragazzi, o legato a tutele giuridiche insufficienti contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale nel caso delle ragazze al di sopra dell'età stabilita dalla legge per acconsentire ad avere rapporti sessuali; l'alto tasso di gravidanze e/o aborti fra le adolescenti; l'accesso a forme di educazione sessuale adeguate all'età, tramite canali efficaci; il diritto dei/delle minori ad ottenere consulenze ed assistenza medica senza il consenso dei genitori, secondo criteri adeguati alla loro età e maturità; e la maggiore vulnerabilità delle ragazze all'HIV/AIDS e alle malattie sessualmente trasmissibili.

Ginevra, 10 maggio 2000