Il diritto alla libertà e all’eguaglianza nella famiglia nei principali strumenti internazionali sui diritti umani



Dichiarazione universale dei diritti umani:

Articolo 16

1 . Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

 

Patto sui diritti civili e politici

 
Articolo 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

 

Commento del Comitato diritti umani (Raccomandazione generale 28) all’Articolo 23 del Patto sui diritti civili e politici

Gli stati sono tenuti ad un trattamento eguale di uomini e donne in materia di matrimonio, come sancito dall'articolo 23, e come approfondito ulteriormente dalla Raccomandazione generale n.19 del 1990. Uomini e donne hanno il diritto di contrarre matrimonio solo in base al proprio libero e pieno consenso, e gli stati hanno l'obbligo di tutelare l'esercizio di questo diritto alle stesse condizioni per i due sessi.

Molti fattori possono impedire alle donne di prendere la decisione di sposarsi in piena libertà. Ad esempio:

Gli stati devono fornire informazioni al Comitato su tutte queste eventuali leggi e prassi, e sulle misure adottate per abrogare le leggi e eliminare alle radici le pratiche che minano il diritto delle donne a sposarsi solo dopo aver fornito il proprio libero e pieno consenso.

Per adempiere ai propri obblighi sanciti dal paragrafo 4 dell'articolo 23, gli stati devono:

E' dovere degli stati anche garantire l'eguaglianza in materia di scioglimento del matrimonio, il che significa che:

Nel dare attuazione al riconoscimento della famiglia sancito dall'articolo 23, è importante accettare il concetto che esistono varie forme di famiglia, comprese le coppie non sposate e i loro figli, e i genitori soli e i loro figli, e garantire il trattamento paritario delle donne in questi contesti (vedi Raccomandazione generale n.19, paragrafo 2, ultima frase). Le famiglie in cui è presente un solo genitore spesso consistono in una donna sola che si occupa di uno o più figli, e gli stati parte devono indicare quali misure di sostegno esistono nel proprio territorio per consentire alle donne che vivono in questa situazione di adempiere alle proprie funzioni genitoriali alle stesse condizioni di un uomo che si trovi in posizione analoga.

 

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

 

Preambolo

[...] Tenuto presente il grande contributo delle donne, finora non pienamente riconosciuto, al benessere della famiglia ed al progresso della società, l'importanza del ruolo sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell'allevamento dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo delle donne nella procreazione non deve essere fonte di discriminazione e che anzi l'allevamento dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, e con la società nel suo insieme,

Consapevoli che per ottenere una piena uguaglianza fra uomini e donne è necessario un mutamento nel ruolo tradizionale dell’uomo nonché nel ruolo delle donne nella società e nella famiglia, [...]

 

Articolo 16

  1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:

    a. lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

    b. lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;

    c. gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e all’atto del suo scioglimento;

    d. gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli avrà preminenza sopra ogni altra considerazione;

    e. gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, alla formazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;

    f. gli stessi diritti e responsabilità in materia di custodia, custodia dei beni dei minorenni, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei minori avrà preminenza sopra ogni altra considerazione;

    g. gli stessi diritti personali in quanto marito e moglie, compresi quelli relativi alla scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;

    h. gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, usufrutto e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

  2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno effetto giuridico e saranno prese tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per stabilire un'età minima per il matrimonio e rendere obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

 

 

Patto sui diritti economici e sociali

Articolo 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i bambini e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I bambini e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

 

Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale

Articolo 5

In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nell’esercizio dei seguenti diritti:

d. Altri diritti civili, ed in particolare:

[...]

iv. il diritto a contrarre matrimonio e alla scelta del proprio coniuge;

v. il diritto alla proprietà, sia in quanto singoli sia in società con altri;

vi. il diritto all'eredità;

Appendice:

Strumenti specifici sulla libertà di curare l'educazione dei figli secondo le proprie convinzioni

Dichiarazione universale dei diritti umani:

Articolo 26

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Patto sui diritti economici e sociali

Articolo 13

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Convenzione sui diritti dell’infanzia

Articolo 3

[…] 2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al minore la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del bambino/a, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.

 

Patto sui diritti civili e politici

Articolo 18

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Commento all’articolo 18 del Comitato diritti umani

Possono costituire violazioni dell'articolo 18 anche le norme che impongono alle donne un determinato tipo di abbigliamento da indossare in pubblico, quando alle donne vengano imposte costrizioni in materia di abbigliamento che contraddicono la loro religione o la loro libertà di espressione.