Tradizione e uguaglianza: due termini in conflitto?

di Hugues Fulchiron

Eguaglianza e tradizione non sono termini intrinsecamente contraddittori l'uno con l'altro. Tuttavia i paesi europei, che pure hanno essi stessi conquistato solo di recente l’uguaglianza di diritto fra donne e uomini, si trovano oggi a misurarsi direttamente, sul proprio territorio, con culture nelle quali i due sessi non godono dello stesso status, nella famiglia come nella società.
L'eguaglianza fra i sessi, intesa come esistenza di diritti e doveri identici per uomini e donne, è incardinata nella legislazione e nelle costituzioni europee, nonché nei testi internazionali. Attualmente essa rappresenta anche uno dei princìpi fondatori su cui si basa la comunanza di leggi e di culture che fa da cemento fra i diversi paesi europei.
Esistono però società in cui i rapporti fra i sessi sono fondati non sul concetto di eguaglianza ma sulla complementarietà: uomini e donne svolgono funzioni separate e complementari all'interno della famiglia e della società, e le donne sono in genere sottoposte all'autorità del marito. Questa concezione, e le strutture sociali e familiari che attorno ad essa ruotano, spesso si riflette anche nelle norme di legge. Se il legislatore nazionale fa riferimento a modelli occidentali, e inscrive il principio di eguaglianza nei testi di legge, esiste un forte rischio di scontro fra norme di legge e pratiche sociali che continuano ad essere governate dalla "tradizione".
Il concetto di "tradizione" è pieno di ambiguità. Possiamo definirla, sia pure in modo imperfetto, come un insieme di regole e di prassi che si ispirano a norme religiose, morali o sociali (queste tre dimensioni spesso si intrecciano) e che vengono trasmesse nel corso del tempo da una generazione all'altra.
Nei rapporti familiari la tradizione sembra svolgere un ruolo particolarmente importante, e ciò spesso si riflette nel diritto, in particolare nei paesi musulmani, dove quest'ultimo deriva dalla religione.
Presentata in genere dai suoi sostenitori come unica e intoccabile, la tradizione è in realtà variegata e mutevole. Più che della tradizione, si dovrebbe in realtà parlare delle tradizioni. In ogni momento, e in ogni società, possono esistere contemporaneamente livelli diversi di tradizione. E' questo il caso, ad esempio, delle società musulmane, nelle quali coesistono, o si scontrano fra loro, tradizioni sia islamiche che pre-islamiche. Distinguere fra le due non sempre è facile, specialmente in quanto il carattere pre-islamico della norma viene spesso negato.
La "tradizione", inoltre, si evolve nel tempo e nello spazio, almeno quando la società in questione è aperta ai rapporti col resto del mondo. Questo fenomeno è particolarmente complesso quando entra in gioco l'immigrazione. Trapiantata in un altro paese, la tradizione viene esposta a influenze che la modificano, rispetto al modo in cui essa funzionava nel paese d'origine. Il contatto con una società troppo radicalmente diversa dalla propria, d'altro canto, può spingere l'immigrato a tornare a regole ancora più rigide di quelle operanti nel paese d'origine. La stessa comunità può così trovarsi lacerata fra una situazione che si è spostata in avanti rispetto a quella del paese d'origine, e una in cui gli standard di comportamento non sono più, o non sono mai stati, quelli realmente praticati nel paese in questione.
Popolazioni che sono state strappate alle proprie radici, e che a volte conoscono poco la propria cultura, corrono inoltre il rischio di non andare oltre un visione semplificata o idealizzata degli standard che regolano la società di provenienza.
Anche le tradizioni dei paesi europei sono state in passato, e nei fatti possono continuare ad essere tuttora, in conflitto con il principio di eguaglianza. Nel diritto, però, appellarsi a queste tradizioni non ha più alcun valore, poiché l'eguaglianza è ormai un pilastro accettato dell'ordinamento giuridico europeo. Nonostante ciò, possono sorgere dei conflitti fra principio di eguaglianza e tradizioni delle popolazioni che provengono da paesi extra-europei. Tenuto conto della loro presenza rilevante in molti paesi europei, prenderemo in considerazione principalmente la situazione di immigrati/e di religione islamica.
Prima di identificare possibili terreni di conflitto, ed il ruolo che può avere il diritto nel dirimerli, è necessario definire il quadro giuridico in cui tali conflitti possono sorgere.


1. Quadro giuridico dei possibili conflitti

1.1. Situazioni di conflitto
Dal punto di vista giuridico, i conflitti possono determinarsi ad uno dei seguenti livelli:

1.1.1. Può trattarsi di un conflitto fra ordinamenti giuridici: è il caso che si verifica quando il concetto di "disuguaglianza" fra uomini e donne è incardinato esplicitamente nella legislazione di un paese estero, le cui norme vengono applicate a cittadini/e di nazionalità straniera residenti in un paese europeo.
In primo luogo, le norme del paese estero possono essere applicabili "direttamente", cioè dal giudice di uno stato europeo. Ciò si verifica quando l'ordinamento di diritto privato internazionale secondo le cui regole opera il giudice in questione, stabilisce che lo stato civile della persona interessata (matrimonio, divorzio, discendenza, nome, autorità del/dei genitori, ecc.) debba essere definito in base alle norme del diritto nazionale del paese d'origine. Le norme di diritto del paese estero possono essere considerate applicabili anche a seguito di un accordo bilaterale o multilaterale.
Il giudice, o più frequentemente le autorità di un paese europeo, possono tener conto del diritto vigente in un paese estero anche "indirettamente", ad esempio nell'affrontare la questione della validità, ai sensi del diritto pubblico internazionale, di una sentenza o di un altro atto ufficiale (ad esempio un matrimonio o un atto di ripudio) emesso in base della legislazione del paese estero in questione.

1.1.2. L'altra situazione possibile è quella di un conflitto fra l'ordinamento giuridico di un paese europeo e la cultura del paese d'origine di un immigrato/a. Certo, devono essere applicate le norme di legge del paese di residenza, ma nell'applicarle le autorità preposte non devono tener conto delle diversità culturali? Questo punto di vista spesso viene motivato con criteri di opportunità: una decisione (ad esempio una misura che riguarda la dimensione educativa) può risultare più efficace se viene adattata alle caratteristiche reali o presunte della popolazione in questione. Lo stesso atteggiamento può anche essere fondato su motivazioni giuridiche: in particolare con riferimento al diritto a veder rispettata la propria cultura, le proprie convinzioni religiose, e la propria vita privata e familiare.

1.2. Fondamenti giuridici del rispetto per la tradizione
La Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali non garantisce direttamente la tutela delle minoranze. A tutela dei singoli componenti di una minoranza, però, è possibile invocare l'articolo 14 (principio di non discriminazione) della ECHR. A fronte delle turbolenze che si sono verificate in in Europa orientale, il Consiglio d'Europa è stato spinto a prendere in considerazione l'ipotesi di garantire i diritti delle minoranze, estendendoli anche alla popolazione immigrata.2 Numerosi studi condotti da organismi europei sottolineano inoltre il concetto di "società multiculturale", all'interno della quale ogni cultura va rispettata, indipendentemente dalla sua origine europea o extra-europea.
La "tradizione" spesso ha forti radici nella religione. Il diritto al rispetto della propria vita privata è pertanto fondato sul diritto al rispetto delle proprie convinzioni religiose (vedi in particolare, su questo, l'articolo 9 della ECHR).
Idealmente, naturalmente, si dovrebbe tener conto delle norme religiose di ogni paese d'origine (che comunque avrebbero una molteplicità di interpretazioni diverse), nonché delle sue usanze (la posizione delle donne, ad esempio, è forse la stessa in Turchia, in Marocco, in altre società africane, in Pakistan, in Indonesia?). Tutto ciò in realtà assegnerebbe al giudice la delicata responsabilità di distinguere fra due tipi diversi di tradizione, spesso profondamente intrecciati fra loro, se non altro nelle convinzioni di chi le rispetta.
Infine, la scelta di tener conto della tradizione può essere giuridicamente fondata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 ECHR). Il problema in questo caso è decidere quale interpretazione dare di questa espressione. In particolare, si deve prendere in considerazione l'interpretazione della parte interessata, o della società di accoglienza? Il Consiglio di Stato francese, chiamato a deliberare sulla base della legislazione nazionale, ha dichiarato (nella sentenza Montcho, a favore di un marito poligamo che chiedeva di far venire in Francia la sua seconda moglie, in base alle norme sul ricongiungimento familiare) che il concetto di vita familiare normale doveva essere valutato secondo il punto di vista della parte interessata. La Corte costituzionale francese, però, ha poi rovesciato tale sentenza, affermando che invece il punto di vista di cui si doveva tener conto era quello della società di accoglienza.
Esistono insomma riferimenti giuridici seri cui ancorare una valutazione del ruolo della tradizione. Esamineremo ora più attentamente dove esiste una potenzialità di conflitto, e in che modo questi conflitti possono essere affrontati.


2. Terreni di conflitto
La presenza in molti paesi europei di popolazioni musulmane, o più in generale di popolazioni la cui cultura d'origine era islamica, può far nascere una serie di problemi legati ai conflitti fra tradizione e uguaglianza. Certamente non dobbiamo esagerare tali potenzialità di conflitto, che a volte nascono da un atteggiamento fondamentalista, rigido e con pretese di universalità, che ci porta a perdere di vista la grande ricchezza di interpretazioni diverse dell'Islam, sia in passato che nel presente, e la flessibilità di costumi sociali che nei paesi d'origine si sono evoluti nel corso dei secoli, così come continuano ad evolversi nei paesi d'accoglienza.
Purtuttavia, esistono aree di tensione, che si presentano in particolare nel rapporto fra i coniugi e nella famiglia.

2.1. Rapporto fra i coniugi
L'articolo 5 del Protocollo 7 della ECHR recita: "I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri ai sensi del diritto civile, nei rapporti reciproci e con la prole, per quanto riguarda il matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento".

2.1.1. Contrarre matrimonio
I problemi principali nascono in relazione alla libertà di contrarre matrimonio e alla questione della poligamia.
A differenza di quanto spesso si afferma, né l'Islam, né il diritto islamico classico, né il diritto islamico contemporaneo, danno al padre il diritto di costringere la figlia a sposarsi (djebr), cioè il potere discrezionale di scegliere un marito per lei. Nel diritto islamico classico questo diritto viene concesso al padre solo in circostanze davvero eccezionali e per il bene della figlia, ad esempio quando è probabile che essa adotti comportamenti impropri (e tuttavia in Marocco il Moudawana, uno dei pochi codici che riconosceva formalmente questo diritto, è stato in realtà emendato nel 1993 proprio su questo punto). È vero invece che il matrimonio della figlia viene negoziato da chi la rappresenta, il wali, che in genere è il padre. Il ruolo del wali, però, è esclusivamente di trasmettere il consenso della donna (afferma ad esempio l'articolo 12 del Moudawana: «la disponibilità di un custode matrimoniale è un d
Le donne possono scontrarsi anche con la questione dei divieti: infatti alcuni ordinamenti fondati sul diritto islamico contengono il divieto per le musulmane di sposare uomini non musulmani (vedi art.29(5) del Moudawana). Un musulmano, però, può sposare un'ebrea o una cristiana; infatti, poiché si prevede che i figli vengano allevati secondo la religione del padre, ciò impedirà che essi abbandonino la fede. Anche questa norma viola non solo la libertà di matrimonio ma anche, indirettamente, il principio dell'eguaglianza fra i sessi.
Quanto alla poligamia, anche se essa incide solo indirettamente sul tema dell'eguaglianza, si tratta di una questione di grande rilevanza simbolica. In un paese come la Francia, che riconosce l'applicabilità del diritto nazionale del paese d'origine della persona interessata, la questione di come reagire alla poligamia è stata risolta distinguendo fra effetti pieni ed effetti attenuati di questa condizione, ai fini dell'ordine costituito. E' dunque vietato, in quanto contrario all'ordine costituito, contrarre matrimonio poligamico sul territorio francese, ma se tale condizione è stata creata legalmente in un paese estero, alcuni dei suoi effetti vengono riconosciuti in Francia (ad esempio i diritti ereditari del coniuge sopravvissuto, il diritto ad alcune prestazioni della sicurezza sociale, ecc.). Da notare che dopo un lungo periodo di tolleranza i tribunali francesi, e anche il legislatore, stanno ora assumendo un atteggiamento sempre più duro: ad esempio la legge del 24 agosto 1
Nello stesso mondo islamico, peraltro, la poligamia è una questione molto controversa: è vietata in Tunisia e in Turchia, ed è oggetto di acceso dibattito in Algeria e in Egitto.

2.1.2. Scioglimento del matrimonio
Su questo tema i conflitti fra tradizione e uguaglianza sono particolarmente acuti. Il termine “ripudio” può certamente causare confusione: esso può essere definito come una decisione unilaterale da parte di uno dei due coniugi (in genere il marito) di sciogliere il matrimonio, ma nella realtà il ripudio prende forme diverse. Il ripudio può essere “motivato” (cioé pronunciato per un motivo specifico, previsto dalla legge), oppure discrezionale; il ripudio può essere stabilito dal giudice o deciso dal marito (eventualmente in presenza di terzi, esclusivamente nel ruolo di testimoni); infine, il ripudio può avvenire sotto la supervisione di un giudice o di un’altra autorità (ad esempio un’autorità religiosa) oppure può dipendere solo dalla volontà del marito. Anche le garanzie per la moglie, sul piano sia procedurale che pecuniario, variano da una situazione all’altra. Quest’ultimo punto è
Può un giudice di un paese europeo applicare queste norme, in base alle norme di legge che regolano lo scioglimento del matrimonio, o in base ad accordi bilaterali in materia (come ad es. l’accordo Francia-Marocco del 10 agosto 1981)? Può il giudice accettare come valido nella propria giurisdizione un ripudio deciso all’estero, per vie giudiziarie o per altre vie? Esaminando ancora una volta l’esempio francese vediamo che i tribunali, dopo alcune esitazioni, hanno imposto tre criteri: che la persona non abbia agito con dolo (come ad esempio nel caso di un cittadino di stato estero il quale torna al proprio paese d’origine per ottenere una sentenza che non sarebbe possibile nel paese di residenza, ma che intende comunque far rispettare in quest’ultimo); che siano stati rispettati i diritti della difesa; che siano state adottate garanzie pecuniarie per la moglie.
Questi criteri, tratti dal diritto nazionale, vengono applicati congiuntamente ai princìpi della Convenzione Europea sui diritti umani (Articolo 6 ECHR).

2.1.3. Rapporti fra i sessi all’interno del matrimonio
La disuguaglianza fra uomo e donna è sancita da alcuni ordinamenti giuridici come dato strutturale, secondo il principio che i due sessi hanno ruoli complementari nella famiglia e nella società. La moglie è pertanto subordinata al marito, che è capofamiglia (vedi ad es. l’articolo 34 e seguenti del Moudawana, che definiscono i diritti e doveri reciproci dei coniugi).
Anche i paesi europei avevano strutture analoghe, pur nella loro varietà, che sono state poi superate a seguito delle lotte per l’uguaglianza. E’ però difficile pensare che tali sistemi possano essere accettabili nell’Europa di oggi, che sia in nome di convinzioni religiose o del diritto ad una vita familiare normale.

2.2. La famiglia

2.2.1. Disuguaglianza fra i genitori
Anche su questo terreno alcuni ordinamenti giuridici concepiscono il ruolo dei due genitori come complementare, e assegnano al padre un ruolo dominante, almeno nella famiglia legittima.
La questione di come tutelare i figli/le figlie in quanto persone, pone pertanto problemi spinosi. Negli ordinamenti giuridici fondati sul diritto islamico, i diritti e doveri della madre e del padre sono definiti rigidamente, e l’autorità è assegnata al padre. La distinzione fra “cura” dei figli (hadana), che fino ad una certa età di questi ultimi è responsabilità della madre, e “custodia”, che è invece responsabilità del padre, non deve indurre a conclusioni errate: i poteri assegnati al padre in base al concetto di custodia gli consentono di prendere autonomamente tutte le decisioni importanti, indipendentemente dall’età del bambino o della bambina.
I temi legati alla tutela dei minori sollevano delicati problemi di diritto internazionale privato, in particolare in caso di divorzio. Lo stesso vale per la gestione dei beni dei figli; questo dovere rimane delegato al padre, in quanto tutore legale del minore.
La questione di dare la custodia dei figli alla madre nel caso di morte del padre (attualmente essa passa preferibilmente ad un parente maschio del padre, e in seconda istanza ad un parente, sempre di sesso maschile, della madre), è un tema estremamente controverso. In Algeria questa è stata una delle rivendicazioni principali delle donne, quando è stato stilato il codice della famiglia. In Marocco la legislazione è stata recentemente riformata proprio su questo tema (vedi art.148 del Moudawana).

2.2.2. Disuguaglianza fra ragazzi e ragazze
Esistono sia forme di disuguaglianza che possiamo definire “specifiche” (cioé legate specificamente al sesso) che disuguaglianze “generiche”, ma che nei fatti riguardano le ragazze.
Fra le disuguaglianze specifiche troviamo la disuguaglianza sancita dal diritto islamico fra figli maschi e figlie femmine in materia di diritti all’eredità. Si tratta di norme applicate nella maggior parte dei paesi musulmani, come ad esempio in Marocco, Algeria, Tunisia.
Indirettamente, anche altre questioni possono portare ad una disuguaglianza fra figli maschi e figlie femmine. Non si tratta tanto di diritto positivo, incardinato nella legislazione del paese d’origine, quanto di precetti religiosi, o percepiti come tali.
Una questione è quella che riguarda la formazione dei bambini e delle bambine nel paese di residenza. Può esistere un’eguaglianza fra i sessi senza parità nell’accesso all’istruzione, e senza uguaglianza nei contenuti della formazione?
Per quanto riguarda la scuola, in alcuni casi verificatisi in Francia e in Germania sono sorti conflitti fra genitori e autorità scolastiche. Alcuni genitori infatti, nell’ansia di proteggere le figlie, o far loro rispettare quello che ritenevano un dovere religioso, hanno tentato di ritirare le figlie da alcuni corsi, come ad esempio educazione fisica, o quella parte del corso di scienze naturali che comprendeva elementi di educazione sessuale. Questi genitori affermavano il diritto al rispetto delle convinzioni religiose delle figlie, ed il diritto dei genitori a guidarne il processo formativo. Le autorità dei paesi interessati, invece, hanno mantenuto ferma la propria posizione su questi punti.
Un problema ancora più delicato è quello dell’espressione di convincimenti religiosi all’interno della scuola, che in Francia ha infiammato gli animi a livelli che hanno sorpreso i paesi vicini. Il nodo del contendere in questo caso non riguarda prioritariamente la questione dell’uguaglianza fra i sessi: se le reazioni emotive in Francia sono state così accese è perché alcuni ritengono ancora che promuovere un’istruzione senza contenuti religiosi rappresenti un atto di ostilità attiva contro la religione nelle scuole, mentre altri hanno visto nell’opposizione al fazzoletto islamico una manifestazione di xenofobia. Non va però dimenticato, a questo proposito, il significato simbolico del fazzoletto, che, in quanto velo islamico, sia pure su scala ridotta, è stato visto come la manifestazione esteriore di una struttura sociale che sancisce formalmente la disuguaglianza fra i sessi. Non è forse vero, infatti, che il rifiuto d


3. Il ruolo del diritto nella risoluzione dei conflitti
Chiaramente, i problemi finora illustrati hanno una portata che va ben oltre i limiti del diritto. Inoltre, gli strumenti per ottenere l’integrazione delle popolazioni immigrate nei paesi di accoglienza, ed in particolare la promozione dell’eguaglianza fra i sessi, sono in primo luogo l’integrazione nelle strutture formative, e le misure contro la ghettizzazione e per la riduzione della disoccupazione fra donne e uomini venuti in Europa da paesi stranieri.
Il diritto, comunque, mantiene un duplice ruolo: da un lato ha un impatto diretto sulla lotta contro le disuguaglianze, e dall’altro ha un valore simbolico. Da questo duplice punto di vista, appare necessario che la lotta contro le disuguaglianze fra uomo e donna comporti anche il rifiuto di avallare, direttamente o indirettamente, tutte le norme che creano disuguaglianze.
In primo luogo, si deve respingere il relativismo culturale che nega la natura universale dei diritti umani, ed in particolare del principio fondamentale dell’eguaglianza fra i sessi. In particolare, non si possono tollerare pratiche che, se riferite a persone di origine europea, verrebbero condannate in base ai princìpi formulati nella Convenzione europea sui diritti umani, solo perché esse riguardano immigrate/i che vivono in Europa.
Un tema ancor più spinoso è la risoluzione dei conflitti fra principio di eguaglianza fra i sessi e diritto al rispetto per la propria cultura e religione, o tra eguaglianza fra i sessi e diritto dei genitori ad un ruolo guida nell’educazione dei figli. Senza in alcun modo voler stabilire una gerarchia dei diritti umani, essi sembrano però perdere gran parte del loro significato, se vengono impugnati proprio contro i princìpi di libertà e di eguaglianza.
Sembra pertanto opportuno che i sistemi giudiziari nazionali, e la Corte europea dei diritti umani, esercitino il massimo di cautela rispetto ai tentativi di codificare i diritti umani come strumenti che possono essere messi al servizio di ideologie che nei fatti li negano.
Altrettanto ambiguo è il tentativo, cui a volte si assiste, di venire incontro alle diversità culturali attraverso un’applicazione diversificata del diritto nazionale di un determinato paese europeo. Il fatto che i comportamenti delle popolazioni immigrate subiscono un’evoluzione, a seguito del contatto con la società di accoglienza, rende ancor più difficile valutare l’entità di queste supposte diversità. E’ il caso per esempio dei/delle giovani: un/una giovane di origine marocchina, tunisina o indonesiana, cresciuto/a in un sobborgo francese, è probabilmente più simile ai suoi coetanei di origine europea che a quelli rimasti in Marocco, Tunisia, o Indonesia. Oltre a ciò, si deve far attenzione a non considerare “normale” (cioé che costituisce la norma per le popolazioni in questione) un comportamento che, sia nella comunità residente in Europa che nel paese d’origine, verrebbe oggi considerato mar
Appare opportuno adottare lo stesso grado di vigilanza anche rispetto al tema di quanto si debba tenere conto del diritto vigente in un paese estero, o applicandone direttamente le norme, oppure riconoscendo la validità di un atto giuridico trasmesso da un’autorità estera. A questo proposito è stato a volte proposto che su temi che riguardano la condizione personale e lo stato civile, piuttosto che tener conto del diritto nazionale del paese di provenienza, dovrebbe essere applicato una sorta di status legato alla residenza. Anche accordi bilaterali come quello sottoscritto fra Francia e Marocco il 10 agosto 1981 hanno dato adito a critiche. Alcuni hanno proposto un codice di famiglia ad hoc per i musulmani residenti in Europa, mentre altri propongono che lo stato civile debba essere una libera scelta. Nei fatti, un uso ragionevole delle eccezioni per motivi di rispetto dell’ordine costituito, unitamente all’uso di norme direttamente applicabili, consente di risolvere la ma
Infine, bisogna fare attenzione a non “fossilizzare” la tradizione, o prenderne in considerazione solo le forme più estreme. Nei paesi del Maghreb o Mashrek, esistono movimenti significativi che si battono per i diritti delle donne, in nome di una tradizione che ha tratto nuova linfa o dalle fonti del mondo moderno, o semplicemente dalla realtà contemporanea. Peraltro anche il diritto, in questi paesi, sta cambiando (ad esempio in Egitto, in Algeria, in Marocco), e non senza difficoltà. Sarebbe a dir poco paradossale se imponessimo alle donne che vivono in Europa le stesse cose contro cui esse stanno lottando, a volte con successo, nel loro paese d’origine.
I problemi, come si può vedere, sono estremamente complessi. L’unica certezza, in tempi in cui alcune “tradizioni” sono meramente il frutto di interpretazioni fondamentaliste, sembra essere il fatto che ogni passo avanti può nascere solo da una migliore comprensione della cultura delle popolazioni immigrate, sia da parte delle autorità del paese che le ospita, sia dal parte di queste stesse popolazioni.

1 Questo testo costituisce una delle relazioni commissionate dal Gruppo di specialiste/i del Consiglio d'Europa su "Migrazioni, diversità culturale, uguaglianza fra i sessi", il cui Rapporto finale è pubblicato a pag. della presente pubblicazione. Il testo dell'esperto francese Hugues Fulchiron rappresenta l'analisi del sotto-tema 2, "Tradition and Equality in Conflict?", relativa ai problemi che si presentano nella sfera privata. Poiché molti dei problemi illustrati, a detta e per scelta dello stesso autore, sono riferiti all'esperienza di immigrate/i di religione musulmana, si è ritenuto opportuno inserire il testo all'interno di questa parte del libro, dedicata al rapporto fra donne e Islam.
2 Vedi Convenzione del Consiglio d'Europa del 5 novembre 1992 sulla tutela delle lingue regionali o delle minoranze, Raccomandazione 1201, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'ipotesi di un protocollo aggiuntivo alla ECHR sui diritti delle minoranze nazionali, e Convenzione quadro sulla tutela delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio d'Europa il 10 novembre 1994.