Strumenti legislativi che si riferiscono alle mutilazioni dei genitali femminili



Strumenti legislativi internazionali

Dichiarazione universale dei diritti umani

Ci sono 5 articoli che insieme costituiscono una base per condannare le mutilazioni dei genitali femminili:

- art. 2 sulla discrimazione,

- art. 3 che concerne il diritto alla sicurezza della persona (security of person),

- art. 5 sui trattamenti crudeli, inumani e degradanti,

- art. 12 sulla privacy,

- art. 25 sul diritto al minimo standard di vita (inclusa adeguate cure sanitarie) e protezione della maternità e dell’infanzia.

 

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Cedaw)

Prima parte, art. 2.f

"Gli stati parte condannano la discriminazione nei confronti delle donne in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica tendente a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne e a questo scopo si impegnano a:

- prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti delle donne".

Prima parte, art. 5.a

"Gli stati parte prendono ogni misura adeguata al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere a un’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne".

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni bambino/a ha un diritto innato alla vita.

2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 19

1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il/la minore contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura. […]

Art. 24

[…]

3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei minori".

Art. 37

Gli Stati parti si impegnano a garantire che:

a)nessun minore sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l’ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni; […]

Art. 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di un/a minore vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, o di qualsiasi forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

Dichiarazione di Vienna

approvata a conclusione della II Conferenza dell'Onu sui Diritti Umani, Vienna 1993

Art. 18

"I diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. La piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita politica, civile, sociale ed economica, a livello nazionale, regionale e internazionale, e lo sradicamento di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale".

Piattaforma d’azione di Pechino

approvata alla iv Conferenza dell'Onu sulle Donne, Pechino 1995

Obiettivo strategico C.2: Rafforzare i programmi di prevenzione che migliorano la salute delle donne

Iniziative da assumere

107. Dai Governi, in collaborazione con le organizzazioni non governative, gli organi di informazione, il settore privato e i competenti organismi internazionali, in particolare quelli delle Nazioni Unite:

a) Conferire priorità ai programmi educativi formali e informali che sostengono le donne e le pongono in grado di sviluppare autostima, acquisire conoscenze, prendere decisioni e assumere responsabilità per la propria salute, di raggiungere mutuo rispetto in tema di sessualità e di fertilità, e di educare gli uomini circa l’importanza della salute delle donne e il loro benessere, prestando particolare attenzione ai programmi per uomini e donne che si propongono di eliminare gli atteggiamenti e i comportamenti dannosi, inclusa fra l’altro la mutilazione dei genitali femminili, la preferenza per il figlio maschio, che comporta l’infanticidio della figlia femmina, e la selezione prenatale del sesso, il matrimonio in giovane età, incluso il matrimonio fra bambini, la violenza contro le donne, lo sfruttamento sessuale che a volte provoca il contagio di infezioni Hiv/Aids e di altre malattie trasmissibili per via sessuale, il consumo di droga, la discriminazione contro bambine e donne nella distribuzione di cibo, e altri fattori relativi a vita, salute e benessere delle donne; riconoscendo che alcune di queste pratiche dannose possono essere violazioni dei diritti umani e di principi etici della professione medica;

[…]

d) Rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche che eliminino la discriminazione contro le donne e incoraggino le donne e gli uomini ad assumersi la responsabilità del loro comportamento sessuale e nella procreazione; assicurare il pieno rispetto per l’integrità fisica del corpo umano; e assumere iniziative per assicurare le condizioni necessarie alle donne per esercitare i loro diritti in materia di riproduzione ed eliminare, dove possibile, leggi e pratiche coercitive;

Obiettivo strategico L.5: Eliminare la discriminazione nei confronti delle bambine nei settori della salute e della nutrizione

Iniziative da assumere

281. Da Governi, organizzazioni internazionali e non governative:

[…]

i) Prendere tutte le misure appropriate allo scopo di abolire le pratiche tradizionali pregiudiziali alla salute dei bambini, come stabilito dall’articolo 24 della Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Dichiarazione finale della Conferenza mondiale su popolazione e sviluppo

approvata al Cairo, 1994

Si richiede ai Governi di abolire le mutilazioni genitali femminili dove esistono e di dare sostegno alle organizzazioni non governative e alle istituzioni comunitarie e religiose che lottano per eliminare queste pratiche.

7.6 […] Tutti i programmi dei servizi primari per la salute, compresi quelli per la salute riproduttiva devono attivamente scoraggiare pratiche dannose come la mutilazione dei genitali femminili

7.40 I Governi e le comunità devono urgentemente intraprendere azioni volte a fermare la pratica della mutilazione dei genitali femminili e proteggere le donne e ragazze da simili pratiche non necessarie e pericolose. Le azioni volte a eliminare dette pratiche devono includere programmi rivolti alle comunità locali che coinvolgano i leader religiosi e i capi villaggio, assicurare educazione e consulenza in relazione all’impatto sulla salute di donne e ragazze, e appropriato trattamento e riabilitazione di donne e ragazze che hanno subito la mutilazione. I servizi devono includere consulenza per uomini e donne al fine di scoraggiare la pratica.

Dichiarazione congiunta Oms, Unicef, Unfpa

L’Organizzazione mondiale della sanità, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione condannano le mutilazioni dei genitali femminili come "violazione di diritti umani fondamentali quali il diritto a ottenere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale e il diritto alla sicurezza della persona".

"In tutte le società ci sono norme di comportamento e di assistenza fondate sull’età, sullo stadio della vita, sul genere e sulla classe sociale. Queste "norme", spesso citate come pratiche tradizionali, hanno origine sia da condizioni sociali o culturali oggettive che da osservazioni empiriche relative al benessere degli individui nella società. Le pratiche tradizionali possono essere benefiche, dannose o innocue. Ma possono anche avere effetti dannosi sulla salute, e questo è spesso il caso delle pratiche tradizionali che riguardano le bambine, le relazioni fra uomini e donne, il matrimonio e la sessualità".

"Nel presentare questa dichiarazione, il proposito non è né di criticare né di condannare. Ma è inaccettabile che la comunità internazionale resti passiva in nome di una visione distorta del multiculturalismo. I comportamenti umani e i valori sociali, anche se possono apparire senza senso e distruttivi dal punto di vista personale e culturale degli altri, hanno comunque un senso e assolvono a una qualche funzione per coloro che li praticano. Ma la cultura non è statica, bensì in costante evoluzione, adattamento, rinnovamento. Le persone cambiano il proprio comportamento quando comprendono quali sono i rischi e le conseguenze che alcune pratiche tradizionali dannose comportano, e quando capiscono che è possibile abbandonare tali pratiche senza abbandonare gli aspetti significativi della propria cultura".

Strumenti legislativi regionali

Carta dei diritti e del benessere dei bambini africani

approvata dall’Organizzazione per l’unità africana (Oua)

Art. 21 Protezione contro le pratiche sociali e culturali negative

"1. Gli Stati firmatari della presente Carta devono prendere tutte le misure appropriate per abolire le pratiche consuetudinarie, sociali e culturali, dannose per il benessere, la crescita normale e lo sviluppo del/della bambino/a e in particolare:

a) i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la salute e la vita del bambino/a;

b) i costumi e le pratiche discriminatorie per il/la bambino/a sulla base del sesso o di altre cause".

Carta africana dei diritti umani e dei popoli

approvata da dall' Organizzazione per l’unità africana (Oua) nel 1981

Art. 4

Gli esseri umani sono inviolabili. Ogni essere umano dovrebbe avere diritto al rispetto per la sua vita e per l’integrità della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto.

Art. 5

Ogni individuo dovrebbe avere diritto al pieno rispetto inerente a ogni essere umano e al riconoscimento del suo status legale. Qualsiasi forma di sfruttamento o degradazione di un essere umani, in particolare la riduzione in schiavitù, la tratta a fini di riduzione in schiavitù, la tortura, punizioni e trattamenti crudeli, inumane o degradanti, devono essere puniti.

Art. 6

Ogni individuo dovrebbe avere il diritto alla libertà personale e alla sicurezza […].

Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali

approvata dal Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953

Pur non contenendo alcun riferimento specifico alle mutilazioni dei genitali femminili o anche a pratiche tradizionali o consuetudinarie che ledano il diritto all’integrità fisica della persona, la Convenzione istituisce la Commissione sui diritti umani e la Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, cui possono ricorrere non solo gli stati firmatari della convenzione, ma anche individui. Tra gli articoli cui ci si può appellare in caso di mutilazione dei genitali femminili:

Art. 3

Nessuno può essere soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni umani o degradanti

Carta sociale europea

approvata dal Consiglio d’Europa nel 1961 ed entrata in vigore nel 1965

Articolo 7 - Diritto dei/lle bambini/e e degli/lle adolescenti alla protezione

[…]

10 - ad assicurare una protezione speciale contro i danni fisici e morali ai quali i fanciulli e gli adolescenti sono esposti, e specialmente contro quelli che derivano in maniera diretta o indiretta dal loro lavoro.

Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla protezione della salute, le Parti contraenti si impegnano a prendere direttamente, sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, misure adeguate, che si propongano specialmente:

1 - di eliminare, nella misura del possibile, le cause di una salute imperfetta;

2 - di prevedere servizi di consultazione e di educazione per il miglioramento della salute e lo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;

[…]

Dichiarazioni di organizzazioni non governative

Dichiarazione di Addis Ababa

del Comitato inter africano contro le pratiche tradizionali nocive per donne e bambine/i (IAC/Ci-Af)

10-12 September 1997

In questo documento, che costituisce la base per il protocollo sulla prevenzione della pratiche tradizionali nocive attualmente (2001) in corso di negoziato all'Organizzazione per l'unità africana, le mutilazioni dei genitali femminili sono definite come una violazione della maggior parte dei diritti umani universali, incluso:

- il diritto alla vita;

- il diritto alla protezione contro trattamenti crudeli, inumani e degradanti;

- il diritto all’auto-determinazione;

- il diritto all’integrità fisica;

- il diritto alla salute;

- il diritto alla protezione contro la discriminazione.

La dichiarazione, in inglese e francese, è stata redatta dal Comitato inter africano contro le pratiche tradizionali nocive per donne e bambine/i (IAC nell'acronimo inglese, Ci-Af nell'acronimo francese), rete di comitati nazionali (governativi e non governativi) presenti in 26 paesi africani e fondata nel 1984.