La legge attualmente applicabile in Italia
Per combattere e prevenire le mutilazioni dei genitali femminili in Italia possono essere utilizzati i seguenti strumenti legislativi:
La Costituzione della Repubblica
approvata dallAssemblea costituente il 27 dicembre 1947
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessunopuò essere obbligato a un determinato trattamento sanitario per legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Il Codice penale
Art. 582 Lesioni personali
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nellamente, 6 punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non cocorre alcuna delle circostante aggravanti previste negli articoli 583 e 585 [ ] il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Note procedurali:
Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite le misure coercitive.
Autorità giudiziaria competente: Pretore.
Procedibilità: d'ufficio: a querela di parte se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 582.
Art. 583 Circostanze aggravanti (lesione personale grave e gravissima)
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.
Note procedurali:
Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.
Misure cautelari personali: consentite .
Autorità giudiziaria competente: Tribunale.
Procedibilità: d'ufficio:
Il Codice civile
Art. 5
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dellintegrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, allordine pubblico o al buon costume.