La legge attualmente applicabile in Italia



Per combattere e prevenire le mutilazioni dei genitali femminili in Italia possono essere utilizzati i seguenti strumenti legislativi:

La Costituzione della Repubblica

approvata dall’Assemblea costituente il 27 dicembre 1947

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessunopuò essere obbligato a un determinato trattamento sanitario per legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Il Codice penale

Art. 582 Lesioni personali

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nellamente, 6 punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non cocorre alcuna delle circostante aggravanti previste negli articoli 583 e 585 […] il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentite le misure coercitive.

Autorità giudiziaria competente: Pretore.

Procedibilità: d'ufficio: a querela di parte se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 582.

Art. 583 Circostanze aggravanti (lesione personale grave e gravissima)

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa.

Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza.

Fermo di indiziato di delitto: consentito.

Misure cautelari personali: consentite .

Autorità giudiziaria competente: Tribunale.

Procedibilità: d'ufficio:

Il Codice civile

Art. 5

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.