Crimini passionali e delitti d’onore



C. Pratiche tradizionali che influiscono sul diritto alla vita — "delitti d’onore"*

78. Nel periodo preso in esame la Relatrice Speciale ha continuato a ricevere rapporti sui cosiddetti "delitti d’onore" contro le donne. Gli esecutori di questi crimini sono per lo più uomini che fanno parte della famiglia delle donne uccise, che restano impuniti o vengono condannati a pene ridotte in base alla giustificazione che hanno ucciso per difendere l’idea sbagliata che hanno di "onore della famiglia". La Relatrice Speciale sta collaborando strettamente con i Relatori Speciali sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze e sull’indipendenza dei giudici e dei legislatori nel seguire i casi di "delitti d’onore" dove lo Stato approva o sostiene questi atti, o estende una forma di impunità a chi li commette dando un tacito o velato aiuto alla pratica. la Relatrice Speciale ha ricevuto rapporti di "delitti d’onore" dal Bangladesh, dalla Turchia, dalla Giordania, da Israele, dall’India, dall’Italia, dalla Svezia, dal Regno Unito, dal Pakistan, dal Brasile, dall’Ecuador, dall’Uganda e dal Marocco. La pratica del "delitto d’onore" prevale maggiormente in quei Paesi dove la maggioranza della popolazione è mussulmana, anche se non è limitata ad essi. A questo riguardo va sottolineato che diversi leader e studiosi islamici famosi hanno condannato pubblicamente questa pratica ed hanno chiarito che non ha alcun fondamento religioso. Allo stesso tempo, viene riferito che alcuni governi di Paesi in cui i musulmani sono in minoranza non prendono una ferma posizione contro le violenze dei diritti umani di questo genere adducendo il pretesto di non voler urtare la sensibilità della popolazione in minoranza.

vute indicano che i "delitti d’onore" hanno molte forme. In alcuni casi, ragazze e donne sono state costrette a suicidarsi dopo la denuncia pubblica del loro comportamento ed aperte minacce alla loro vita. Altre sono state sfigurate con ustioni caustiche; molte di queste donne muoiono in seguito alle lesioni ricevute. La Relatrice Speciale è stata informata che una donna di 18 anni è stata fustigata a morte a Batsail, nel Bangladesh, per comportamento "immorale", per ordine di sacerdoti che presiedevano ad un consiglio di paese non ufficiale. Crimini contro le donne di tale codardia vengono confessati pubblicamente ed orgogliosamente da chi li commette, che spesso fa parte della famiglia delle vittime. In un caso avvenuto in Egitto, il padre della vittima, a quanto è stato riferito, ha ucciso la figlia, l’ha decapitata e ne ha ostentato la testa mozzata per le vie del suo quartiere gridando: "ho vendicato il mio onore". Viene riferito che in Pakistan ogni anno vengono uccise circa 300 donne per delitti d’"onore". Solo pochi esecutori vengono arrestati, e la maggioranza di questi criminali è condannata a punizioni simboliche. La legge permette inoltre agli eredi delle vittime di perdonare gli accusati o di accettare un risarcimento (divat) al posto della detenzione. In quasi il 90 per cento di questi casi, le vittime vengono uccise dalla loro stessa famiglia o su ordine di questa. Secondo quanto si dice, 25 donne vengono uccise ogni anno in Giordania per crimini di "onore". Si calcola che in Giordania quasi un omicidio su quattro sia un delitto di "onore".

80. Il diritto alla vita è il più fondamentale di tutti i diritti e dev’essere garantito ad ogni individuo senza discriminazione. L’articolo 2 della Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne obbliga gli Stati sottoscrittori a "condannare la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, concordare per perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica di eliminazione della discriminazione contro le donne" e, a questo fine, s’impegna ad effettuare cambiamenti legislativi, sanzioni comprese, che proibiscano la discriminazione contro le donne. Gli Stati sottoscrittori sono obbligati "ad astenersi dall’impegnarsi in qualunque atto o pratica di discriminazione contro le donne e ad assicurarsi che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo". Sono tenuti a "prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualunque persona, organizzazione o impresa". Ci si aspetta che prendano tutte le misure appropriate per modificare o abolire "costumi e pratiche che costituiscono una discriminazione contro le donne".

81. La Relatrice Speciale sottolinea che alcuni Paesi conservano una legislazione che consente la riduzione delle pene e l’esenzione dal processo per coloro che uccidono in nome dell’onore. Le autorità spesso mantengono un silenzio mortale e deliberato riguardo a tali uccisioni, incoraggiando così chi li commette ad adottare un atteggiamento farisaico nei confronti di crimini così inumani. In molti di questi Paesi i tribunali continuano a giustificare queste uccisioni. Spesso viene assegnata una punizione minore sulla base che la vittima ha offerto una "provocazione", disobbedendo o violando le norme culturali. La Relatrice Speciale deplora il rifiuto del Senato del Pakistan di discutere una risoluzione che condanni i "delitti d’onore". I senatori favorevoli a tale risoluzione sono stati intimati fisicamente alla presenza della stampa e delle attiviste femminili presenti alla sessione. Il Governo del Pakistan ha ulteriormente rifiutato di condannare i delitti d’onore nonostante in tutto il Paese vi siano state proteste pubbliche contro la decisione del Senato. La Relatrice Speciale è profondamente preoccupata per l’atteggiamento di tolleranza del governo per tali uccisioni, nonostante abbia dichiarato il contrario alla cinquantacinquesima sessione della Commissione sui Diritti Umani.

82. La Relatrice Speciale si rende conto ed accoglie di buon grado le iniziative prese dai governi di Giordania e Turchia di abolire o emendare le rispettive legislazioni per conformarle agli standard internazionali per quel che riguarda i "delitti d’onore". La Relatrice Speciale è stata incoraggiata dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate da Sua Maestà il Re Abdallah, da Sua Maestà la Regina Noor, e dal Ministro della Giustizia della Giordania a sostegno della riforma delle leggi penali discriminatorie verso le donne.

83. Nello studiare i rapporti relativi a queste questioni, la Relatrice Speciale ha provato un profondo turbamento nel leggere il giudizio che moralizza sulla condotta delle vittime dei "delitti d’onore", giustificando allo stesso tempo gli atti di assassinio di quelle stesse persone che ci si aspetterebbe provino amore e affinità per le donne che uccidono così crudelmente. La Relatrice Speciale è anche preoccupata per la politica di protezione delle potenziali vittime di "delitti d’onore" adottata da alcuni governi. Mentre chi minaccia la vita di queste donne gode della completa libertà, le vittime vengono messe in prigione o in case di custodia e di correzione, a volte per anni. Una volta relegate in questi istituti non sono libere di lasciarli.

84. Bisogna redigere una politica completa per abolire le pratiche che si ripercuotono sulla vita di qualunque persona soltanto per distinzione sessuale. La Relatrice Speciale intende continuare a seguire i singoli casi per valutare il livello di impunità offerto a tali crimini. A questo proposito, desidera anche riconoscere gli sforzi compiuti da alcuni governi e giudici nell’assicurare alla giustizia chi commette queste violazioni. I loro tentativi di combattere queste evidenti violazioni dei diritti umani debbono essere sostenuti dalla comunità internazionale. A questo riguardo, la Relatrice Speciale è stato particolarmente incoraggiato a seguire il lavoro intrapreso da alcune importanti organizzazioni non governative. Le loro campagne, insieme alla maggiore esposizione ai mezzi di comunicazione, hanno attirato l'attenzione internazionale di cui c’è molto bisogno sulla pratica dei "delitti d’onore".

 

Tratto dal Rapporto della Relatrice speciale sulle esecuzioni sommarie, arbitrarie e extragiudizial Asma Jahangir, 2000