DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l' oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà.
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama

La presente dichiarazione universale dei Diritti Umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

COMMENTI A FRONTE


La Dichiarazione universale di per sé non è un testo giuridicamente vincolante, ma i suoi princìpi sono ormai considerati parte integrante del diritto internazionale. Per conoscere come essi sono stati tradotti in trattati e convenzioni giuridicamente vincolanti, consulta gli altri testi di questa sezione, e in particolare il Patto sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), nonché, per quanto riguarda i diritti delle donne, la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).
Nelle indicazioni che seguono, sono indicati sia gli articoli di questi e di altri testi in cui l'enunciazione di ogni diritto proclamato dalla Dichiarazione universale si è tradotta in legge, sia le voci della biblioteca "i temi" tramite le quali consultare altri materiali di approfondimento. Per una visione d'insieme, consultare inoltre, nella biblioteca "i temi": i diritti umani (generale), e punto di vista di genere sui diritti umani, nonché il percorso base, che fornisce alcune informazioni generali sul sistema internazionale dei diritti umani.

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articoli 1 e 2
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi":

- Discriminazione
- diritto all'eguaglianza
- questioni controverse: diritto all'eguaglianza/diritto alla diversità
- diritti eguali/soggetti diversi/interventi diversi


dalla biblioteca 2 "i testi":

- ICCPR, art.2 e 3, e relativo commento a fronte
- ICESCR, art.2 e art.3
- CEDAW (in particolare Preambolo, articoli 1-5, art.15)
- ICERD
- CRC art.2
- PfA di Pechino par.214, 232
- materiali di riflessione: …

Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità .

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 3
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- il diritto alla vita
- i diritti sessuali e riproduttivi


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.6, e relativo commento a fronte
- CRC, art.37a
- Secondo Protocollo opzionale ICCPR, 1989
- materiali di approfondimento…

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 4
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"
- Violenza contro le donne: tratta e sfruttamento sessuale

dalla biblioteca 2 "i testi":

- ICCPR art.8, e relativo commento a fronte
- Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e di istituzioni e pratiche similli alla schiavitù (SCAS)
- Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione (CSTPEP solo versione inglese)
- Protocollo di Palermo sul traffico di esseri umani
- CEDAW, art. 6
- CRC art.19, art.34, art.35, art.36
- PfA di Pechino, par. 130, 230m, n, 283b…
- Pechino + 5
- Conclusioni concordate CSW sulla violenza, 1998
- Risoluzione CHR 2001 sulla violenza contro le donne
- Rapporto relatrice speciale sulla violenza contro le donne, 2000
- Dichiarazione dell'Aja sulla tratta delle d

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 5
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- libertà dalla tortura e dai trattamenti disumani e degradanti
- violenza contro le donne


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.7 e 10, e relativo commento a fronte
- Convenzione contro la tortura (CAT )e relativo pacchetto informativo
- CRC art.37, art.39
- i rapporti della relatrice speciale sulla violenza contro le donne
- PfA di Pechino, area critica "la violenza contro le donne", area critica "donne e conflitti armati"

(DPWCEAC)

- materiali di riflessione:


dalla biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti"

- il relatore speciale sulla tortura e i trattamenti disumani e degradanti
- la relatrice speciale sulla violenza contro le donne

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 6
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- donne e famiglia


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR art.16, e relativo commento a fronte
- CEDAW, art.15
- Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate (CNMW)

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 7
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi":

- Discriminazione
- diritto all'eguaglianza
- questioni controverse: diritto all'eguaglianza/diritto alla diversità
- diritti eguali/soggetti diversi/interventi diversi


dalla biblioteca 2 "i testi":

- ICCPR, art.2 e 3, e relativo commento a fronte
- ICESCR, art.2 e art.3
- CEDAW (in particolare Preambolo, articoli 1-5, art.15)
- ICERD
- CRC art.2
- PfA di Pechino par.214, 232
- materiali di riflessione: …

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articoli 8 e 9
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Violenza contro le donne
- I diritti delle detenute


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.9, e relativo commento a fronte
- CRC, art.37d
- Osservazioni generali n.8, e n.28 Comitato diritti umani (abstract)


- La biblioteca gli strumenti di denuncia

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 10
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Discriminazione
- I diritti delle detenute


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.14 e 15, e relativo commento a fronte
- CEDAW, art.2, art.15
- ICERD, art.5
- CRC, 40,2b
- PfA di Pechino par.232

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 11
Per approfondire:

- ICCPR art.15, e relativo commento a fronte
- CRC, art.40,2a

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 12
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- donne e famiglia
- violenza contro le donne
- il diritto alla privacy


dalla biblioteca "i testi"

- ICCPR, art.17
- CRC, art.16
- materiali di riflessione: …

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 13
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- libertà di movimento
- i diritti delle migranti
- violenza contro le donne


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.12, e relativo commento a fronte
- Raccomandazione generale n.27 del Comitato diritti umani, paragrafi 6 e 18
- CEDAW, art.15
- ICERD, art. 5

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 14
Per approfondire:
dalla biblioteca "i temi"

- Diritto umanitario
- I diritti umani delle rifugiate
- Violenza contro le donne


Dalla biblioteca "i testi"

- le Convenzioni di Ginevra

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 15
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- diritto a partecipare alla vita politica
- diritti di cittadinanza


dalla biblioteca 2 "i testi"

- CEDAW, art.9

Articolo 16
1 . Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 16
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- diritti umani delle donne e famiglia
- diritti umani delle donne e eredità e proprietà della terra
- violenza contro le donne: violenza domestica, matrimoni precoci e forzati, …


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.23 e relativo commento a fronte
- Raccomandazione generale n.19 del Comitato diritti umani
- ICESCR, art.10
- CEDAW, art.5, art.9 e art.16
- ICERD, art.5
- Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate (CNMW)
- Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio, e la registrazione dei matrimoni (CCM)
- Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e di istituzioni e pratiche simili alla schiavitù (SCAS), art.1c, art.2
- PfA di Pechino, 274e, 277a
- Pechino + 5, paragrafi…
- Raccomandazione generale n.21 Comitato CEDAW
- Raccomandazione generale n.19 Comitato diritti umani

Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 17
Il diritto alla proprietà non è stato esplicitamente tradotto in alcun articolo del Patto sui diritti civili e politici, né di quello sui diritti economici, sociali e culturali. Per alcuni commentatori e commentatrici, ciò significa che in caso di conflitto fra questo diritto e altri diritti umani, deve prevalere l'attenzione ai diritti della persona, piuttosto che il tema della proprietà. Si tratta comunque di un tema controverso, e riferibile alla sfera dei diritti economici, e alla difficoltà specifiche che le donne incontrano in quest'ambito.

Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Il diritto alla proprietà
- diritti umani delle donne e eredità e proprietà della terra


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR, in particolare art.11
- CEDAW, art.14
- ICERD, 5d, v
- CRC, 27:1
- PfA di Pechino, area critica "donne ed economia", e relative conclusioni concordate della CSW
- Risoluzione CHR, "diritti umani delle donne e proprietà della terra"(?)
- Materiali di riflessione…

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 18
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- diritti umani delle donne e religione
- diritti umani delle donne e famiglia
- questioni controverse: universalità/multiculturalismo

-
dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.18, e relativo commento a fronte
- ICERD, art.5
- CRC, art.14
- Dichiarazione sull'intolleranza religiosa
-

Dalla biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti"

- il relatore sull'intolleranza religiosa

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 19
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- libertà di opinione e di espressione


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR art.19 e relativo commento a fronte
- ICERD art.5d, viii
- CRC art.12, art.13, art.17

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un' associazione.
Articoli 20 e 21
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- diritto a partecipare alla vita politica


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICCPR, art.20 e art.25, e relativo commento a fronte
- CEDAW, art.7 e art.8
- ICERD, art.5
- PfA di Pechino, area critica "donne e processi decisionali"
- Pechino + 5, paragrafi…
- Conclusioni concordate CSW, "donne e processi decisionali"
- Materiali di riflessione…

Articolo 21
1 . Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità .
Articolo 22
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- i diritti delle lavoratrici
- i diritti delle anziane


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR, in particolare art.9
- CEDAW, 11:1e, 14c, 13a
- Convenzioni ILO e relativo pacchetto informativo
- ICERD, 5e
- CRC, 26
- PfA, area critica "donne e economia"

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articoli 23, 24, 25,
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Il diritto al lavoro
- I diritti delle lavoratrici
- il diritto all'alimentazione
- il diritto alla casa


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR, art.6, 7, 8, 11
- ICCPR, art.22
- CEDAW, art.11, art.14
- Convenzioni ILO e relativo pacchetto informativo
- ICERD, art.5
- CRC art.15, art.27, art.32
- PfA di Pechino, area critica "donne e economia"
- Vertice mondiale per l'alimentazione…


Dalla biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti":

- l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO)

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 26
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Il diritto all'istruzione
- I diritti delle bambine


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR, art.13 e art.14
- CEDAW, ART.10
- ICERD, art.5
- CRC, art.28, 29
- Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione
- PfA di Pechino, area critica "istruzione e formazione"
- Pechino + 5..

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 27
Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Il diritto a partecipare alla vita culturale


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR, art.15
- CEDAW, art.13
- ICERD, art.5
- CRC, art.31
- PfA di Pechino, aree critiche "istruzione" e "media"

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articoli 28, 29, 30
I princìpi qui enunciati sono princìpi essenziali del diritto internazionale, in parte ribaditi anche nella formulazione dei due Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. In quanto tali, sembrerebbero princìpi talmente universali da non aver bisogno di una lettura da un punto di vista di genere. In realtà, però, sia il tema del rapporto diritti/doveri, individui/comunità, che quello della indivisibilità di tutti i diritti, risultano molto rilevanti rispetto alla lotta per una piena affermazione dei diritti delle donne. Troppo spesso, infatti, si sono invocati i diritti religiosi, o i diritti delle minoranze, o la tutela della famiglia, per negare o mettere in secondo piano il diritto all'eguaglianza fra i sessi. Questi articoli, e in particolare quanto affermato all'articolo 30, negano la legittimità di queste posizioni: nulla di ciò che è detto nella dichiarazione, e nessuna enunciazione di un diritto, può essere invocata per negarne o schiacciarne un altro.


Per approfondire:

- percorso base


dalla biblioteca "i temi"

- i diritti umani (generale)
- punto di vista di genere sui diritti umani
- il diritto alla pace
- il diritto allo sviluppo
- diritti universali/sovranità nazionale
- diritti sulla carta/diritti nel concreto
- diritti individuali/diritti collettivi
- universalità/multiculturalismo


dalla biblioteca "i testi"

- ICCPR, art.5
- ICESCR, art.5
- PfA di Pechino, area critica, "i diritti umani delle donne"
- Piattaforma di Vienna, …
- materiali di riflessione…