DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI Preambolo La presente dichiarazione universale dei Diritti Umani |
COMMENTI A FRONTE
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Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. |
Articoli 1 e 2 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi": - Discriminazione
- ICCPR, art.2 e 3, e relativo commento a fronte |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - il diritto alla vita
- ICCPR, art.6, e relativo commento a fronte |
Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. |
Articolo 4 - ICCPR art.8, e relativo commento a fronte |
Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. |
Articolo 5 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - libertà dalla tortura e dai trattamenti disumani e degradanti
- ICCPR, art.7 e 10, e relativo commento a fronte (DPWCEAC) - materiali di riflessione:
- il relatore speciale sulla tortura e i trattamenti disumani e degradanti |
Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. |
Articolo 6 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - donne e famiglia
- ICCPR art.16, e relativo commento a fronte |
Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. |
Articolo 7 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi": - Discriminazione
- ICCPR, art.2 e 3, e relativo commento a fronte |
Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. |
Articoli 8 e 9 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - Violenza contro le donne
- ICCPR, art.9, e relativo commento a fronte
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Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. |
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Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. |
Articolo 10 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - Discriminazione
- ICCPR, art.14 e 15, e relativo commento a fronte |
Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. |
Articolo 11 Per approfondire: - ICCPR art.15, e relativo commento a fronte |
Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. |
Articolo 12 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - donne e famiglia
- ICCPR, art.17 |
Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. |
Articolo 13 - libertà di movimento
- ICCPR, art.12, e relativo commento a fronte |
Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. |
Articolo 14 Per approfondire: dalla biblioteca "i temi" - Diritto umanitario
- le Convenzioni di Ginevra |
Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. |
Articolo 15 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - diritto a partecipare alla vita politica
- CEDAW, art.9 |
Articolo 16 1 . Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. |
Articolo 16 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - diritti umani delle donne e famiglia
- ICCPR, art.23 e relativo commento a fronte |
Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. |
Articolo 17 Il diritto alla proprietà non è stato esplicitamente tradotto in alcun articolo del Patto sui diritti civili e politici, né di quello sui diritti economici, sociali e culturali. Per alcuni commentatori e commentatrici, ciò significa che in caso di conflitto fra questo diritto e altri diritti umani, deve prevalere l'attenzione ai diritti della persona, piuttosto che il tema della proprietà. Si tratta comunque di un tema controverso, e riferibile alla sfera dei diritti economici, e alla difficoltà specifiche che le donne incontrano in quest'ambito. Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - Il diritto alla proprietà
- ICESCR, in particolare art.11 |
Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. |
Articolo 18 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - libertà di pensiero, di coscienza e di religione - - ICCPR, art.18, e relativo commento a fronte Dalla biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti" - il relatore sull'intolleranza religiosa |
Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. |
Articolo 19 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - libertà di opinione e di espressione
- ICCPR art.19 e relativo commento a fronte |
Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un' associazione. |
Articoli 20 e 21 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - diritto a partecipare alla vita politica
- ICCPR, art.20 e art.25, e relativo commento a fronte |
Articolo 21 1 . Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. |
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Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità . |
Articolo 22 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - i diritti delle lavoratrici
- ICESCR, in particolare art.9 |
Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. |
Articoli 23, 24, 25, Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - Il diritto al lavoro
- ICESCR, art.6, 7, 8, 11
- l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO) |
Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite |
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Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale. |
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Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. |
Articolo 26 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - Il diritto all'istruzione
- ICESCR, art.13 e art.14 |
Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. |
Articolo 27 Per approfondire: dalla biblioteca 1 "i temi" - Il diritto a partecipare alla vita culturale
- ICESCR, art.15 |
Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. |
Articoli 28, 29, 30 I princìpi qui enunciati sono princìpi essenziali del diritto internazionale, in parte ribaditi anche nella formulazione dei due Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. In quanto tali, sembrerebbero princìpi talmente universali da non aver bisogno di una lettura da un punto di vista di genere. In realtà, però, sia il tema del rapporto diritti/doveri, individui/comunità, che quello della indivisibilità di tutti i diritti, risultano molto rilevanti rispetto alla lotta per una piena affermazione dei diritti delle donne. Troppo spesso, infatti, si sono invocati i diritti religiosi, o i diritti delle minoranze, o la tutela della famiglia, per negare o mettere in secondo piano il diritto all'eguaglianza fra i sessi. Questi articoli, e in particolare quanto affermato all'articolo 30, negano la legittimità di queste posizioni: nulla di ciò che è detto nella dichiarazione, e nessuna enunciazione di un diritto, può essere invocata per negarne o schiacciarne un altro. Per approfondire: - percorso base
- i diritti umani (generale)
- ICCPR, art.5 |