L'Italia e il patto sui diritti civili e politici: ratifica e riserve

Il 15 settembre 1978 la Repubblica italiana ha riconosciuto la competenza del Comitato sui diritti umani, eletto in base all'art. 28 del Patto, a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno stato parte avanza rilievi circa il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Patto da parte di un altro stato parte.

Al momento della ratifica, il governo Italiano ha avanzato le seguenti dichiarazioni e riserve al Patto (trad. redazionale):
"La Repubblica italiana, considerando che l'espressione "arresto o detenzione illegali" contenuta nel paragrafo 5 dell'art. 9 può dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi di arresto o detenzione contrari alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 9.
Il paragrafo 4 dell'art. 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia.
Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'art 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.
Il paragrafo 5 dell'art. 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte Costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri.
Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'art. 15 "se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne", la Repubblica italiana dichiara di interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso.
Pertanto, una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva non potrà beneficiare di una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione di una penal più lieve.
Le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere."

Il 5 ottobre 1993, il governo italiano avanza la seguente obiezione:
"Il governo italiano ... obietta alla riserva all'art. 6, paragrafo 5, contenuta nello strumento di ratifica degli Stai Uniti d'America. E' opinione dell'Italia che riserve alle disposizioni dell'art. 6 non siano permesse, alla luce di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'art. 4 del presente Patto. Pertanto la riserva è nulla e priva di effetti, in quanto incompatibile con l'oggetto e lo scopo dell'art. 6 del Patto. Inoltre, nell'interpretazione del governo italiano, la riserva apposta all'art. 7 del Patto non tocca gli obblighi assunti dagli stati parti del Patto stesso sulla base dell'art. 2 di quest'ultimo.
Tali obiezioni non costituiscono ostacolo all'entrata in vigore del Patto tra l'Italia e gli Stati Uniti.