Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD)*



**Adottata, aperta alle firme e ratificata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1965; entrata in vigore il 4 gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 19.
**Firmata dall'Italia il 13 marzo 1968; ratificata il 5 gennaio 1976; in vigore dal 4 febbraio 1976.

Preambolo
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
considerato che:

• lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità ed uguaglianza proprie di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: promuovere ed incoraggiare luniversale rispetto ed osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;
• la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate, senza distinzione alcuna, in particolare di razza, colore della pelle o origine nazionale;
• tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione;
• le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie ad esso associate, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esse esistano, e la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine;
• la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea Generale) afferma solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana.
Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che non esiste giustificazione alcuna per la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, in nessuna parte del mondo;
riaffermando che la discriminazione tra esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la convivenza armoniosa fra persone che vivono le une accanto alle altre all'interno di un unico Stato;
convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana;
allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che tuttora si manifestano in alcune regioni del mondo e dalle politiche governative fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di apartheid, di segregazione o di separazione;
risoluti ad adottare tutte le misure necessarie per una rapida eliminazione di ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire e a combattere le dottrine e le pratiche razziste allo scopo di promuovere la comprensione reciproca tra le razze, e a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e discriminazione razziale;
ricordando la Convenzione sulla Discriminazione in Materia di Lavoro adottata nel 1958 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e la Convenzione Contro la Discriminazione in Materia di Formazione adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);
desiderosi di dare attuazione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo;
hanno convenuto quanto segue:


PARTE I

Articolo 1
1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione fra cittadini e non-cittadini del proprio Stato.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come in alcun modo influente sulle norme di legge degli Stati Parte in materia di nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, purché tali norme non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.
4. Non vanno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un adeguato progresso ad alcuni gruppi razziali o etnici, oppure a individui, i quali per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali necessitino di un qualsiasi livello di tutela risulti necessario, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Articolo 2
1. Gli Stati Parte condannano la discriminazione razziale e si impegnano a portare avanti, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica di eliminazione della discriminazione razziale in tutte le sue forme, nonché a promuovere la reciproca comprensione fra tutte le razze, e a tale scopo:
a. ogni Stato Parte si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di persone, gruppi di persone o istituzioni, ed a fare in modo che tutte le autorità e istituzioni pubbliche, nazionali e locali, agiscano in conformità con tale obbligo;
b. ogni Stato Parte si impegna a non sostenere, difendere o appoggiare la discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona o organizzazione;
c. ogni Stato Parte deve adottare misure efficaci di revisione delle politiche governative, nazionali e locali, e di modifica, abrogazione o annullamento di qualsiasi legge e disposizione regolamentare che abbia leffetto di produrre discriminazione razziale o perpetuarla ovunque essa esista;
d. ogni Stato Parte deve vietare e por fine, con tutti i mezzi più opportuni, comprese le eventuali misure legislative richieste dalle circostanze, alla discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona, gruppo o organizzazione;
e. ogni Stato Parte s'impegna, ad incoraggiare, ove sia opportuno, le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali ed altri strumenti per eliminare le barriere tra le razze, ed a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.
2. Gli Stati Parte, quando le circostanze lo richiedono, adotteranno misure specifiche e concrete in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto la valorizzazione e la tutela di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali misure non dovranno in alcun caso avere come conseguenza il mantenimento di diritti disuguali o distinti per diversi gruppi razziali, una volta raggiunti gli obiettivi perseguiti.

Articolo 3
Gli Stati Parte condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'apartheid e si impegnano, a prevenire, vietare ed estirpare tutte le pratiche di tale natura nei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 4
Gli Stati Parte condannano ogni propaganda e organizzazione che siano fondate su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di un certo colore o di una certa origine etnica, o che tentino di giustificare o promuovere lodio e la discriminazione razziale in qualsiasi forma, e si impegnano ad adottare immediatamente misure positive finalizzate ad eliminare ogni incitamento alla discriminazione o atto discriminatorio; a questo fine, nel dovuto rispetto dei principi incardinati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dei diritti chiaramente enunciati all'art. 5 della presente Convenzione:
a. gli Stati Parte considereranno reato punibile per legge ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento a tali atti, rivolti contro qualsiasi razza o gruppo di individui di diverso colore o origine etnica, così come ogni assistenza ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b. gli Stati Parte dichiareranno fuorilegge e vietate le organizzazioni, nonché le attività di propaganda organizzata ed ogni altro tipo di attività di propaganda, che promuovano ed incitino alla discriminazione razziale, e considereranno reato punibile per legge la partecipazione a tali organizzazioni o attività;
c. gli Stati Parte non consentiranno alle autorità o istituzioni pubbliche, nazionali o locali, la promozione o l'incitamento alla discriminazione razziale.


Articolo 5
In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto alluguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nellesercizio dei seguenti diritti:
a. diritto ad un eguale trattamento davanti ai tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
b. diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro violenze o sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di qualsiasi individuo, gruppo o istituzione;
c. diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidati in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla gestione della cosa pubblica, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
d. Altri diritti civili, ed in particolare:
i. il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
ii. il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
iii. il diritto alla nazionalità;
iv. il diritto a contrarre matrimonio e alla scelta del proprio coniuge;
v. il diritto alla proprietà, sia in quanto singoli sia in società con altri;
vi. il diritto all'eredità;
vii. il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
viii. il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
ix. il diritto alla libertà di pacifica riunione ed associazione;
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
i. i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un uguale salario per uguale lavoro, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
ii. il diritto di costituire ed iscriversi a sindacati;
iii. il diritto alla casa;
iv. il diritto a servizi pubblici sociali, sanitari, di assistenza medica e di sicurezza sociale;
v. il diritto all'istruzione e alla formazione;
vi. il diritto ad un eguale grado di partecipazione alle attività culturali;
f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffé, le sale teatrali e cinematografiche ed i parchi.

Articolo 6
Tramite i tribunali nazionali e gli altri organismi dello Stato competenti, gli Stati Parte garantiranno ad ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione protezione e mezzi di ricorso efficaci contro ogni atto di discriminazione razziale che ne violi i diritti umani e le libertà fondamentali, contravvenendo quanto stabilito dalla presente Convenzione; verrà inoltre garantito a ciascuno il diritto a richiedere a tali tribunali un livello giusto ed adeguato di soddisfazione o risarcimento per qualsiasi danno subito a seguito della suddetta discriminazione.

Articolo 7
Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate ed efficaci, in particolare nei campi dell'insegnamento, della formazione, della cultura e dell'informazione, finalizzate a combattere i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale, e a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e i gruppi razziali o etnici, nonché a diffondere le finalità e i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, e della presente Convenzione.

PARTE II

Articolo 8
1. E' istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (in seguito indicato come "il Comitato") composto di diciotto esperti di alta autorità morale e riconosciuta imparzialità, che partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati Parte fra i propri cittadini, tenuto conto di unequa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto, su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati Parte linvito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario Generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la comunica agli Stati Parte.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati Parte, indetta dal Segretario Generale presso la Sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.
b) Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato Parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati Parte.

Articolo 9
1. Gli Stati Parte s'impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, perche' venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere da essi adottate per dare applicazione alle disposizioni della presente Convenzione:
a. durante lanno seguente allentrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato e
b. in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può richiedere agli Stati Parte delle informazioni supplementari.
2. Il Comitato trasmette ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale, un rapporto sulle proprie attività, ed ha facoltà di formulare proposte e raccomandazioni di carattere generale basate sui rapporti e le informazioni che ha ricevuto dagli Stati Parte. Tali proposte e raccomandazioni di carattere generale, accompagnate, se del caso, dagli eventuali commenti degli Stati Parte, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea Generale.

Articolo 10
1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.
3.Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4.Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 11
1.Qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte non stia applicando le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato Parte interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, se del caso, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.
2.Laddove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, entrambi i detti Stati avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.
3.Il Comitato può occuparsi di una questione che gli sia stata sottoposta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, solo dopo essersi accertato che siano state utilizzate o esperite tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale, conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando dette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.
4.Per dirimere una questione a lui sottoposta, il Comitato può richiedere agli Stati Parte interessati di fornire ogni altra ulteriore informazione ritenga rilevante.
5.Allorché il Comitato esamina una questione ai sensi del presente articolo, gli Stati Parte interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Articolo 12
1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e verificato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una apposita Commissione di conciliazione (di seguito indicata come "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri della Commissione vengono designati con il consenso unanime delle parti in causa; la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto della presente Convenzione.
b) Laddove gli Stati Parte coinvolti nella controversia non riescano entro il termine di tre mesi a raggiungere un'intesa sulla composizione complessiva della Commissione o su parte di essa, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso delle parti in causa vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
2. I membri della Commissione ne fanno parte a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati Parte coinvolti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte contraente della presente Convenzione.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione tiene di norma le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verra' stabilito dalla Commissione stessa.
5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 della presente Convenzione pone ugualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati Parte comporti la costituzione della Commissione stessa.
6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati Parte coinvolti nella controversia, secondo stime eseguite dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
7. Il Segretario Generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati coinvolti nella controversia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
8. Le informazioni ricevute e verificate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

Articolo 13
1) Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una composizione amichevole della controversia.
2) Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati Parte coinvolti nella controversia. Detti Stati, entro il termine di tre mesi, fanno sapere al Presidente del Comitato se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.
3) Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati Parte interessati agli altri Stati Parte della Convenzione.

Articolo 14
1. Ogni Stato Parte può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si asseriscano di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato Parte, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non abbia fatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato Parte che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di ricevere ed esaminare le petizioni provenienti da individui e gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che asseriscano di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione, e che abbiano esperito le altre vie di ricorso disponibili a livello locale.
3. La dichiarazione fatta ai sensi del del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome delleventuale organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, vengono depositati dallo Stato Parte interessato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne invia copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.
4. L'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro dello petizioni, e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario Generale tramite i canali competenti, restando inteso che il contenuto di detti documenti non verrà reso pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6. a) Il Comitato, in via riservata, sottopone ogni comunicazione ricevuta all'attenzione dello Stato Parte accusato di aver violato una delle disposizioni della Convenzione; l'identità dell'individuo o gruppi di individui interessati non dovrà però essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, se del caso, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato Parte interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo abbia già esperito tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale. Tale regola non viene però applicata quando le suddette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.
b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed all'autore della petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati Parte interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
9. E competenza del Comitato esercitare le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati Parte della Convenzione sono vincolati dalle dichiarazioni regolate dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15
1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno in alcun modo il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate.
2. a) Il Comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 8 della presente Convenzione riceve dagli organi delle Nazioni Unite che si trovino ad affrontare questioni direttamente collegate ai princìpi e obiettivi della Convenzione stessa nel corso dell'esame di petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi, o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale, una copia delle suddette petizioni, relative a questioni previste dalla presente Convenzione e sottoposte ai summenzionati organi; il Comitato trasmette a questi ultimi il proprio parere e le proprie raccomandazioni in materia;
b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro, riguardanti direttamente i princìpi e gli obiettivi della presente Convenzione, che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo; il Comitato esprime pareri e propone raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea Generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti da organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative al territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16
Le disposizioni della presente Convenzione in materia di composizione di controversie o ricorsi, verranno applicate senza interferire con altre procedure di composizione di controversie o ricorsi in materia di discriminazioni, previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, o dalle Convenzioni da esse adottate; le suddette disposizioni non impediscono agli Stati Parte di ricorrere ad altre procedure per la composizione di una controversia, ai sensi degli accordi internazionali, di natura generale o specifica, fra loro in vigore.


PARTE III

Articolo 17
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o di una delle sue agenzie specializzate, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad aderire alla presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18
1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'art. 17 della Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 19
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti contraenti della presente Convenzione, il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva provvederà, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, ad informare il Segretario Generale che esso non accetta la riserva in questione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, né ogni altra riserva il cui effetto impedirebbe il funzionamento di uno degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nelle categorie di cui sopra quando i due terzi degli Stati Parte della Convenzione sollevino delle obiezioni.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 21
Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 22
Ogni controversia tra due o più Stati Parte in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata regolata per via negoziale o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti in controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Articolo 23
1. Ogni Stato Parte può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare riguardo a tale richiesta.

Articolo 24
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dellart. 17 della presente Convenzione:
a. delle firme, ratifiche e adesioni depositate ai sensi degli artt. 17 e 18;
b. della data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore ai sensi dell'art. 19;
c. delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute ai sensi degli artt. 14, 20 e 23;
d. delle denunce notificate ai sensi dell'art. 21.

Articolo 25
1. La presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art 17 della Convenzione.

* Traduzione italiana non ufficiale, a cura del Dipartimento Pari Opportunità