La CEDAW commentata


CONVENZIONI ONU SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA

COMMENTI*

* Tratto da: Unofficial Summary of Main Provisions - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, kit informativo UNIFEM-UNICEF, New York, 1995. Traduzione italiana a cura della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979. Entrata in vigore il 3 settembre 1981.
Stati parte al 2001: 166
Ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985. In vigore per l'Italia dal 10 luglio 1985.

Al momento della firma, l'Italia ha avanzato la seguente riserva (trad. redazionale):
"L'Italia si riserva il diritto, al momento della ratifica, di esercitare l'opzione prevista nell'art. 19 della Convenzione sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969" (diritto di apporre riserve. L'Italia comunque non ne ha fatto ricorso - ndr.)

Gli Stati parti della presente Convenzione,
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,
Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,
Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,
Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità,
Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,
Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,
Sottolineato che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,
Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto dei popoli - soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,
Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi,
Tenuta presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,
Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,
Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,
Convengono quanto segue:

PREAMBOLO. Il preambolo lega i diritti delle donne ai diritti umani.

Il preambolo della Convenzione CEDAW ribadisce i principi fondamentali delle Nazioni Unite, i quali comprendono la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, e nell'uguaglianza dei diritti di uomini e donne.
Ricorda alla comunità internazionale che tutti i trattati sui diritti umani siglati dalle Nazioni Unite e dalle loro agenzie specializzate riconoscono in egual misura ad uomini e donne l'esercizio dei diritti in essi da essi sanciti.
Osserva come siano stati adottati strumenti specifici per promuovere il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna.
Riconosce tuttavia il persistere di gravi discriminazioni contro le donne, e sottolinea come tali discriminazioni violino i principi della parità dei diritti e della dignità umana.
Afferma inoltre che le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni aspetto della vita del proprio paese in condizioni di parità con gli uomini, il che intralcia la crescita del benessere delle società e delle famiglie.

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, independentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

Articolo 1. La CEDAW definisce le discriminazioni contro le donne

La Convenzione riguarda le discriminazioni contro le donne, piuttosto che le discriminazioni in base al sesso.
Le discriminazioni contro le donne comprendono qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che incida sulla possibilità per le donne di esercitare i propri diritti politici, economici, sociali, culturali, civili o di qualunque altro genere, indipendentemente dal loro stato matrimoniale ed in condizione di uguaglianza con gli uomini.

Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi":

- Discriminazione
- diritto all'eguaglianza
- questioni controverse: diritto all'eguaglianza/diritto alla diversità
- diritti eguali/soggetti diversi/interventi diversi


dalla biblioteca 2 "i testi":

- DU, art. 1 e 2
- ICCPR, art.2 e 3, e relativo commento a fronte
- ICESCR, art.2 e art.3
- ICERD
- CRC art.2
- PfA di Pechino par.214, 232

Articolo 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione contro le donne, e, a questo scopo, si impegnano a:

a. incardinare nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, la realizzazione pratica di tale principio;

b. adottare appropriate misure legislative e di altra natura, comprese, se del caso, quelle di natura sanzionatoria, per proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

c. instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istitutzioni pubbliche, un'efficace protezione delle donne contro ogni atto discriminatorio;

d. astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con tale obbligo;

e. prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;

f. prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, regolamento, consuetudine e pratica che costituisca discriminazione contro le donne;

g. abrogare dalla normativa nazionale tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione contro le donne.
 
 

Articoli 2 e 3. La CEDAW obbliga gli Stati ad intraprendere misure concrete per eliminare le discriminazioni contro le donne.

Gli Stati che ratificano la CEDAW sono obbligati non solo a condannare ogni forma di discriminazione contro le donne, ma anche ad applicare una serie di misure per la loro eliminazione.
Gli Stati che ratificano la CEDAW devono incardinare il principio di uguaglianza all'interno delle proprie costituzioni nazionali o della propria legislazione e, se necessario, devono adottare misure legislative e di altra natura, comprese le sanzioni, per perseguirne gli scopi.
Gli Stati devono garantire la tutela giuridica contro le discriminazioni, tramite i tribunali nazionali e le altre istituzioni pubbliche.
Le autorità e le pubbliche istituzioni degli Stati che ratificano la CEDAW devono astenersi da qualsiasi pratica discriminatoria.
Gli Stati devono modificare o abrogare ogni legge, consuetudine, pratica ed anche disposizione penale che comporti una discriminazione contro le donne.
Gli Stati devono prendere ogni iniziativa possibile per garantire il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, affinché esse possano esercitare i diritti umani e le libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.


A differenza degli altri trattati sui diritti umani, la CEDAW non si occupa solamente dell'azione degli Stati o delle loro istituzioni, ma anche di altri soggetti.

Gli Stati sono obbligati a prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa.
Questa disposizione rende la CEDAW unica, poiché di norma i trattati internazionali sui diritti umani si occupano solamente della condotta degli Stati o dei soggetti pubblici.

Per approfondire: vedi art.1

Articolo 3

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, in tutti i campi, ed in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

Articolo 4

1. Non va considerata discriminazione ai sensi della definizione indicata nella presente Convenzione, l'adozione da parte degli Stati parte di misure temporanee speciali finalizzate ad accelerare l'uguaglianza di fatto tra uomini e donne; tali misure tuttavia non devono in alcun modo dar luogo al permanere di norme disuguali o distinte, e devono essere abrogate non appena raggiunti i loro obiettivi in materia di uguaglianza di opportunità e di trattamenti.

2. L'adozione da parte degli Stati parte di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

Articolo 4.
La CEDAW consente misure temporanee di azione positiva.

Agli Stati è consentito adottare misure speciali a carattere provvisorio, per accelerare l'uguaglianza tra donne ed uomini.
Ciò consente l'introduzione di misure di azione positiva o di discriminazione positiva, fino alla realizzazione dell'uguaglianza tra donne e uomini.
In ogni caso, comunque, le misure speciali di tutela della maternità non saranno considerate discriminatorie.

Per approfondire: vedi art.1

Articolo 5

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per:

a. modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne

b. far sì che nell'educazione familiare sia integrata una comprensione del ruolo sociale della maternità ed il riconoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell'allevamento e nella crescita dei figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.
 
 

Articolo 5.
La CEDAW riconosce il ruolo della cultura e della tradizione, ed invita gli Stati ad eliminare gli stereotipi sessuali.

La Convenzione riconosce l'influenza della cultura e della tradizione nel limitare l'esercizio dei diritti delle donne. Di conseguenza, essa prevede che gli Stati siano tenuti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare gli stereotipi sulla divisione dei ruoli fra i due sessi e le pratiche derivanti da una concezione fondata sull'idea della superiorità od inferiorità di un sesso rispetto all'altro.
L'educazione familiare deve trasmettere a bambini e bambine l'idea che esiste un ruolo comune di uomini e donne nella cura dei figli. Quest'ultima deve comunque, in ogni caso, essere gestita dando priorità all'interesse dei figli stessi.

Per approfondire: vedi art.1, art.10, art.16.

Articolo 6

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forma di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.

Articolo 6.
La CEDAW chiede agli Stati di reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.

Gli Stati devono prendere ogni misura, incluse le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.
La convenzione fornisce una definizione ampia di tratta delle donne.
Gli Stati devono prendere misure per prevenire il ricorso alla prostituzione.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"
- Violenza contro le donne: tratta e sfruttamento sessuale

dalla biblioteca 2 "i testi":

- DU art.4
- ICCPR, art.8 e relativo commento a fronte
- Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e di
- istituzioni e pratiche simili alla schiavitù (SCAS)

Convenzione per la soppressione del traffico di pesrone e dello sfruttamento della prostituzione - (CSTPEP (solo versione inglese)

- Protocollo di Palermo sul traffico di esseri umani
- CRC art.19, art.34, art.35, art.36
- PfA di Pechino, par. 130, 230m, n, 283b
- Pechino + 5, paragrafi
- Conclusioni concordate CSW sulla violenza, 1998, paragrafi
- Risoluzione CHR 2001 sulla violenza contro le donne, paragrafi
- Rapporto relatrice speciale sulla violenza contro le donne, 2000
- Dichiarazione dell'Aja sulla tratta delle donne per fini di sfruttamento sessuale

PARTE SECONDA
Articolo 7

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, devono loro garantire, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

a. di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;

b. di prendere parte all'elaborazione ed attuazione delle politiche di governo, di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;

c. di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.
 
 

Articolo 7. La convenzione affronta le discriminazioni nella politica e nella vita pubblica.

Gli Stati devono eliminare le discriminazioni contro le donne nella vita politica e pubblica del proprio paese.
Alle donne deve essere garantito il diritto di voto e di essere eleggibili, di partecipare all'elaborazione delle politiche governative e di ricoprire cariche pubbliche in condizione di parità con gli uomini.
Alle donne deve essere riconosciuto il diritto di partecipare ad organizzazioni non governative e ad altre associazioni, compresi i partiti politici, i sindacati, gli ordini professionali, in condizioni di uguaglianza con gli uomini.


Per approfondire:
dalla biblioteca "I TEMI"

- diritto a partecipare alla vita politica
- diritti di cittadinanza



dalla biblioteca "I TESTI"

- DU, art.21
- ICCPR art.25 e relativo commento a fronte
- ICERD, art.5
- PfA di Pechino, area critica "donne e processi decisionali"
- Pechino + 5, paragrafi
- Conclusioni concordate CSW, "donne e processi decisionali"
- Materiali di riflessione

Articolo 8

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per garantire che le donne, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano l'opportunità di rappresentare il proprio governo a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Articolo 8. La CEDAW chiede che le donne possano rappresentare il proprio paese nelle organizzazioni e trattative internazionali

Alle donne devono essere garantite pari opportunità di rappresentare i propri governi e di partecipare al lavoro delle organizzazioni internazionali, come l'ONU e le sue agenzie specializzate.

Per approfondire: vedi art.7

Articolo 9

1. Gli Stati parte devono assicurare alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento o conservazione della cittadinanza. Deve in particolare essere garantito che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio, modifichino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano automaticamente la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati parte devono garantire alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di cittadinanza dei figli.

Articolo 9.
La CEDAW si occupa dei diritti di cittadinanza di donne e bambini

Alle donne devono essere garantiti diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento o conservazione della cittadinanza.
Il matrimonio con uno straniero, o il mutamento di cittadinanza da parte del marito, non devono modificare automaticamente la cittadinanza di una donna, né devono imporre ad essa tale cambiamento o renderla apolide.
Infine, le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini in materia di trasmissione della propria nazionalità ai figli.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- diritto a partecipare alla vita politica
- diritti di cittadinanza


dalla biblioteca 2 "i testi"

- DU, art.15


Vedi anche art.16.

PARTE TERZA
Articolo 10

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini in materia di istruzione e in particolare per garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:

a. le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in tutti i tipi di formazione professionale;

b. l'accesso agli stessi programmi di studio, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;

c. l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di formazione che contribuiscano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento questo fine;

d. le medesime opportunità di usufruire di borse di studio e altre sovvenzioni;

e. le medesime opportunità di accesso ai programmi di formazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli finalizzati a ridurre, nel più breve tempo possibile, ogni divario tra uomini e donne in materia di istruzione;

f. la riduzione del tasso d'abbandono scolastico da parte delle studentesse e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;

g. le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;

h. l'accesso alle informazioni specifiche di carattere formativo che possano contribuire a garantire la salute ed il benessere delle famiglie, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.
 
 

Articolo 10
Obbligando gli Stati ad eliminare le discriminazioni nell'istruzione, la CEDAW non si occupa solamente di accesso all'istruzione, ma anche dei suoi contenuti

Le discriminazioni contro le donne in materia di istruzione devono essere eliminate.
Alle donne ed alle ragazze deve essere garantito l'orientamento professionale a tutti i livelli, sia nelle zone rurali che in quelle urbane, nonché l'accesso ai programmi di studio, agli esami, la possibilit‡ di usufruire di personale docente, locali ed attrezzature scolastiche, in condizioni di parit‡ con uomini e ragazzi.
Gli stereotipi sessuali devono essere eliminati, tramite l'incoraggiamento dell'educazione mista, e soprattutto rivedendo i libri di testo ed i programmi scolastici ed adattando a tale scopo i metodi di insegnamento.
Le donne devono avere le stesse opportunit‡ di beneficiare di borse di studio e di altre sovvenzioni e di accedere ai programmi di formazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e di alfabetizzazione funzionale.
Gli Stati devono impegnarsi a ridurre il tasso di abbandono scolastico da parte delle studentesse, e ad organizzare programmi di recupero per chi ha abbandonato precocemente la scuola.
Alle donne ed alle ragazze devono essere garantite le stesse opportunit‡ di partecipare ad attivit‡ sportive ed all'educazione fisica, ed anche l'accesso alle informazioni specifiche di carattere formativo, che possono garantire la salute ed il benessere delle famiglie.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Il diritto all'istruzione
- I diritti delle bambine


dalla biblioteca 2 "i testi"

- DU, art.26 e art.27
- ICESCR, art. 14 e art.15
- ICERD, art.5
- CRC, art.28, 29, 31
- Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione
- PfA di Pechino, area critica "istruzione e formazione"
- Pechino+5..

Articolo 11

1. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione contro le donne in materia di lavoro, per assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, in particolare:

a. il diritto al lavoro come diritto inalienabile di ogni essere umano;

b. il diritto ad usufruire delle stesse opportunità occupazionali, compresa l'applicazione degli stessi criteri di selezione nell'accesso al lavoro;

c. il diritto alla libera scelta della professione e del lavoro, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro ed a tutte le condizioni di servizio e prestazioni aggiuntive, nonché il diritto alla formazione ed all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente;

d. il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni aggiuntive, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro;

e. il diritto alle prestazioni della sicurezza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite;

f. il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.



2. Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di matrimonio o maternità, e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate finalizzate a: a. proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

b. introdurre l'istituto del congedo di maternità retribuito o che dia diritto a prestazioni sociali equivalenti, con la garanzia di mantenimento del posto di lavoro, dei diritti di anzianità e delle prestazioni sociali;

c. incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari per rendere possibile ai genitori la conciliazione tra obblighi familiari, responsabilità professionali e partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;

d. assicurare una protezione speciale durante la gravidanza alle donne impegnate in attività lavorative di cui si sia dimostrata la nocività per la loro salute.



3. Le leggi di tutela relative alle questioni prese in esame dal presente articolo, dovranno essere periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e sottoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento, a seconda delle necessità.
 
Articolo 11
La CEDAW riconosce il diritto al lavoro come uno dei diritti umani inalienabili

Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini in materia di lavoro.
Il diritto al lavoro viene proclamato diritto inalienabile di ogni essere umano.
Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in matera di libera scelta della professione e del lavoro, sicurezza del posto di lavoro, prestazioni aggiuntive, formazione ed aggiornamento professionale.
Gli Stati devono garantire il diritto ad uguale salario ed uguale trattamento per un lavoro di eguale valore, ed anche il diritto a pari prestazioni in materia di sicurezza sociale e ferie retribuite.
Alle donne in gravidanza devono essere garantite tutele speciali, ma tutte le misure di tutela in materia di lavoro devono essere periodicamente riviste ed aggiornate, abrogandole o ampliandole secondo necessit‡.
Gli Stati devono proibire le discriminazioni contro le donne in gravidanza, o in congedo di maternit‡ e le discriminazioni dovute allo stato coniugale delle donne; devono introdurre i congedi di maternit‡ retribuiti, senza perdita del posto di lavoro, dei diritti di anzianit‡ e delle prestazioni sociali.
Gli Stati devono garantire l'erogazione di sussidi e incoraggiare listituzione di servizi sociali di sostegno, come ad esempio le strutture per l'infanzia, per consentire ai genitori di conciliare la vita familiare, il lavoro e la partecipazione alla vita pubblica.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Il diritto al lavoro
- I diritti delle lavoratrici


dalla biblioteca 2 "i testi"

- DU, art.20, art.23, art.24
- ICCPR, art.22
- ICESCR art.6, 7, 8
- Convenzioni ILO e relativo pacchetto informativo
- ICERD, art.5
- CRC art.32
- PfA di Pechino, area critica "donne e economia"


Dalla biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti":

- l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO)

Articolo 12

1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo dell'assistenza sanitaria al fine di assicurare loro l'accesso ai servizi sanitari, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare, su una base di uguaglianza fra uomini e donne.

2. In deroga a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte garantiranno alle donne servizi appropriati e se necessario gratuiti relativi a gravidanza, parto e post-parto, nonché una alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.

Articolo 12
La CEDAW Ë l'unico trattato internazionale le cui disposizioni riguardano la pianificazione familiare

Le norme contenute negli articoli 12 e 16 della CEDAW sul tema dellautodeterminazione nella sfera riproduttiva, costituiscono gli unici doveri in materia di pianificazione familiare previsti da un trattato internazionale.
Gli Stati si impegnano a fornire informazioni e consigli sulla pianificazione familiare.
Agli Stati si chiede di garantire a donne ed uomini uguale accesso all'assistenza sanitaria ed ai servizi di pianificazione familiare.
Infine, si devono garantire alle donne i servizi, gratuiti se necessario, relativi a gravidanza, parto e post-parto, ed un'alimentazione adeguata durante gravidanza e allattamento.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- Il diritto alla salute
- I diritti sessuali e riproduttivi
- I diritti delle bambine, delle adolescenti, delle anziane


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR, art.12
- CRC, art.24
- PfA di Pechino, area critica "donne e salute"
- Pechino+5, parÖ.
- ICPD, e ICPD+5
- Conclusioni concordate CSW su "donne e salute"
- Raccomandazione generale 14, Comitato CESCR, maggio 2000

Articolo 13

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, e in particolare:

a. il diritto agli assegni familiari;

b. il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;

c. il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.
 
 

Articolo 13
La Convenzione si occupa delle discriminazioni nella vita economica, sociale e culturale

La CEDAW chiede agli Stati di eliminare le discriminazioni contro le donne in aree non coperte da altre disposizioni della Convenzione.
In particolar modo, le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini ad usufruire di assegni familiari, prestiti bancari, prestiti ipotecari, ed altre forme di credito alle famiglie.
Le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini a partecipare ad attivit‡ ricreative, sportive, ed a tutti gli aspetti della vita culturale.
Il fatto che la CEDAW obblighi gli Stati ad eliminare le discriminazioni nell'ambito dei servizi finanziari e delle attivit‡ ricreative Ë insolito: impone infatti agli Stati il dovere di regolamentare la attivit‡ di soggetti terzi, i quali, in molti casi, non sono enti pubblici.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- I diritti economici, sociali e culturali
- Questioni controverse: bisogni/dirittiÖ


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR
- ICERD, 5e
- CRC, 27:1
- PfA di Pechino, area critica "donne ed economia"
- Materiali di riflessioneÖ

Articolo 14

1. Gli Stati parte devono tener conto dei problemi particolari che si trovano di fronte le donne delle zone rurali e del ruolo importante che esse hanno per la sopravvivenza economica della loro famiglia, tra le altre cose attraverso il lavoro nei settori non monetizzati dell'economia; gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

2. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai vantaggi che ne derivano, su una base di uguaglianza tra uomini e donne ed in particolare garantendo loro il diritto:

a. di partecipare all'elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli;

b. di avere accesso a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, la consulenza ed i servizi in materia di pianificazione familiare;

c. di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;

d. di ricevere ogni tipo di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale, nonché di poter beneficiare, fra le altre cose, di tutti i servizi territoriali e di divulgazione delle informazioni sulle tecniche produttive, per migliorare le proprie competenze tecniche;

e. di organizzare gruppi autogestiti e cooperative finalizzati ad ottenere parità di accesso alle opportunità economiche, tramite il lavoro dipendente o il lavoro autonomo;

f. di partecipare a tutte le attività della propria comunità locale;

g. di avere accesso ai mutui e al credito agricolo, ai servizi di commercializzazione, a tecnologie appropriate, e alla parità di trattamento in materia di riforma agraria e fondiaria, nonché nei programmi di nuovi insediamenti rurali;

h. di beneficiare di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto concerne l'alloggio, i servizi sanitari, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.
 
 

Articolo 14
La CEDAW si occupa, in maniera specifica, di discriminazioni contro le donne delle zone rurali.

Gli Stati si impegnano ad eliminare le discriminazioni contro le donne delle zone rurali, affinchË esse possano trarre benefici dallo sviluppo rurale, su base paritaria con gli uomini.
In particolar modo, alle donne delle zone rurali deve essere garantito il pari diritto a partecipare alla programmazione in materia in materia di sviluppo, all'accesso ai servizi di assistenza sanitaria, ad ai programmi di sicurezza sociale, a ricevere un'istruzione scolastica e non, ad organizzare gruppi autogestiti e cooperative, oltre che a partecipare alle attivit‡ della comunit‡ locale.
Alle donne delle zone rurali devono essere garantiti pari diritti a condizioni di vita decenti, tra cui l'alloggio, i servizi sanitari, la fornitura di acqua, i trasporti e le comunicazioni.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- I diritti economici, sociali e culturali
- Il diritto allo sviluppo
- Questioni controverse: bisogni/diritti


dalla biblioteca 2 "i testi"

- ICESCR
- ICERD, 5e
- CRC, 27:1
- PfA di Pechino, area critica "donne ed economia"
- Vertice mondiale per l'alimentazioneÖ
- Materiali di riflessione

PARTE QUARTA
Articolo 15

1. Gli Stati parte devono riconoscere l'uguaglianza tra donne e uomini di fronte alla legge.

2. Gli Stati parte devono riconoscere alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare vanno riconosciuti alle donne uguali diritti di concludere contratti e amministrare proprietà ed un uguale trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica delle donne, deve essere considerato nullo.

4. Gli Stati parte devono accordare uguali diritti a uomini e donne in materia di legislazione sulla circolazione delle persone e di libertà di scelta della residenza e del domicilio.

Articolo 15
La CEDAW garantisce l'uguaglianza di fronte alla legge

In materia civile, gli Stati devono riconoscere alle donne lo stesso status giuridico degli uomini.
Le donne devono avere pari diritti a concludere contratti, amministrare propriet‡ e ricevere un uguale trattamento nelle corti e nei tribunali.
Ogni contratto, o altra scrittura privata, finalizzato a limitare la capacit‡ giuridica delle donne sar‡ considerato nullo.
Gli Stati devono garantire alle donne la libert‡ di movimento ed il diritto a scegliere la propria residenza ed il proprio domicilio, su base paritaria con gli uomini.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi":

- Discriminazione
- diritto all'eguaglianza
- diritto all'eguaglianza di fronte alla legge
- diritto alla personalit‡ giuridica
- libert‡ di movimento e di scelta della residenza
- questioni controverse: diritti sulla carta/diritti nel concreto


dalla biblioteca 2 "i testi":

- DU, art. 1 e 2
- ICCPR, art.2, 3, 16, 26, e relativo commento a fronte
- ICESCR, art.2 e art.3
- ICERD
- CRC art.2
- PfA di Pechino, par.214, 232, Ö
- materiali di riflessione: Ö

Articolo 16

1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:

a. lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

b. lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;

c. gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e all'atto del suo scioglimento;

d. gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli avrà preminenza sopra ogni altra considerazione;

e. gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, alla formazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;

f. gli stessi diritti e responsabilità in materia di custodia, custodia dei beni dei minorenni, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei minori avrà preminenza sopra ogni altra considerazione;

g. gli stessi diritti personali in quanto marito e moglie, compresi quelli relativi alla scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;

h. gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, usufrutto e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.



2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno effetto giuridico e saranno prese tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per stabilire un'età minima per il matrimonio e rendere obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.
Articolo 16
Il concetto di "uguaglianza di fronte alla legge" comprende le norme sul matrimonio e sul diritto di famiglia

Gli Stati devono garantire l'uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio e nei rapporti familiari.
Le donne devono avere pari diritto a contrarre matrimonio sulla base di un libero e pieno consenso, e pari libert‡ di scelta del coniuge.
Gli Stati sono obbligati a stabilire un'et‡ minima per poter contrarre matrimonio e per poterlo registrare. Questa norma non conosce eccezioni. La promessa di matrimonio riferita ad un minore non avr‡ valore legale.
Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini durante il matrimonio ed in caso di suo scioglimento.
Le donne devono avere pari diritti come genitori e nella scelta del numero e dell'intervallo delle nascite, cosÏ come nell'accesso alle informazioni ed agli strumenti necessari per prendere decisioni in proposito. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini in materia di custodia dei minori, custodia dei beni dei minori ed adozione.
Infine, le donne devono avere gli stessi diritti del coniuge per quanto riguarda la scelta del cognome, di una professione o di un lavoro, ed anche in materia di propriet‡, di amministrazione, e di vendita o donazione dei beni.


Per approfondire:
dalla biblioteca 1 "i temi"

- diritti umani delle donne e famiglia
- diritti umani delle donne e eredit‡ e propriet‡ della terra
- violenza contro le donne: violenza domestica, matrimoni precoci e forzati, Ö
- i diritti delle bambine


dalla biblioteca 2 "i testi"

- DU,art.16, 17
- ICCPR, art.23 e relativo commento a fronte
- ICESCR, art.10
- CRC e relativo pacchetto informativo
- ICERD, art.5
- Convenzione sulla nazionalit‡ delle donne coniugate (CNMW)
- Convenzione sul consenso al matrimonio, l'et‡ minima per il matrimonio, e la registrazione dei - matrimoni (CCM)
- Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavit&Mac249;, della tratta degli schiavi e di istituzioni e pratiche simili alla schiavit&Mac249; (SCAS), art.1c, art.2
- PfA di Pechino, 274e, 277a
- Pechino + 5
- Raccomandazione generale n.21 Comitato CEDAW
- Raccomandazione generale n.19 Comitato diritti umani


Vedi anche art.5, art.9, art.11, art.12

PARTE QUINTA
Articolo 17

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (in seguito indicato come "il Comitato") composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti/e di alta autorità morale e competenza nella materia trattata dalla presente Convenzione. Gli esperti partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati parte tra i propri cittadini, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.

3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati parte l'invito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista agli Stati parte.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

5. I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione, avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri verrà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

6. L'elezione dei cinque membri aggiuntivi del Comitato verrà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiuntivi eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato riceveranno, dietro approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle condizioni fissate dall'Assemblea e tenuto conto dell'importanza delle responsabilità assunte dal Comitato.

9. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessarie per l'espletamento efficace delle funzioni ad esso affidate in virtù della presente Convenzione.
 

Articolo 17. La CEDAW istituisce un comitato di 23 componenti, per imporre e monitorare il rispetto delle norme della Convenzione

Il rispetto della Convenzione viene controllato dal Comitato sull'Eliminazione delle Discriminazioni Contro le Donne.
Il Comitato della CEDAW Ë composto da 23 esperte/i di alta autorit‡ morale e di grande competenza negli ambiti di cui essa si occupa.
Le/i componenti del Comitato vengono nominate/i dai propri governi, ed elette/i a scrutinio segreto dagli Stati parte della Convenzione. In questa elezione si terr‡ conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di civilt‡ e dei diversi ordinamenti giuridici.
Queste esperte/i prestano i propri servizi a titolo personale, non in quanto delegate o rappresentanti dei propri paesi d'origine.

Per approfondire:
dalla biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti":
- il Comitato CEDAW
dalla biblioteca "gli strumenti di denuncia"

- le denunce al Comitato CEDAW

Articolo 18

1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, da essi adottate per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi realizzati in materia:

a. durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;

b. in seguito almeno ogni quattro anni, ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.



2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 18
Gli Stati devono presentare rapporti al Comitato sul proprio impegno per realizzare gli obiettivi della Convenzione.

Entro il primo anno dalla ratifica della Convenzione o dall'adesione ad essa, ed in seguito ogni quattro anni, è prevista la presentazione di un rapporto nazionale al Comitato, in cui si indicano le misure adottate per applicare le disposizioni della Convenzione.
Durante le sue sessioni annuali, il Comitato discuter‡ questi rapporti con i rappresentanti dei governi ed analizzer‡ con essi gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori iniziative.
Il Comitato rivolger‡ inoltre agli Stati parte alcune raccomandazioni generali relative all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne.


Per approfondire:
dalla biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti":
- il Comitato CEDAW

Articolo 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.
 

Articolo 20

1. Il Comitato si riunisce di norma per un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

2. Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Articolo 21

1. Il Comitato rende conto annualmente delle proprie attività all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Consiglio economico e sociale; il Comitato ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parte. Tali suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.
 

Articolo 22

Le agenzie specializzate hanno diritto di essere rappresentate quando viene esaminata dal Comitato l'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

PARTE SESTA
Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli alla realizzazione dell'uguaglianza tra uomini e donne eventualmente contenute:

a. nella legislazione di uno Stato parte, oppure

b. in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore nello Stato in questione.
 
 


Articolo 24

Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria sul piano nazionale mirata a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

1. Ogni Stato parte può chiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una richiesta di questo tipo.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 28
Gli Stati hanno diritto a ratificare la Convenzione, o ad aderirvi, esprimendo alcune riserve.

Le riserve non possono essere incompatibili con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Ogni controversia tra Stati concernente l'interpretazione della Convenzione sarà sottoposta ad arbitrato. Se tale arbitrato non porta ad un accordo, entro sei mesi la controversia potr‡ essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia.


Per approfondire:
dalla biblioteca "i temi":

- Che cos'è una Convenzione

Articolo 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, potrà in qualsiasi momento ritirare tale riserva, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

* Traduzione non ufficiale, a cura del Dipartimento Pari Opportunità