Protocolli facoltativi alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia


Nazioni Unite Assemblea Generale
Cinquantaquattresima sessione
Agenda item 116
Questioni sui diritti umani


PROTOCOLLI FACOLTATIVI DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLINFANZIA RIGUARDANTI IL COINVOLGIMENTO DEI FANCIULLI NEI CONFLITTI ARMATI E IL TRAFFICO DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE INFANTILE E LA PORNOGRAFIA INFANTILE.


L'Assemblea Generale,

Ricordate tutte le sue precedenti risoluzioni in materia di diritti dellinfanzia, in particolare la risoluzione 54/149 del 17 Dicembre 1999, nella quale ha fermamente sostenuto il lavoro inter sessioni di gruppi di lavoro aperti ed ha loro sollecitato di completare il lavoro prima del decimo anniversario dallentrata in vigore della Convenzione sui Diritti dellInfanzia,

Espresso il proprio apprezzamento alla Commissione sui Diritti Umani per aver completato i testi dei due protocolli facoltativi alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia, riguardanti il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati ed il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

Consapevole del decimo anniversario, nellanno 2000, del Vertice Mondiale sul Bambino e dellentrata in vigore della Convenzione sui Diritti dellInfanzia e della importanza pratica e simbolica delladozione dei due protocolli facoltativi alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia dinanzi alla sessione speciale dellAssemblea Generale dedicata al follow-up del Vertice Mondiale sul Bambino, che sarà convocata nel 2001,

Concorde con il principio secondo il quale i migliori interessi del fanciullo devono essere considerazione di primaria importanza in tutte le azioni riguardanti i fanciulli,

Riaffermato il suo impegno a battersi per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo in tutti i momenti della vita,

Riconosciuto il contributo sostanziale alla promozione ed alla protezione dei diritti del fanciullo conferito dalladozione e implementazione dei due protocolli facoltativi,

1. Adotta e apre alla firma, alla ratifica ed alladesione i due protocolli facoltativi alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia, riguardanti il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati ed il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, i cui testi sono annessi alla presente risoluzione;

2. Invita gli Stati che hanno sottoscritto, ratificato o aderito alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia a firmare e ratificare o aderire ai protocolli facoltativi annessi al più presto possibile in modo da facilitarne la pronta entrata in vigore;

3. Stabilisce che i due protocolli facoltativi alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia saranno resi disponibili alla firma in occasione della sessione speciale dellAssemblea Generale intitolata "Donne 2000: uguaglianza dei sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo", che sarà convocata dal 5 al 9 giugno 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York; ed in seguito presso la sede delle Nazioni Unite, in occasione della sessione speciale dellAssemblea Generale, chiamata "Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sociale ed oltre: raggiungere lo sviluppo sociale per tutti in un mondo in via di globalizzazione", che sarà convocata dal 26 al 30 giugno 2000 a Ginevra, ed in occasione del Vertice del Millennio delle Nazioni Unite, che si riunirà dal 6 all8 settembre 2000 a New York;

4. Chiede che il Segretario Generale includa informazioni sullo status dei due protocolli facoltativi nel suo rapporto ordinario alla Assemblea Generale sullo status della Convenzione sui Diritti dellInfanzia.


Protocolli Facoltativi alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia



ALLEGATO I
PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLINFANZIA RIGUARDANTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Gli Stati Contraenti il presente Protocollo,

Incoraggiati dal travolgente sostegno per la Convenzione sui Diritti dellInfanzia, che ha dimostrato il diffuso impegno esistente nella lotta per la promozione e la protezione dei diritti del bambino,
Riaffermata la necessità di speciale protezione per i diritti dei bambini, e invocato un continuo miglioramento senza distinzione nella situazione dei bambini, così come il loro sviluppo e la loro istruzione in condizioni di pace e di sicurezza,

Turbati dal diffuso e dannoso impatto dei conflitti armati sui bambini e dalle conseguenze di lungo termine sulla pace durevole, la sicurezza e lo sviluppo,

Condannati gli attacchi sui bambini nelle situazioni di conflitto armato e le offensive dirette su obiettivi protetti dal diritto internazionale, inclusi i luoghi dove generalmente vi è presenza significativa di bambini, come scuole e ospedali,
Presa nota delladozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale e, in particolare, della inclusione tra i crimini di guerra del reclutamento e arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni o del loro utilizzo facendoli partecipare attivamente alle ostilità in conflitti armati sia internazionali che non-internazionali,

Considerato, pertanto, che per rafforzare ulteriormente lattuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione sui Diritti dellInfanzia è necessario rafforzare la protezione dei bambini dal coinvolgimento nei conflitti armati,

Presa nota che larticolo 1 della Convenzione sui Diritti dellInfanzia specifica che, per le finalità della Convenzione stessa, per bambino si intende ogni essere umano che sia al di sotto del diciottesimo anno di età a meno che, secondo quanto disposto dalla legge applicabile al bambino, la maggiore età sia raggiunta anteriormente,

Convinti che un protocollo facoltativo alla Convenzione che innalzi letà del possibile reclutamento di persone nelle forze armate e della loro partecipazione alle ostilità possa contribuire efficacemente allattuazione del principio secondo cui i migliori interessi del bambino devono essere una considerazione primaria in tutte le azioni riguardanti linfanzia,

Presa nota del fatto che la ventiseiesima Conferenza Internazionale della Red Cross and Red Crescent nel dicembre 1995 ha raccomandato, inter alia, che le parti in conflitto prendano ogni misura possibile al fine di assicurare che i bambini al di sotto dei 18 anni di età non prendano parte alle ostilità,

Accolta ladozione unanime, nel giugno 1999, della Convenzione n.182 dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro sulla Proibizione e lImmediata Azione per lEliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile che proibisce, inter alia, il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini per impiegarli nei conflitti armati,

Condannati con la più grave preoccupazione il reclutamento, laddestramento e limpiego, allinterno e oltre i confini nazionali, di bambini nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e impiegano i bambini a questo scopo,

Richiamato lobbligo di ciascuna parte di un conflitto armato ad attenersi alle norme del diritto umanitario internazionale,

Sottolineata la conformità, senza pregiudizio, di questo Protocollo ai fini ed ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, compreso larticolo 51, e le pertinenti norme del diritto umanitario,

Tenuto presente che condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto dei fini e dei principi contenuti nello Statuto e losservanza degli strumenti in materia di diritti umani pertinenti sono indispensabili per la piena protezione dei bambini, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

Riconosciuto lo speciale bisogno di quei bambini particolarmente soggetti al reclutamento o allimpiego nelle ostilità, contrariamente a questo Protocollo, a causa delle loro condizioni economiche o sociali o a causa del loro sesso,

Consapevoli della necessità di prendere in considerazione le cause prime di natura economica, sociale e politica del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati,

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nellattuazione di questo Protocollo, così come la riabilitazione fisica e psicosociale, e la reintegrazione sociale dei bambini vittime dei conflitti armati,

Incoraggiata la partecipazione della comunità e, in particolare, dei bambini e dei ragazzi vittime, alla divulgazione di programmi informativi ed educativi riguardanti la realizzazione di questo Protocollo,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Gli Stati Parti dovranno prendere ogni misura possibile per assicurare che i membri delle loro forze armate che non abbiano raggiunto letà di 18 anni non prendano parte direttamente alle ostilità.

Articolo 2
Gli Stati Parti dovranno assicurare che le persone che non hanno raggiunto i 18 anni di età non siano forzatamente arruolate nelle loro forze armate.

Articolo 3
1. Gli Stati Parti dovranno innalzare letà minima per il reclutamento volontario di persone nelle loro forze armate nazionali rispetto a quella stabilita nellarticolo 38, paragrafo 3, della Convenzione sui Diritti dellInfanzia, prendendo in considerazione i principi contenuti in quellarticolo e riconoscendo che nellambito della Convenzione le persone al di sotto dei 18 anni di età hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ogni Stato Parte dovrà depositare una dichiarazione vincolante, a seguito dellavvenuta ratifica o delladesione a questo Protocollo, che innalzi letà minima in cui permetterà il reclutamento volontario nelle sue forze armate nazionali, e una descrizione delle modalità di tutela che ha adottato affinché tale reclutamento non sia forzato o coercitivo.
3. Gli Stati Parti che permettono il reclutamento volontario nelle loro forze armate nazionali di persone al di sotto dei 18 anni di età dovranno garantire forme di tutela per assicurare, come minimo, che:
a. Tale reclutamento sia autenticamente volontario;
b. Tale reclutamento sia effettuato con lespresso consenso dei genitori della persona o dei suoi tutori legali;
c. Tali persone siano pienamente informate riguardo ai doveri inerenti al servizio militare;
d. Tali persone forniscano prove affidabili sulla loro età prima di essere accettate al servizio militare nazionale.
4. Ogni Stato Parte potrà rafforzare la sua dichiarazione in ogni momento mediante una notifica in tal senso indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che dovrà informarne tutti gli Stati Parti. Tale notifica dovrà entrare in vigore nella data in cui è stata ricevuta dal Segretario Generale.
5. La richiesta di innalzamento delletà sancita nel paragrafo 1 di questo articolo non è applicabile alle scuole amministrate o prese sotto controllo dalle forze armate degli Stati Parti, in conformità con gli articoli 28 e 29 della Convenzione sui Diritti dellInfanzia.

Articolo 4
1. I gruppi armati che sono distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero, in nessuna circostanza, reclutare o utilizzare persone al di sotto del diciottesimo anno di età nelle ostilità.
2. Gli Stati Parti dovranno disporre tutte le misure possibili al fine di prevenire tale reclutamento ed impiego, compresa ladozione di misure legali necessarie per proibire e criminalizzare tali pratiche.
3. Lapplicazione del presente articolo di questo Protocollo non dovrà avere alcuna ripercussione sulla condizione di legalità di ciascuna parte di un conflitto armato.

Articolo 5
Nessuna parte del presente Protocollo potrà essere interpretata come norma in grado di precludere la legge di uno Stato Parte o gli strumenti internazionali e le norme di diritto umanitario internazionale che siano maggiormente favorevoli alla realizzazione dei diritti dellinfanzia.

Articolo 6
1. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare ogni misura legale, amministrativa o di altro genere necessaria al fine di assicurare leffettiva realizzazione ed applicazione delle norme di questo Protocollo nellambito della propria giurisdizione.
2. Gli Stati Parti si assumono la responsabilità di promuovere e far conoscere tramite i mezzi necessari i principi e le norme del presente Protocollo sia agli adulti sia ai bambini.
3. Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile per assicurare che le persone soggette alla propria giurisdizione arruolate o impiegate in ostilità contrarie al presente Protocollo siano smobilitate o altrimenti rese libere dal servizio. Gli Stati Parti dovranno, quando necessario, accordare a queste persone tutta lassistenza necessaria alla loro riabilitazione fisica e psicologica ed alla loro reintegrazione sociale.

Articolo 7
1. Gli Stati Parti dovranno cooperare nella applicazione del presente Protocollo, inclusa la prevenzione di ogni attività contraria al Protocollo ed alla riabilitazione e reintegrazione sociale delle persone che sono vittime di atti contrari a questo Protocollo, inclusa la cooperazione tecnica e lassistenza finanziaria. Tali assistenza e cooperazione saranno intraprese in consultazione con gli Stati Parti interessati e le organizzazioni internazionali rilevanti.
2. Gli Stati Parti in grado di farlo, dovranno fornire tale assistenza attraverso i programmi multilaterali, bilaterali o di altro genere esistenti, o, inter alia, attraverso un fondo volontario istituito in accordo con le regole dellAssemblea Generale.

Articolo 8
1. Ciascuno Stato Parte dovrà sottoporre, entro due anni dallentrata in vigore del Protocollo per lo Stato Parte in questione, un rapporto al Comitato sui Diritti dellInfanzia che fornisca informazioni esaustive sulle misure che esso ha preso per attuare le disposizioni presenti nel protocollo, incluse quelle riguardanti la partecipazione ed il reclutamento.
2. A seguito della sottomissione del rapporto esaustivo ciascuno Stato Parte dovrà includere nei rapporti che presenterà al Comitato sui Diritti dellInfanzia, secondo quanto previsto dallarticolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante lattuazione del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei Diritti dellInfanzia potrà richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti riguardanti lapplicazione del presente Protocollo.

Articolo 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della Convenzione e a quelli che lhanno firmata.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è aperto alladesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione dovranno essere depositati alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario Generale, in facoltà di depositario della Convenzione e del Protocollo, dovrà informare tutti gli Stati Parti della Convenzione e tutti gli Stati firmatari della Convenzione sulla ricezione di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 10
1. Il presente Protocollo dovrà entrare in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o aderirà ad esso in seguito alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data di consegna del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11
1. Ogni Stato Parte può presentare denunzia al presente Protocollo in ogni momento tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che dovrà quindi informarne gli altri Stati Parti e tutti gli Stati firmatari della Convenzione. La denunzia dovrà avere effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Se, ad ogni modo, al momento di scadenza di tale anno lo Stato Parte che ha presentato denunzia è coinvolto in un conflitto armato, la denunzia non avrà effetto prima del termine del conflitto armato.
2. La denuncia non avrà leffetto di esentare lo Stato Parte dalle obbligazioni previste dal presente Protocollo riguardanti ogni atto che sia avvenuto prima della data nella quale la denuncia diviene effettiva. Né la denuncia potrà pregiudicare in nessuna maniera il proseguimento dellesame di ogni questione che sia stata presa in considerazione da parte del Comitato prima della data nella quale la denunzia diviene effettiva.

Articolo 12
1. Ciascuno Stato Parte può proporre un emendamento e consegnarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale dovrà quindi comunicare lemendamento proposto agli Stati Parti chiedendo loro di indicare la loro eventuale intenzione di convocare una Conferenza degli Stati Parti allo scopo di esaminare e votare le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole alla proposta, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza dovrà essere sottoposto allAssemblea Generale per lapprovazione.
2. Un emendamento adottato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando sarà stato approvato dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
3. Quando un emendamento entrerà in vigore, esso dovrà essere vincolante per gli Stati che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati saranno vincolati a rispettare le norme del presente Protocollo e di ogni emendamento che abbiano accettato in precedenza.

Articolo 13
1. Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti della Convenzione ed a tutti gli Stati che ne sono firmatari



ALLEGATO II
PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLINFANZIA RIGUARDANTE IL TRAFFICO DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE INFANTILE E LA PORNOGRAFIA INFANTILE

Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Considerato che, per favorire ulteriormente il raggiungimento degli scopi della Convenzione sui Diritti dellInfanzia e la realizzazione delle sue disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe appropriato estendere le misure che gli Stati Parti dovrebbero intraprendere al fine di garantire la protezione del fanciullo dalla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,
Considerato inoltre che la Convenzione sui Diritti dellInfanzia riconosce il diritto del bambino ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di ogni lavoro che sia verosimilmente pericoloso o di ostacolo allistruzione del bambino, o dannoso per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,
Seriamente preoccupati per laumento significativo del traffico internazionale dei bambini allo scopo della loro vendita, della prostituzione infantile e della pornografia infantile,
Profondamente preoccupati per la diffusa e continua pratica del turismo sessuale, di fronte alla quale i bambini sono particolarmente vulnerabili, in quanto promuove direttamente la vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,
Riconosciuto che un numero di gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le bambine, sono esposti al maggiore rischio di sfruttamento sessuale, e che le bambine sono rappresentate in maniera sproporzionata tra quanti sono oggetto di sfruttamento sessuale,
Preoccupati dalla crescente disponibilità di pornografia infantile grazie ad Internet ed altre tecnologie in evoluzione, e ricordata la Conferenza Internazionale per Combattere la Pornografia Infantile su Internet (Vienna 1999) e, in particolare, la sua conclusione che esortava alla criminalizzazione in tutto il mondo della produzione, distribuzione, esportazione, trasmissione, importazione, possesso intenzionale e promozione della pornografia infantile, e sottolineava limportanza di una più stretta cooperazione e collaborazione tra i governi e lindustria di Internet,
Convinti che leliminazione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile sarà facilitata dalladozione di un approccio olistico, concentrato sui fattori che contribuiscono al problema, tra cui il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, la struttura socioeconomica iniqua, le famiglie problematiche, la mancanza di istruzione, la migrazione urbana-rurale, la discriminazione tra i sessi, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali dannose, i conflitti armati e il traffico di bambini,
Convinti che sono necessari sforzi per aumentare la consapevolezza pubblica al fine di ridurre la domanda di consumo della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile, ed inoltre convinti dellimportanza del rafforzamento del partenariato globale tra tutti gli attori e del rafforzamento dellapplicazione delle leggi a livello nazionale,
Tenuto conto delle disposizioni degli strumenti legali internazionali rilevanti in materia di protezione dellinfanzia, inclusa la Convenzione dellAja sulla Protezione dei Bambini e la Cooperazione rispetto alle Adozioni tra Paesi, la Convenzione dellAja sugli Aspetti Civili del Sequestro Internazionale di Bambini, la Convenzione dellAja su Giurisdizione, Leggi Applicabili, Riconoscimento, Rafforzamento e Cooperazione rispetto alla Responsabilità dei Genitori e alle Misure per la Protezione dei Bambini, e la Convenzione ILO n.182 sulla Proibizione e lImmediata Azione per lEliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile,
Incoraggiati dal travolgente supporto alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia, che ha dimostrato lesistenza di un diffuso impegno nella promozione e protezione dei diritti dei bambini,
Riconosciuta limportanza della messa a punto delle disposizioni del Programma di Azione per la Prevenzione della Vendita di Bambini, della Prostituzione Infantile e della Pornografia Infantile come anche della Dichiarazione e del Programma di Azione adottati al Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Commerciale e Sessuale dei Bambini, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, ed altre rilevanti decisioni e raccomandazioni di organi internazionali pertinenti,
Presa nella dovuta considerazione limportanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo nella protezione e nello sviluppo armonioso dei bambini,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Gli Stati Parti dovranno proibire la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile come stabilito dal presente Protocollo.

Articolo 2
Per le finalità del presente Protocollo:

a. La vendita di bambini è intesa come ogni atto o transazione in cui un bambino è trasferito da qualunque persona o gruppo di persone ad un altro in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo;
b. La prostituzione infantile è intesa come limpiego di un bambino in attività sessuali in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo;
c. La pornografia infantile è intesa come ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino coinvolto in attività sessuali esplicite reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali.

Articolo 3
1. Ciascuno Stato Parte dovrà assicurare, come minimo, che i seguenti atti e attività siano pienamente compresi nelle sue leggi in materia criminale o penale, siano questi reati commessi allinterno del suo territorio o trasnazionalmente o siano essi commessi su base individuale od organizzata:
a. Nel contesto della vendita di bambini come definita dallarticolo 2:
i. Lofferta, la consegna o laccettazione, con qualunque mezzo, di un bambino allo scopo di:
a. Sfruttamento sessuale del bambino;
b. Trapianto di organi del bambino a fini di lucro;
c. Coinvolgimento del bambino in lavoro forzato;
ii. Indurre impropriamente il consenso per ladozione di un bambino, in qualità di intermediario, in violazione degli strumenti legali internazionali applicabili in materia di adozione;
b. Offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino per la prostituzione infantile, come definita nellarticolo 2;
c. Produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o possedere pornografia infantile, come definita nellarticolo 2, ai fini sopra indicati.
2. Subordinatamente alle disposizioni delle leggi nazionali degli Stati Parti, lo stesso dovrà applicarsi ad un tentativo di commettere uno qualsiasi di quegli atti ed alla complicità o alla partecipazione in uno qualsiasi di quegli atti.
3. Ciascuno Stato Parte dovrà rendere tali reati punibili con pene appropriate che prendano in considerazione la loro grave natura.
4. Subordinatamente alle disposizioni delle proprie leggi nazionali, ciascuno Stato Parte dovrà adottare misure, ove appropriato, per sancire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Subordinatamente ai principi giuridici dello Stato Parte, tale responsabilità delle persone giuridiche potrà essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati Parti dovranno adottare tutte le adeguate misure legali ed amministrative per assicurare che tutte le persone coinvolte nelladozione di un bambino agiscano in conformità agli strumenti giuridici internazionali vigenti.

Articolo 4
1. Ciascuno Stato Parte, dovrà adottare tali misure ove necessario per stabilire la propria giurisdizione sui reati indicati nellarticolo 3, paragrafo 1, quando tali reati sono commessi nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aereo registrato in quello Stato.
2. Ciascuno Stato Parte, se sarà necessario stabilire la propria giurisdizione per i reati indicati allarticolo 3, paragrafo 1, potrà adottare tali misure nei seguenti casi:
a. Quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato o una persona che ha la propria residenza abituale nel suo territorio;
b. Quando la vittima è un cittadino di quello Stato.
3. Ciascuno Stato Parte, inoltre, se sarà necessario stabilire la propria giurisdizione sui reati indicati sopra, dovrà adottare tali misure quando il presunto colpevole si trova sul suo territorio e non proceda ad estradarlo verso un altro Stato Parte in base al fatto che il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini.
4. Questo Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in accordo con il diritto internazionale.

Articolo 5
1. I reati indicati nellarticolo 3, paragrafo 1, dovranno essere ritenuti, in quanto reati soggetti a estradizione, inclusi in ogni trattato in materia di estradizione esistente tra gli Stati Parti e dovranno essere inclusi come reati soggetti a estradizione in ogni trattato in materia di estradizione concluso successivamente tra loro, conformemente alle condizioni stabilite in tali trattati.

2. Se uno Stato Parte, che considera condizione necessaria per lestradizione lesistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha concluso nessun accordo di estradizione, può considerare questo Protocollo come base legale per lestradizione rispetto a tali reati. Lestradizione deve essere soggetta alle condizioni previste dalla legge dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
3. Gli Stati Parti che non considerano lesistenza di un trattato condizione necessaria per lestradizione dovranno riconoscere, i reati indicati come reati soggetti a estradizione alle condizioni previste dalle leggi dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
4. I reati indicati devono essere considerati, allo scopo dellestradizione tra Stati Parti, come se fossero stati commessi non solo nel posto dove sono avvenuti ma anche nei territori degli Stati che devono stabilire la propria giurisdizione conformemente allarticolo 4.
5. Se viene presentata una richiesta di estradizione per uno dei reati indicati nellarticolo 3, paragrafo 1, e se lo Stato Parte che riceve la richiesta non la concede o non la concederà in base alla nazionalità del colpevole, tale Stato dovrà adottare le misure adeguate per sottoporre il caso alle proprie autorità competenti allo scopo dello svolgimento del processo.

Articolo 6
1. Gli Stati Parti dovranno fornirsi reciprocamente il più elevato livello di assistenza in relazione alle indagini ed alle procedure penali di estradizione presentate per i reati di cui allarticolo 3, paragrafo 1, inclusa lassistenza per il conseguimento di testimonianze a loro disposizione necessarie per i processi.

2. Gli Stati Parti dovranno adempiere alle proprie obbligazioni relative al paragrafo 1 del presente articolo in conformità ad ogni trattato o altro accordo in materia di mutua assistenza legale esistente tra loro. In assenza di simili trattati o accordi, gli Stati Parti dovranno fornirsi reciprocamente assistenza conformemente alle loro legislazioni nazionali.

Articolo 7
Gli Stati Parti dovranno, subordinatamente alle disposizioni delle proprie leggi nazionali:

a. Prendere misure per provvedere alla confisca e sequestro, se appropriato, di:
i. Merci come materiali, beni ed altri strumenti utilizzati per commettere o facilitare i reati identificati dal presente Protocollo;
ii. Proventi derivati da tali attività criminose;
b. Eseguire le richieste degli altri Stati Parti relative alla confisca ed al sequestro delle merci o dei proventi indicati nel sottoparagrafo (a) (i);
c. Prendere misure volte a chiudere, in maniera temporanea o definitiva, i locali utilizzati nel commettere tali reati.

Articolo 8
1. Gli Stati Parti dovranno adottare misure appropriate per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite dal presente Protocollo durante tutte le fasi del processo di giustizia penale, in particolare:

a. Riconoscendo la vulnerabilità dei bambini vittime e adeguando le procedure al riconoscimento dei loro bisogni particolari, inclusi i loro bisogni particolari come testimoni;
b. Informando i bambini vittime circa i loro diritti, il loro ruolo e lo scopo, i tempi e lo sviluppo dei processi e delle disposizioni relativi ai loro casi;
c. Consentendo che le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni dei bambini vittime siano presentati e presi in considerazione nei processi nei quali sono coinvolti i loro interessi personali, in conformità alle regole procedurali previste dalle leggi nazionali;
d. Fornendo appropriati servizi di sostegno ai bambini vittime nel corso del processo legale;
e. Proteggendo adeguatamente la privacy e lidentità dei bambini vittime e prendendo misure, conformemente alle leggi nazionali, per evitare linappropriata diffusione di informazioni che possano condurre allidentificazione dei bambini vittime;
f. Provvedendo, nei casi appropriati, alla sicurezza dei bambini vittime, ed anche delle loro famiglie e dei testimoni per loro conto, dalle intimidazioni e dalle ritorsioni;
g. Evitando ritardi non necessari nella predisposizione dei casi e nella esecuzione degli ordini o dei decreti che garantiscono compensazione ai bambini vittime;
2. Gli Stati Parti dovranno assicurare che incertezze riguardo leffettiva età della vittima non dovranno impedire linizio delle indagini penali sui crimini, incluse le indagini volte a stabilire letà della vittima.
3. Gli Stati Parti dovranno assicurare che, nel trattamento da parte del sistema giudiziario penale dei bambini che sono vittime di reati descritti nel presente Protocollo, la considerazione fondamentale sarà il primario interesse del bambino.
4. Gli Stati Parti dovranno predisporre misure per assicurare la preparazione adeguata, in particolare in materia legale e psicologica, per le persone che lavorano con le vittime dei reati previsti dal presente Protocollo.
5. Gli Stati Parti dovranno, nei casi appropriati, adottare misure al fine di proteggere la sicurezza e lintegrità delle persone e/o delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione e/o protezione e riabilitazione delle vittime dei suddetti reati.
6. Nulla nel presente articolo dovrà essere interpretato in modo pregiudizievole o contraddittorio rispetto al diritto dellimputato ad un processo giusto ed imparziale.

Articolo 9
1. Gli Stati Parti dovranno adottare o rafforzare, attuare e diffondere leggi, provvedimenti amministrativi, politiche sociali e programmi al fine di prevenire i reati riportati nel presente Protocollo. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla protezione dei bambini particolarmente vulnerabili di fronte a queste pratiche.
2. Gli Stati Parti dovranno promuovere la consapevolezza del grande pubblico, inclusi i bambini, attraverso tutti i mezzi di informazioni appropriati, istruzione e formazione, sulle misure di prevenzione e sugli effetti dannosi dei reati indicati nel presente Protocollo.
3. Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile con lo scopo di assicurare tutta ladeguata assistenza alle vittime di tali reati, inclusa la loro piena reintegrazione sociale e la loro completa riabilitazione fisica e psicologica.
4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che tutti i bambini vittime delle offese descritte nel presente Protocollo abbiano accesso a procedure adeguate per ottenere il risarcimento dei danni, senza discriminazioni, da coloro che ne sono legalmente responsabili.
5. Gli Stati Parti dovranno adottare le misure appropriate volte a proibire effettivamente la produzione e la diffusione di materiale che pubblicizza i reati descritti nel presente Protocollo.

Articolo 10
1. Gli Stati Parti dovranno prendere ogni misura necessaria per rafforzare la cooperazione internazionale predisponendo accordi multilaterali, regionali e bilaterali per la prevenzione, le indagini, le investigazioni, i processi, e le condanne dei responsabili di atti che implicano la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile ed il turismo sessuale che coinvolga i bambini. Gli Stati Parti dovranno inoltre promuovere la cooperazione internazionale e la coordinazione tra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati Parti dovranno promuovere la cooperazione internazionale per assistere i bambini vittime nella loro riabilitazione fisica e psicologica, nel reinserimento sociale e il rimpatrio.
3. Gli Stati Parti devono promuovere il rafforzamento della cooperazione internazionale volta ad affrontare le cause primarie, come la povertà ed il sottosviluppo, che contribuiscono alla vulnerabilità dei bambini rispetto alla vendita di bambini, alla prostituzione infantile, alla pornografia infantile ed al turismo sessuale che coinvolge i bambini.
4. Gli Stati Parti che sono nella condizione di farlo dovranno fornire assistenza finanziaria, tecnica o di altro tipo tramite esistenti programmi multilaterali, regionali, bilaterali o di altro genere.

Articolo 11
Nessuna disposizione del presente Protocollo dovrà avere effetto su alcuna disposizione che induca alla realizzazione dei diritti dellinfanzia e che possa essere contenuta:

a. Nelle leggi di uno Stato Parte;
b. Nei trattati internazionali in vigore in quello Stato.

Articolo 12
1. Ogni Stato Parte dovrà presentare, entro due anni dallentrata in vigore del Protocollo in quello Stato, un rapporto al Comitato sui Diritti dellInfanzia, che fornisca informazioni esaustive sulle misure adottate per lattuazione delle disposizioni del Protocollo.

2. A seguito della presentazione del suddetto rapporto, ogni Stato Parte dovrà includere nei rapporti che presenta al Comitato sui Diritti dellInfanzia, in conformità allarticolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante lattuazione del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato sui Diritti dellInfanzia potrà richiedere agli Stati Parti ulteriori informazioni riguardanti lattuazione di questo Protocollo.

Articolo 13
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che sia parte della Convenzione o che la abbia firmata.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è aperto alladesione di ogni Stato che sia parte della Convenzione o che la abbia firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione dovranno essere depositati alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14
1. Il presente Protocollo dovrà entrare in vigore dopo tre mesi dalla data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà a seguito della sua entrata in vigore, il presente Protocollo dovrà entrare in vigore dopo un mese dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15
1. Ogni Stato Parte potrà denunziare il presente Protocollo in qualsiasi momento tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che dovrà in seguito informarne gli altri Stati Parti alla Convenzione e gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denunzia dovrà avere effetto dopo un anno dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. Tale denunzia non dovrà avere leffetto di sollevare lo Stato Parte dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo riguardanti ogni reato che sia stato commesso prima della data in cui la denunzia diverrà effettiva. Neppure tale denunzia potrà pregiudicare in alcuna maniera il proseguimento dellesame di ogni questione che sia stata presa in considerazione dal Comitato precedentemente alla data in cui la denunzia diventa effettiva.

Articolo 16
1. Ogni Stato Parte potrebbe proporre un emendamento ed archiviarlo alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale dovrà quindi trasmettere lemendamento proposto agli Stati Parti, con la richiesta di indicare se sono favorevoli ad una conferenza di Stati Parti allo scopo di prendere in esame e sottoporre a votazione le proposte. Nel caso che, entro quattro mesi dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole alla conferenza, il Segretario Generale dovrà convocare la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza dovrà essere sottoposto allAssemblea Generale per lapprovazione.
2. Un emendamento adottato secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo dovrà entrare in vigore nel momento in cui sia stato approvato dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato con maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, diviene vincolante per gli Stati Parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parti restano vincolati alle disposizioni del presente Protocollo e di ogni altro precedente emendamento che hanno accettato.

Articolo 17
1. Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, dovrà essere depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti della Convenzione ed a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

Traduzione non ufficiale a cura del Centro di Informazione delle Nazioni Unite, Roma.