La convenzione dellonu sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (1990)

La Convenzione internazionale di 1990 per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i loro familiari costituisce un ampio quadro giuridico di riferimento per la protezione dei diritti umani delle e dei migranti. La Convenzione vale sia per i lavoratori migranti regolari che per quelli clandestini o irregolari. Essa afferma che i lavoratori migranti non possono essere tenuti in condizioni di schiavitù o asservimento e che non possono essere costretti al lavoro forzato. Inoltre, gli stati parte della Convenzione hanno lobbligo di prevedere sanzioni a carico degli individui e dei gruppi che fanno violenza ai lavoratori migranti, li fanno lavorare in circostanze irregolari, o li sottopongono a minacce o intimidazioni.

Limportanza e lattualità delle norme previste in questa Convenzione si possono riassumere in sette punti principali.

(1) I lavoratori migranti sono considerati come qualcosa di più di forza lavoro o di entità economica: sono entità sociali con una propria famiglia, e di conseguenza hanno i loro diritti, in particolare quello al ricongiungimento familiare.
(2) La Convenzione riconosce che i lavoratori migranti e i loro familiari, in quanto non nazionali risiedenti per motivi di lavoro o in transito, sono privi di protezione. I loro diritti spesso non sono tenuti presenti dalla legislazione nazionale del paese ospitante o dal loro stesso stato di origine.
(3) La Convenzione fornisce per la prima volta una definizione internazionale di lavoratori migranti, categorie di lavoratori migranti, e loro familiari. Stabilisce inoltre dei criteri internazionali di trattamento, elaborando i diritti umani specifici dei lavoratori migranti e dei loro familiari.
(4) I diritti umani fondamentali vengono estesi a tutti i lavoratori migranti, sia regolari che irregolari. Ai lavoratori migranti regolarmente registrati (e alle loro famiglie) vengono inoltre riconosciuti anche altri diritti, e in particolare la parità di trattamento con i cittadini degli Stati in cui lavorano, in numerosi campi: legale, politico, economico, sociale e culturale.
(5) La Convenzione internazionale intende farsi parte attiva nel prevenire ed eliminare lo sfruttamento di tutti i migranti, e di porre fine ai loro movimenti illegali o clandestini e alle loro condizioni irregolari o non documentate.
(6) La Convenzione si propone di stabilire degli standard minimi di tutela dei lavoratori migranti e dei loro familiari che siano riconosciuti in tutto il mondo. È uno strumento per incoraggiare gli stati che non hanno questi standard minimi nazionali ad armonizzare la loro legislazione con i criteri internazionali riconosciuti.
(7) Fermo restante che la Convenzione si occupa specificamente dei lavoratori migranti e dei loro familiari, lattuazione delle sue norme fornirebbe un grado significativo di protezione dei diritti fondamentali di tutti gli altri migranti in condizioni di vulnerabilità, in particolare a quelli in situazione irregolare.


Perché questo strumento entri in vigore, cioè diventi operativo ed entri a far parte del diritto internazionale, si richiede la ratifica o ladesione di 20 stati,. Dopo di che potrà essere utilizzato come uno standard autorevole di buona condotta, esercitando così una forte azione di persuasione anche sugli stati non firmatari, sebbene questi non abbiano accettato tali standard come vincolanti. A metà del 2001, 16 stati hanno ratificato la Convenzione; altri 10 lhanno firmata, sono cioè in una fase preliminare rispetto alla ratifica. Altri stati hanno utilizzato le clausole della Convenzione del 1990 come guida nella elaborazione delle loro leggi nazionali sulla migrazione. È significativo il caso dellItalia, che ha basato gran parte della sua articolata legge nazionale sulla migrazione adottata nel marzo 1998 sulle norme della Convenzione del 1990. È importante notare che la lentezza del processo di ratifica di questa Convenzione riflette almeno in parte lassenza fino a tempi recenti di un impegno internazionale organizzato che divulgasse e incoraggiasse la sua adozione da parte dei vari stati.1


Sostegno internazionale alla protezione dei/delle migranti

Consapevole che il rispetto dei diritti umani potrà progredire soltanto attuando unampia cooperazione fra settori e regioni diverse, unalleanza di organizzazioni internazionali non governative e intergovernative ha lanciato la campagna globale per la ratifica della Convenzione del 1990 sui diritti dei migranti2. Il Comitato di coordinamento della Campagna include attualmente 16 importanti organismi internazionali operanti nellambito dei diritti umani, il lavoro, la migrazione e le attività umanitarie fra cui OIL, IOM e ACNUDU (OHCHR) come pure lOsservatorio per i diritti umani (Human Rights Watch), il Forum asiatico dei migranti, la CISL internazionale e la Commissione cattolica internazionale sulla migrazione. In circa 20 paesi in varie regioni del mondo si sono costituite delle coalizioni nazionali per la ratifica che rispecchiano questo tipo di alleanza trasversale per informare, sollecitare e convincere i governi a ratificare la Convenzione. Tali iniziative sono mirate a sensibilizzare soprattutto i funzionari governativi, i diplomatici, i politici, le ONG e lopinione pubblica in generale in sede sia nazionale che internazionale. Da quando è iniziata la Campagna globale, nel 1998, il numero delle ratifiche e delle adesioni è raddoppiato, arrivando a 16, e il numero dei firmatari è più che triplicato, arrivando a 10, con un aumento superiore a quello ottenuto negli 8 anni precedenti.



1 Per unulteriore disanima della Convenzione del 1990 e della sua entrata in vigore, si legga International Migration; rivista trimestrale vol. 38 n° 6, edizione straordinaria 3/2001 IOM, o il suo offprint dal titolo The Human Rights of Migrants copubblicato nel 2001 dallIOM e dallOnu.

2* Si veda il sito della Campagna Globale, www.migrantrights.org