Lelaborazione del Protocollo del 1967, aggiuntivo alla Convenzione Onu del 1951 sui rifugiati*



Allepoca delladozione della Convenzione Onu del 1951 sui rifugiati, gli autori, consapevoli delle proprie limitazioni, aveva o espresso la speranza che i vari paesi estendessero il regime da essa previsto a coloro che non rispondevano ai requisiti della Convenzione. Tale speranza si concretizzò nel 1964, quando il Comitato esecutivo dellUnhcr chiese allAlto Commissario quali misure si potessero adottare per prorogare il limite temporale. LAlto Commissario propose tutta una serie di modalità per restringere, piuttosto che sopprimere, il limite temporale.
Tuttavia, i giuristi convenuti da Africa, Europa, Nordamerica e Sudamerica per esaminare tali proposte, sostennero che i tempi erano ormai maturi per la sua totale soppressione e che si poteva raggiungere lo scopo mediante un nuovo accordo internazionale. Anziché limitarsi a emendare la Convenzione revocando il limite temporale, il nuovo Protocollo lavrebbe anche riformulata in termini più ampi, in modo che gli stati firmatari del Protocollo sarebbero stati in realtà vincolati dalla Convenzione.
I giuristi suggerirono il modo di rendere il Protocollo più accettabile ai paesi che esitavano ad assumersi la responsabilità dei futuri rifugiati. Si sarebbe conservata la restrizione geografica facoltativa della Convenzione del 1951, ma solo per gli stati che lavevano invocata al momento dell'adesione. Inoltre, i firmatari del Protocollo avrebbero avuto la facoltà di esprimere una riserva, rifiutando la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia per le controversie da esso derivanti. Aperto alladesione solo nel gennaio 1967, in settembre il Protocollo aveva già raccolto le firme di sei stati, il numero minimo necessario, per cui poté entrare in vigore il 4 ottobre 1967. La procedura utilizzata per tradurre così rapidamente il Protocollo in realtà comportò alcune innovazioni di diritto internazionale, e la vigorosa guida dellAlto Commissario Sadruddi Aga Kha. Si volle evitare la procedura tradizionale degli emendamenti, che avrebbe richiesto la convocazione di una conferenza internazionale, con rappresenta ti di tutti i governi firmatari della Convenzione: un iter che avrebbe richiesto molto tempo.
Lo strumento giuridico che ne derivò, il Protocollo del 1967, aggiuntivo alla Convenzione Onu del 1951 sui rifugiati, era breve e diretto e, in quanto strumento internazionale autonomo, entrò in applicazione dopo la ratifica da parte di solo un piccolo numero di stati. Linnovazione più importante, però, fu la sua apertura alladesione di paesi che non avevano ancora sottoscritto la Convenzione del 1951 . Ciò si tradusse nelladesione degli Stati Uniti, che non avevano firmato, e tanto meno ratificato, la Convenzione stessa. Grande importanza ha avuto per lUnhcr la sempre più vasta accettazione del Protocollo del 1967. Esso amplia il campo d'applicazione degli obblighi assunti dagli stati, ribadendo inoltre il loro dovere di cooperazione con lorganizzazione [cfr. riquadro 2.2].

*Tratto da UNHCR Rapporto 2000: I rifugiati nel mondo