La nuova Convenzione ILO sulla manternità

L'ottantottesima Conferenza Internazionale del Lavoro, lorganismo dirigente dell'ILO che si riunisce annualmente per decidere le politiche dellorganizzazione, nella sua sessione del 2000 ha adottato una nuova Convenzione sulla protezione della maternità.
La revisione del testo ha tenuto conto degli sviluppi del mondo del lavoro a partire dal 1952, quando fu adottata la precedente Convenzione sulla protezione della maternità (N° 103), che peraltro non è stata ratificata da un gran numero di Paesi.
La nuova Convenzione rafforza la protezione sui precedenti strumenti ILO in molte aree ed amplia la portata della copertura.
Infatti, essa vale per tutte le donne, comprese quelle impegnate in forme atipiche di lavoro dipendente"- compreso il settore informale - mentre la Convenzione precedente (N° 103) interessava una categoria molto più ristretta di lavoratrici. La nuova Convenzione contiene anche una disposizione per la tutela della salute della madre e del bambino, a differenza dalla Convenzione precedente che non conteneva disposizioni del genere.
Secondo il nuovo standard: ogni stato membro, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, adotterà misure appropriate per garantire che le donne in gravidanza o che allattano al seno non siano obbligate ad eseguire un lavoro che lautorità competente ha determinato essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino, o che una valutazione abbia stabilito contenere un rischio significativo per la salute della madre o per quella del suo bambino.
La durata del congedo per maternità sarà estesa da 12 a 14 settimane, compreso un periodo di sei settimane di congedo obbligatorio dopo il parto, salvo diverse disposizioni concordate a livello nazionale dal governo e dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La Convenzione afferma anche che verrà fornito un congedo prima o dopo il periodo di congedo per maternità in caso di malattia, di complicazioni o di rischio di complicazioni conseguenti alla gravidanza o al parto; la natura e la durata di tale congedo saranno specificate secondo la legislazione e la pratica nazionale.
Sullindennità di maternità, il nuovo strumento dice che verranno fornite indennità monetarie, dellentità fissata dalle leggi e dai regolamenti nazionali, o in qualunque altra maniera compatibile con la pratica nazionale, alle donne che sono assenti dal lavoro per congedo di maternità. Tali indennità monetarie dovranno essere fornite ad un livello che garantisca che la donna possa mantenere se stessa ed il bambino in condizioni di salute adeguate e con uno standard di vita appropriato.
Al fine di proteggere la condizione delle donne nel mercato del lavoro, lindennità di maternità per il periodo di assenza dal lavoro verrà corrisposta tramite fondi di assicurazione sociale obbligatori o fondi pubblici, o in una maniera che dovrà essere determinata dalla legge e dalla pratica nazionale. Non graverà sul datore di lavoro il costo diretto di alcuna indennità di tale da natura da corrispondersi alla sua dipendente, salvo laccordo specifico del medesimo, tranne nei casi in cui la legge o la pratica nazionale preveda altre disposizioni.
Sulla tutela del posto di lavoro, per un datore di lavoro sarà illegale porre termine allimpiego di una donna durante la sua gravidanza o lassenza per congedo di maternità, o durante un periodo seguente al suo ritorno al lavoro che sarà fissato dalle leggi o dai regolamenti nazionali, tranne che per motivi non collegati alla gravidanza o alla nascita del bambino ed alle relative conseguenze per ciò che concerne lallattamento.
Sullallattamento, la nuova Convenzione afferma che: la donna avrà diritto ad uno o più pause, o ad una diminuzione giornaliera delle ore di lavoro, per lallattamento del bambino. La lunghezza e la durata di tali pause dovranno essere determinate in base alla pratica nazionale, e tali pause, o la riduzione delle ore di lavoro giornaliere, saranno conteggiati come ore lavorate, e remunerati di conseguenza.


Tratto da:

The Magazine of the ILO: Index
WORLD OF WORK
No. 35, luglio 2000
Sito Internet:
www.ilo.org

Testo della convenzione (in inglese in formato Pdf, 36KB)