Convenzione n. 100 sulla parità di retribuzione fra lavoratori e lavotratrici per un lavoro di pari valore (ILO)

Adottata il 29 giugno 1951, la Convenzione (N° 100) sulla parità di retribuzione fra lavoratori e lavotratrici per un lavoro di pari valore entrò in vigore il 23 maggio 1953. Alla metà del 2001, era stata ratificata da 152 Stati. La Convenzione specifica che per parità di retribuzione fra lavoratori e lavotratrici per un lavoro di pari valore si intende ammontare della retribuzione stabilito senza discriminazione in base al sesso (Articolo I). Una retribuzione differenziata tra i lavoratori corrispondente, indipendentemente dal sesso, a differenze stabilite in base alla stima oggettiva del lavoro da eseguire, non sarà, tuttavia, considerata contraria a questo principio (Articolo 3). Secondo lArticolo 2 della Convenzione, ogni stato membro vincolato dalla Convenzione promuoverà e … garantirà, con tutti i mezzi appropriati ai metodi in funzione per stabilire lammontare della retribuzione, lapplicazione a tutti i lavoratori del principio della parità di retribuzione per i lavoratori uomini e donne per un lavoro di pari valore. Questo principio può essere applicato tramite: leggi o regolamenti nazionali; meccanismi per la determinazione salariale stabiliti o riconosciuti legalmente; accordi collettivi tra datori di lavoro e lavoratori; o da una combinazione di questi vari mezzi (Articolo 2). La Convenzione dispone anche che si prendano le misure per promuovere la valutazione oggettiva delle mansioni sulla base del lavoro da svolgere (Articolo 3).




Tratto da UNESCO: A guide to Human Rights, Parigi 2001.