Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di lavoro (ILO)


La Convenzione (N° 111) sulla discriminazione in materia di lavoro fu adottata il 25 giugno 1958 dalla Conferenza Generale dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ed entrò in vigore il 15 giugno 1960. A metà del 2001 era stata ratificata da 148 Stati. Essa definisce la discriminazione come qualsiasi distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, lopinione politica, lascendenza nazionale o lorigine sociale, avente per effetto di distruggere o di alterare la parità di opportunità e di trattamento in materia di impiego o di professione. (Articolo 1). La Convenzione impone agli Stati Parte di dichiarare e perseguire una politica nazionale intesa a promuovere, con metodi adatti alle condizioni ed alla pratica nazionali, la parità di opportunità e di trattamento rispetto allimpiego e alloccupazione, allo scopo di eliminare qualunque discriminazione al riguardo. (Articolo 2). Le misure da prendersi per lapplicazione di tale politica nazionale sono enumerate nellArticolo 3, che stabilisce che ogni stato contraente … cercherà la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e di altri organismi competenti nel promuovere laccettazione e losservanza di questa politica e adotterà norme di legge e promuoverà programmi formativi che si ritiene possano garantire laccettazione e losservanza della politica in questione. Gli Stati Parte concordano inoltre di indicare nei rapporti annuali sullapplicazione della Convenzione lazione presa nel perseguimento della politica e i risultati assicurati da tale azione (Articolo 3).




Tratto da UNESCO: A guide to Human Rights, Parigi 2001.

Testo della convenzione (in inglese in formato Pdf, 40KB)