Le convenzioni e raccomandazioni dell'ILO sul lavoro che riguardano le donne


Convenzione n° 100 Parità di retribuzione, 1951
Garantisce la parità di trattamento economico tra la mano dopera maschile e quella femminile per un lavoro dello stesso valore.

Raccomandazione n° 90 Parità di retribuzione, 1951
Completa la convenzione n° 100


Convenzione n°111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
Proibisce la discriminazione fondata in particolare sul sesso e tende a promuovere la parità di opportunità e di trattamento in materia di impiego e di professione.

Raccomandazione n° 111 Discriminazione (impiego e professione), 1958
Completa
la convenzione n° 111


Convenzione n° 156 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
È volta a promuovere la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori di entrambi i sessi che hanno delle responsabilità familiari.

Raccomandazione n° 165 Lavoratori con responsabilità familiari, 1981
Completa la convenzione n° 156


Convenzione n° 87 Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948
È volta a far riconoscere in capo ai lavoratori e ai datori di lavoro, senza distinzione, la libertà di organizzazione sindacale per promuovere e tutelare i propri interessi.


Convenzione n° 98 Diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949
Tutela i lavoratori che esercitano il loro diritto di organizzazione sindacale.


Convenzione n° 141 Organizzazione lavoratori rurali, 1975
Garantisce la libertà di organizzazione sindacale per i lavoratori agricoli e incoraggia la loro partecipazione allo sviluppo economico e sociale.

Raccomandazione n°149 Organizzazione lavoratori rurali, 1975
Completa la convenzione n° 141


Convenzione n° 177 Politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962
Stabilisce che ogni politica deve tendere prima di tutto al benessere e allo sviluppo della popolazione.


Convenzione n° 122 Politica dellimpiego, 1964
Garantisce la promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.

Raccomandazione n° 122 Politica dellimpiego, 1964
Completa la convenzione n° 122

Raccomandazione n° 169 Politica dellimpiego (disposizioni integrative), 1984
Completa la convenzione n°122 e la Raccomandazione n°122


Convenzione n° 142 Valorizzazione delle risorse umane, 1975
Incoraggia lo sviluppo di politiche e di programmi di orientamento e di formazione professionali strettamente legati allimpiego.

Raccomandazione n° 150 Valorizzazione delle risorse umane, 1975

Completa la convenzione n° 142



Convenzione n°158 Licenziamento, 1982
Stabilisce la tutela dei lavoratori contro la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro senza giustificato motivo e precisa che il sesso, la gravidanza, le responsabilità familiari e lo stato civile, in particolare, non costituiscono motivi validi per il licenziamento.


Convenzione n° 3 Protezione della maternità, 1919
Prevede dodici settimane di congedo per maternità e il diritto a prestazioni in denaro e a cure mediche.

Convenzione n° 103 Protezione della maternità (riveduta), 1952

Raccomandazione n° 95 Protezione della maternità, 1952
Completa la convenzione n° 103

Convenzione n° 110 Piantagioni, 1958 (e protocollo del 1982)

Raccomandazione n° 12 Protezione della maternità (agricoltura), 1921



Raccomandazione n° 13 Lavoro notturno delle donne (agricoltura), 1921


Convenzione n° 89 Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1948
(e protocollo del 1990)
Proibisce il lavoro notturno delle donne nellindustria.

Convenzione n° 171 Lavoro notturno, 1990
Tutela i lavoratori notturni. Disposizioni relative al lavoro notturno delle donne.

Raccomandazione n° 178 Lavoro notturno, 1990
Completa la convenzione n° 171