Convenzione n. 122 sulla politica dell'impiego (ILO)

Il godimento del diritto al lavoro e del diritto alla libertà di scelta dellimpiego sono riconosciuti nella Convenzione (N° 122) dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sulla Politica dellImpiego adottata dallILO il 9 luglio 1964 ed entrata in vigore il 15 luglio 1966. A metà del 2001 questa Convenzione era stata ratificata da 92 Stati. La Convenzione prevede che, allo scopo di ... evitare la disoccupazione e la sottoccupazione, ogni stato Membro dichiari e persegua, come obiettivo principale, una politica attiva intesa a promuovere unoccupazione piena, produttiva e scelta liberamente (Articolo 1, par. 1). Secondo lArticolo 1, par. 2.( c), questa politica dovrà essere finalizzata ad assicurare … la libertà di scelta dellimpiego e la più completa opportunità possibile per ogni lavoratore/lavoratrice di essere idoneo, e di usare le capacità e i doni di cui è dotato/a in un lavoro per il quale è adatto/a, indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla religione, dallopinione politica, dallestrazione nazionale o dallorigine sociale.






Tratto da UNESCO: A guide to Human Rights, Parigi 2001.


Testo della convenzione (in inglese in formato Pdf, 16KB)