Articoli della convenzione e dei protocolli rilevanti per le donne



Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949

Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; […]


Articolo 27
Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.
Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.
Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute, l'età e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche.

Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra.


Protocollo I

Articolo 51.
Protezione della popolazione civile.

[…] 2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minaccie di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

Articolo 75.
Garanzie fondamentali.

1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'art. 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanità in ogni circostanza e beneficieranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispetterà la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone.
2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari:
a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare:
i) l'omicidio;
ii) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica;
iii) le pene corporali; e
iv) le mutilazioni;
b) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore;
c) la cattura di ostaggi;
d) le pene collettive; e
e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopracitati. […]

Articolo 76.
Protezione delle donne.

1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore.
2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorità assoluta.
3. Le Parti in conflitto cureranno il più possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.

Articolo 77. Protezione dei fanciulli.

1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro età o per qualsiasi altro motivo.

Protocollo II

Articolo 4. Garanzie fondamentali.
1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore, delle convenzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. È vietato ordinare che non ci siano sopravvissuti.
2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:
a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, così come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;
b) le punizioni collettive;
c) la cattura di ostaggi;
d) gli atti di terrorismo;
e) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
f) la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;
g) il saccheggio;
h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti. […]