Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione di altri (NU)*



Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1949 con la risoluzione 317 (IV) ed entrata in vigore il 25 luglio 1951, questa Convenzione consolidò gli strumenti internazionali sullargomento preparato sotto gli auspici della Lega delle Nazioni. A metà del 2001, era stata ratificata da 73 Stati.

Con questa Convenzione gli Stati Parte concordano di

• punire chiunque induca, inciti o devii, ai fini della prostituzione, unaltra persona, o sfrutti la prostituzione di unaltra persona, anche col consenso della persona interessata (Articolo 1);
• punire chiunque mantenga o diriga, o finanzi o prenda parte consapevolmente al finanziamento di un bordello, o di un posto simile allo scopo della prostituzione di altri (Articolo 2);
• incoraggiare attraverso servizi didattici, sanitari, sociali, economici e con altri servizi collegati, le misure di prevenzione della prostituzione e di riabilitazione delle vittime della prostituzione (Articolo 16);
• impegnarsi, in relazione allimmigrazione ed allemigrazione, a controllare il traffico di persone di qualunque sesso ai fini della prostituzione (Articolo 17);
• comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite le leggi e i regolamenti che sono stati già promulgati nei loro Stati e, in seguito, annualmente, le leggi e i regolamenti che potranno essere promulgati (Articolo 21).



Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione


*Abstract tratto da: UNESCO, A Guide to Human Rights, Parigi 2001