Convenzione sui diritti politici delle donne (NU)


Dietro raccomandazione della Commissione sulla Condizione delle donne, la Convenzione sui diritti politici delle donne fu adottata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 marzo 1953 con la risoluzione 640 (VII), ed entrò in vigore il 7 luglio 1954. A metà del 2001, era stata ratificata da 115 Stati.

La Convenzione era designata come ulteriore mezzo per promuovere la parità di condizione tra uomini e donne nel godimento e nellesercizio dei diritti politici in accordo alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite ed alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Essa stabilisce che le donne, a parità di condizioni con gli uomini e senza discriminazione alcuna, hanno diritto a

• votare in tutte le elezioni (Articolo I);
• essere elette a tutti gli enti pubblicamente eletti, stabiliti dalla legislazione nazionale (Articolo II);
• ricoprire una carica pubblica e ad esercitare tutte le funzioni pubbliche, stabilite dalla legislazione nazionale (Articolo III).


Sebbene la Convenzione tratti solo della discriminazione contro le donne per quel che riguarda lattuazione dei loro diritti politici, essa è stato il primo strumento universalmente vincolante che abbia creato degli obblighi legali per gli Stati Parte. Essa aprì dunque la strada alladozione da parte delle Nazioni Unite di una serie di strumenti tesi alleliminazione della discriminazione contro le donne in tutta la vita pubblica e privata.


(abstract tratto da: UNESCO, A Guide to Human Rights, Parigi 2001)