Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate



Adottata dall'Assemblea Generale dellOnu il 29 gennaio 1957 con la risoluzione 1040 (XI), questa Convenzione è entrata in vigore l11 agosto 1958. A metà del 2001 era stata ratificata da 70 stati. La Convenzione proclama che le donne dovranno avere gli stessi diritti degli uomini di acquisire, cambiare o conservare la loro nazionalità. Prevede che gli stati contraenti concordino sul fatto che né la celebrazione o lo scioglimento del matrimonio fra uno dei loro cittadini e una straniera, né il cambiamento di nazionalità da parte del marito durante il matrimonio, modificheranno automaticamente la nazionalità della moglie (art. 1). Precisa inoltre che né la acquisizione volontaria della nazionalità di un altro stato, né la rinuncia alla propria nazionalità da parte del marito impediranno alla moglie di conservare tale nazionalità (art. 2). In altri termini, non è possibile modificare la nazionalità della moglie senza un espresso desiderio in merito da parte sua. La Convenzione prevede inoltre che la moglie straniera di un cittadino di uno stato contraente, facendone richiesta, potrà acquisire la nazionalità del coniuge tramite procedure di naturalizzazione privilegiate (art. 3). La Convenzione peraltro non contiene misure specifiche riguardanti i meccanismi internazionali di attuazione.

Definizione tratta da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures.



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