Protocollo per la prevenzione, soppressione e punizione del traffico di persone, soprattutto le donne e i bambini (Onu)


Questo Protocollo alla Convenzione dellOnu contro il crimine organizzato transnazionale è stato adottato lo stesso giorno della Convenzione, cioè il 15 novembre 2000, dallAssemblea generale dellOnu con la risoluzione 55/25. Tratta del problema della schiavitù moderna, in cui gruppi criminosi organizzati lucrano sul desiderio dei e delle migranti di cercare una vita migliore. Le migranti sono spesso costretti ad accettare forme di lavoro sfruttatrici o oppressive, spesso nellindustria del sesso o in mansioni pericolose, e i redditi illeciti così generati vanno a arricchire la criminalità organizzata. Il Protocollo impegna gli stati parte a considerare tale comportamento un reato penale, e a adottare misure specifiche per combatterlo. Gli stati devono ratificare la Convenzione, prima di poter ratificare il Protocollo.

Lapplicazione e linterpretazione delle misure ai sensi del Protocollo (ivi comprese quelle concernenti i controlli alla frontiera e lordine pubblico) dovranno essere conformi ai principi della non discriminazione riconosciuti in ambito internazionale.

Nei casi appropriati e nella misura del possibile in base alla legislazione interna, gli stati parte del Protocollo sul traffico di persone sono tenuti a:

• tutelare la privacy delle vittime del traffico
• garantire che esse ricevano informazioni sulle procedure legali e che siano messe in condizioni di esporre il proprio punto di vista e le proprie preoccupazioni nei procedimenti penali a carico dei trasgressori;
• considerare lattuazione di una vasta gamma di misure atte a garantire il recupero fisico e psicologico delle vittime del traffico di persone;
• attivarsi a provvedere alla integrità fisica delle vittime del traffico di persone allinterno del loro territorio, e a garantire che il diritto interno preveda la possibilità di indennizzi a favore delle vittime. Nellapplicazione di queste misure di tutela, si dovrà tenere conto delle necessità particolari dei bambini, in particolare alloggi, cure e scuole adeguate.


Oltre a questi doveri vincolanti, gli stati parte dovranno prendere in considerazione ladozione di misure legislative o di altra natura che consentano alle vittime del traffico di persone di rimanere nel loro territorio in via temporaneo o permanente, a seconda dei casi, dando il giusto peso alle considerazioni di natura umanitaria e di solidarietà. Si tratta di un punto ancora controverso a livello internazionale, e per il quale l'Italia si è lungamente battuta. La legge italiana sull'immigrazione del 1998 (la cosiddetta legge Turco-Napolitano) è infatti l'unico esempio di normativa europea che tuteli (all'art.18) il diritto della persona vittima del traffico a non essere perseguita per l'eventuale ingresso clandestino nel paese, e ad avere a disposizione strumenti efficaci per il reinserimento sociale e lavorativo nel paese di accoglienza.

Il Protocollo affronta anche il problema della prevenzione. Gli stati parte dovranno attivarsi per mettere in campo:

• politiche, programmi e altre misure mirate ad impedire il traffico di persone e a proteggere le vittime dal ripetersi di tali esperienze;
• campagne di informazione e iniziative economiche e sociali per prevenire il traffico di persone;
• una cooperazione con le ONG, le organizzazioni pertinenti, e altri esponenti della società civile per l'attuazione delle misure adottate.




Insieme al Protocollo sul traffico di persone, l'Assemblea generale ha adottato anche il Protocollo sul contrabbando di migranti via terra, via mare e aria. A metà del 2001, nessuno dei due Protocolli era ancora entrato in vigore. Con l'adozione di due protocolli distinti, si è comunque affermata un'importante distinzione fra i due fenomeni, anche se ancora in una sede (la Convenzione sulla criminalità organizzata) in cui l'attenzione era rivolta principalmente alla dimensione penale, più che a quella sociale e dei diritti umani.
In entrambi i Protocolli figurano comunque importanti clausole restrittive che precisano che nulla di quanto contenuto nei Protocolli stessi dovrà interferire con i diritti, i doveri e le responsabilità degli stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto umanitario internazionale, alle leggi sui diritti umani e alle leggi sui rifugiati.

Informazioni tratte da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures.
ILO, IOM, OHCHR: International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia.
Le informazioni in questione sono state integrate da commenti redazionali.

Testo del Protocollo (in inglese in formato Pdf, 456KB)

Per approfondire:

nella biblioteca I TEMI
:

Violenza contro le donne: la tratta