tutelare la privacy delle vittime del traffico
garantire che esse ricevano informazioni sulle procedure legali e che siano messe in condizioni di esporre il proprio punto di vista e le proprie preoccupazioni nei procedimenti penali a carico dei trasgressori;
considerare lattuazione di una vasta gamma di misure atte a garantire il recupero fisico e psicologico delle vittime del traffico di persone;
attivarsi a provvedere alla integrità fisica delle vittime del traffico di persone allinterno del loro territorio, e a garantire che il diritto interno preveda la possibilità di indennizzi a favore delle vittime. Nellapplicazione di queste misure di tutela, si dovrà tenere conto delle necessità particolari dei bambini, in particolare alloggi, cure e scuole adeguate.
Oltre a questi doveri vincolanti, gli stati parte dovranno prendere in considerazione ladozione di misure legislative o di altra natura che consentano alle vittime del traffico di persone di rimanere nel loro territorio in via temporaneo o permanente, a seconda dei casi, dando il giusto peso alle considerazioni di natura umanitaria e di solidarietà. Si tratta di un punto ancora controverso a livello internazionale, e per il quale l'Italia si è lungamente battuta. La legge italiana sull'immigrazione del 1998 (la cosiddetta legge Turco-Napolitano) è infatti l'unico esempio di normativa europea che tuteli (all'art.18) il diritto della persona vittima del traffico a non essere perseguita per l'eventuale ingresso clandestino nel paese, e ad avere a disposizione strumenti efficaci per il reinserimento sociale e lavorativo nel paese di accoglienza.
Il Protocollo affronta anche il problema della prevenzione. Gli stati parte dovranno attivarsi per mettere in campo:
politiche, programmi e altre misure mirate ad impedire il traffico di persone e a proteggere le vittime dal ripetersi di tali esperienze;
campagne di informazione e iniziative economiche e sociali per prevenire il traffico di persone;
una cooperazione con le ONG, le organizzazioni pertinenti, e altri esponenti della società civile per l'attuazione delle misure adottate.
Insieme al Protocollo sul traffico di persone, l'Assemblea generale ha adottato anche il Protocollo sul contrabbando di migranti via terra, via mare e aria. A metà del 2001, nessuno dei due Protocolli era ancora entrato in vigore. Con l'adozione di due protocolli distinti, si è comunque affermata un'importante distinzione fra i due fenomeni, anche se ancora in una sede (la Convenzione sulla criminalità organizzata) in cui l'attenzione era rivolta principalmente alla dimensione penale, più che a quella sociale e dei diritti umani.
In entrambi i Protocolli figurano comunque importanti clausole restrittive che precisano che nulla di quanto contenuto nei Protocolli stessi dovrà interferire con i diritti, i doveri e le responsabilità degli stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto umanitario internazionale, alle leggi sui diritti umani e alle leggi sui rifugiati.
Informazioni tratte da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures.
ILO, IOM, OHCHR: International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia.
Le informazioni in questione sono state integrate da commenti redazionali.