Protocollo sul contrabbando di migranti via terra, via mare e via aria.

Questo Protocollo alla Convenzione dellOnu contro il crimine organizzato transnazionale è stato adottato lo stesso giorno della Convenzione, cioè il 15 novembre 2000, dallAssemblea generale dellOnu con la risoluzione 55/25. Tratta di un problema sempre più diffuso, in cui gruppi criminosi organizzati lucrano sul desiderio dei e delle migranti di cercare una vita migliore. Gli stati devono ratificare la Convenzione, prima di poter ratificare il Protocollo.
Insieme a questo protocollo, l'Assemblea generale ha adottato anche il Protocollo per la prevenzione, soppressione e punizione del traffico di persone, soprattutto le donne e i bambini. A metà del 2001, nessuno dei due Protocolli era ancora entrato in vigore. Con l'adozione di due protocolli distinti, si è comunque affermata un'importante distinzione fra i due fenomeni, anche se ancora in una sede (la Convenzione sulla criminalità organizzata) in cui l'attenzione era rivolta principalmente alla dimensione penale, più che a quella sociale e dei diritti umani.

Anche se le misure di tutela previste nel Protocollo sul contrabbando di migranti non sono estese come quelle del Protocollo sul traffico di persone, esso include una serie di disposizioni che mirano a tutelare i diritti fondamentali dei e delle migranti vittime del contrabbando e a prevenire le forme peggiori di sfruttamento che spesso fanno seguito al contrabbando di persone. In particolare:

• Nel criminalizzare il contrabbando di persone e i reati connessi gli stati parte sono tenuti ad accertare, come circostanze aggravanti, le situazioni che mettono al repentaglio la vita o la sicurezza dei e delle migranti o comportano un trattamento inumano o degradante, in particolare a fini di sfruttamento.
• I/le migranti non dovranno essere sottoposti ad azione penale per il fatto di essere vittime del contrabbando.
• Gli stati parte sono tenuti ad avviare tutte le misure adeguate per tutelare i diritti riconosciuti in sede internazionale dei/delle migranti vittime del contrabbando, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposti a tortura o ad altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
• Gli stati parte devono proteggere i/le migranti dalla violenza e fornire la debita assistenza, nei limiti del possibile, ai e alle migranti la cui vita o sicurezza è in pericolo per il fatto di essere entrati nel paese come clandestini.
• Nellapplicare le misure di tutela e di assistenza del protocollo si dovranno tenere presenti le esigenze particolari di donne e bambini.


In entrambi i Protocolli figurano importanti clausole restrittive che precisano che nulla di quanto contenuto nei Protocolli stessi dovrà interferire con i diritti, i doveri e le responsabilità degli stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto umanitario internazionale, alle leggi sui diritti umani e alle leggi sui rifugiati.

Informazioni tratte da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures.
ILO, IOM, OHCHR: International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia.
Le informazioni in questione sono state integrate da commenti redazionali.

Protocollo sul contrabbando di migranti via terra, via mare e via aria (in formato pdf)

Per approfondire:

nella biblioteca "I TEMI"

i diritti delle migranti