La Corte Penale internazionale: competenze, funzionamento, organi*

La giurisdizione

Giurisdizione per materia (12)

La corte è competente a giudicare i crimini citati all’art. 5 dello statuto e specificati negli articoli 6 (genocidio), 7 (crimini

contro l’umanità) e 8 (crimini di guerra). Per questi ultimi gli stati potranno dichiarare di accettare la competenza della corte solo dopo 7 anni dall’entrata in vigore nei loro confronti dello statuto (124). Entro 7 anni dall’entrata in vigore dello statuto, una conferenza degli stati parte deciderà in merito all’inclusione del crimine di aggressione, del quale non esiste ancora una definizione condivisa.

Giurisdizione in base al luogo (12,13)

La corte può giudicare su atti commessi nel territorio di uno stato parte; se il fatto si è verificato altrove, la corte ha competenza solo se l’accusato è cittadino di uno stato parte o se lo stato del territorio accetta la competenza della corte. Queste limitazioni non valgono se la denuncia viene dal CdS delle NU che agisca in base al capitolo VII della Carta.

Giurisdizione personale (12)

L’accusato deve essere cittadino di uno stato parte o di uno stato che abbia accettato la giurisdizione della corte per il caso specifico, a meno che la denuncia non venga dal CdS. Se non è cittadino occorre che il fatto sia avvenuto nel territorio di uno stato parte o di uno stato che abbia accettato la giurisdizione della corte.

Giurisdizione in base al tempo (11)

La corte ha competenza per i crimini commessi dopo l’entrata in vigore del trattato istitutivo. Si applica la legge esistente al momento del fatto, a meno che quella successiva non sia più favorevoleall’accusato.

Casi di inammissibilità (17, 18)

Il caso non è ammissibile se è in corso un processo per lo stesso fatto presso i tribunali di uno stato. La corte può tuttavia

procedere se il giudice nazionale non vuole o non può svolgere il processo in modo adeguato (es. processo iniziato solo per impedire alla corte internazionale di intervenire; ritardi ingiustificati; mancanza di mezzi per le indagini...). Non è ammissibile il caso già oggetto di una sentenza nazionale ( ne bis in idem: 20) o che non appaia particolarmente grave.

Legge applicabile (21)

La corte applica: il suo statuto e i regolamenti sui crimini e la procedura che adotterà; trattati, principi, regole del di-

ritto internazionale consuetudinario; principi generali del diritto degli stati. Tutte le norme vanno interpretate e applicate secondo i principi dei diritti umani e senza discriminazioni basate sul genere, la religione, la razza, ecc. I crimini e le pene devono essere previsti dalla legge applicabile (22, 23, 24).

Responsabilità individuale (25-33)

La corte giudica della responsabilità degli individui maggiori di 18 anni sospettati di aver commesso, ordinato o

contribuito a commettere un crimine. Non si applicano esenzioni di responsabilità di stato o di governo. I superiori sono

responsabili del fatto commesso dai loro sottoposti se, a conoscenza della situazione, non hanno saputo impedirla. I crimini di cui la corte è competente sono imprescrittibili. La responsabilità è solo per dolo (coscienza e volontà di

commettere il crimine). Non è responsabile chi ha agito in stato di incapacità mentale, per legittima difesa o in stato di necessità. Un errore di fatto o sulla legge non esclude la punibilità, a meno che non faccia venire meno il dolo. L’ordine superiore o l’obbligo di legge esclude la responsabilità a meno che la persona non conoscesse l’illegittimità dell’ordine o questa risultasse in modo manifesto (p. es. è manifestamente illegittimo l’ordine di commettere genocidio o atti contro l’umanità).

Il processo e la cooperazione degli stati

Indagini (53 - 61)

Sono svolte dall’ufficio del procuratore con l’assistenza e sotto il controllo della camera (o giudice unico) delle indagini preliminari. Su richiesta del procuratore la camera può emettere mandati di arresto o di comparizione o far raccogliere testimonianze che non potrebbero essere riprodotte al dibattimento. Gli stati devono eseguire le decisioni della camera (es. arrestare l’indagato). All’udienza preliminare la camera, in presenza dell’ indagato, decide se confermare le accuse, modificarle o rigettarle. I diritti di difesa che spettano all’indagato in questa fase comprendono il diritto di non confessare,

ad un trattamento che non costituisca tortura o simile; all’assistenza di un interprete, a non essere privato della libertà salvo nei casi decisi dalla camera. Negli interrogatori ha diritto ad essere informato delle accuse, a rimanere in silenzio, farsi assistere da un legale di sua fiducia o da un difensore d’ufficio. Su arresto e custodia cautelare v. art. 59.

Il processo

Dopo l’udienza preliminare, se la camera delle indagini preliminari conferma le accuse, inizia il vero e proprio

processo davanti alla corte giudicante. L’imputato si presume innocente (66) e ha diritto ad essere informato dell’accusa e a preparare la propria difesa, comunicare con il difensore ed essere giudicato senza ritardi e in presenza; può esaminare testimoni e produrre prove in giudizio alla stessa stregua dell’accusa; è garantita l’assistenza gratuita di un interprete; può rimanere in silenzio e fare dichiarazioni non giurate a propria difesa. Il procuratore regge l’accusa; deve esibire tutte le prove in suo possesso sia a carico dell’imputato sia a suo favore (Regole sulla presentazione delle prove, art. 69). La corte decide su comportamenti che possano pregiudicare l’andamento del processo (minacce al giudice o a testimoni, ecc.: artt. 70 e 71). Uno stato può opporsi all’esibizione di una prova se ciò compromette la sua sicurezza nazionale. Se un accordo non è trovato e la prova è indispensabile la corte denuncia il fatto all’assemblea degli stati parte e/o al CdS (72 e 87). La corte decide in segreto a maggioranza, con motivazione. Opinioni dissidenti possono essere aggiunte (74). La corte può condannare al pagamento dei danni nei confronti delle vittime (75). Dopo il verdetto sulla colpevolezza al condannato viene comminata la pena in un’ulteriore decisione (sentenza).

L’appello

Contro tutte le decisioni principali della camera delle indagini preliminari e della camera giudicante, compresi verdetti e sentenze, le parti possono proporre appello (81 e 82) alla camera d’appello. Durante la procedura d’appello la sentenza in primo grado è eseguita. In appello la corte può modificare la decisione o ordinare che un nuovo processo abbia luogo davanti ad un’altra camera (83). Alla camera d’appello può essere chiesta la revisione del processo quando, dopo la decisione finale, emergano nuove prove decisive o quando uno dei giudici della sentenza sia incorso in atti che giustificano la sua rimozione. Un risarcimento è dovuto a chi sia stato arrestato o detenuto ingiustamente, nonché a chi sia stato vittima di un errore giudiziario (85).

Le pene

La corte può condannare all’ ergastolo o a pene detentive fino a 30 anni. Può applicare multe e confiscare patrimoni come pena accessoria (77-80). Gli stati possono dichiarare la disponibilità a far scontare ai condannati la pena nelle proprie carceri (103). Le regole applicate sono quelle dello stato in cui la pena è eseguita; la corte supervisiona l’esecuzione (106). Dopo che la pena è stata scontata per 2/3 o dopo 25 anni in caso di ergastolo, la corte può ridurre la pena.

Cooperazione degli stati

Tutti gli stati parti sono tenuti a cooperare con la corte; ciascuno si impegna a prendere le misure necessarie per rendere effettiva tale collaborazione. Le richieste agli stati sono inoltrate dalla corte per via diplomatica o tramite l’Interpol. Sono eseguite tenendo conto in particolare della sicurezza dei testimoni. Accordi speciali possono essere conclusi tra la corte e stati che non hanno ratificato il trattato che istituisce la corte. La mancata collaborazione di uno stato è constatata dalla corte che può rimettere la circostanza all’assemblea degli stati parti o al CdS per le misure del caso (87). La cooperazio-ne è richiesta in particolare per eseguire misure quali l’arresto o la consegna di un accusato alla corte e per consentire il passaggio della persona da consegnare alla corte attraverso territori di stati terzi (89). Se la stessa persona è destinataria di una domanda di consegna da parte della corte e di estradizione da parte di uno stato per essere giudicata degli stessi atti, l’autorità competente dello stato in cui l’individuo si trova dà priorità alla richiesta della corte se anche lo stato che chiede l’estradizione è parte del trattato (purché la corte internazionale abbia già accertato la ammissibilità del procedimento). Se lo stato non è parte del trattato lo stato che detiene la persona deve decidere dando comunque una certa priorità alla corte, a meno che non esista tra i due paesi un preciso accordo di estradizione applicabile. Se l’estradizione è richiesta per un reato meno grave di quello per cui è competente la corte, lo stato richiesto può dare priorità alla corte anche in presenza di un trattato di estradizione (90). Le formalità per la richiesta di arresto o consegna e di arresto urgente, nonché per altre forme di cooperazione (assunzione di prove, trasmissione di documenti, ecc.) sono fissate agli articoli 91-102.

* Tratto da: Bollettino 3 / 1999, PACE DIRITTI UMANI, pp. 15-16 "Verso la Corte penale internazionale"