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di Radhika Coomaraswamy, Relatrice speciale Onu sulla violenza contro le donne
STANDARD GIURIDICI EMERGENTI: LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E LA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI SULLA EX-JUGOSLAVIA E IL RWANDA
Dallultimo rapporto della Special Rapporteur sulla violenza contro le donne durante i conflitti armati, la violenza contro le donne in tempo di guerra è continuata implacabile.
Tuttavia, negli ultimi anni cè stato un riconoscimento internazionale crescente della gravità di questi crimini e un impegno internazionale a creare un meccanismo di responsabilità.
Come la Special Rapporteur ha fatto notare in rapporti precedenti, lo stupro e altre violenze basate sul genere 2 in tempo di guerra sono stati da lungo tempo vietati, benché spesso ignorati e raramente perseguiti. Solo negli ultimi anni, in seguito allo stupro e alla violenza sessuale sistematici connessi ai conflitti in Bosnia e in Ruanda, la comunità internazionale ha iniziato a sviluppare precisi standard legali per rendere chiaro, una volta per tutte, che tali pratiche possono costituire crimini di guerra, crimini contro lumanità, e componenti del crimine di genocidio, come pure tortura o altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti e riduzione in schiavitù. Analogamente, solo di recente sono stati creati i meccanismi per facilitare lindagine e il procedimento giudiziario di tali crimini, attraverso la creazione dei tribunali ad hoc per lEx-Jugoslavia e il Ruanda, e più recentemente della Corte Penale Internazionale (CPI).
A. La Corte Penale Internazionale
1. Il maggiore sviluppo dal precedente rapporto della Special Rapporteur (da qui in poi, il rapporto del 1998) è stata lapprovazione, il 17 luglio 1998, dello Statuto della CPI, noto come Statuto di Roma. Al novembre 2000, 116 paesi avevano firmato e 23 ratificato il trattato, oltre un terzo del numero di ratifiche necessario perché esso entri in vigore.
2. Lo Statuto di Roma rende esplicito che lo stupro e altre violenze di genere sono fra i crimini più gravi di interesse della comunità internazionale, e li definisce specificamente come atti costitutivi di crimini contro lumanità e crimini di guerra.
Secondo lo Statuto, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituiscono anche una grave violazione della Convenzione di Ginevra (nei conflitti armati internazionali) o una grave violazione dellarticolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra (in un conflitto non internazionale) sono crimini di guerra.
Analogamente, lo Statuto definisce i crimini contro lumanità, che comprendono la tortura, come pure lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità se commessi come parte di un attacco esteso o sistematico diretto contro qualunque popolazione civile.
Inoltre, lo Statuto definisce la riduzione in schiavitù come lesercizio su una persona di uno o dellinsieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare donne e bambini.
Lo Statuto prevede anche che la persecuzione basata sul genere come su basi politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o altre possa costituire un crimine contro lumanità.
3. Benché lo Statuto non faccia riferimento specifico allo stupro o altra violenza sessuale nel suo articolo sul genocidio, seguendo invece il linguaggio della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, le sue disposizioni possono essere usate per perseguire lo stupro e altre violenze sessuali (vedi ad esempio il caso Akayesu citato sotto).
Lo Statuto prevede che atti costitutivi di genocidio includono il cagionare gravi lesioni fisiche e mentali a membri del gruppo e limposizione di misure volte a impedire le nascite in seno al gruppo.
4. Altra cosa importante, lo Statuto comprende una clausola di non discriminazione, che richiede che lapplicazione e linterpretazione del diritto da parte della CPI:
Devono essere compatibili con i diritti umani internazionalmente riconosciuti, e senza alcuna discriminazione fondata su basi quali il genere
5. Significativamente, lo Statuto di Roma riconosce specificamente le preoccupazioni
relative ai bambini soldato, rendendo crimine di guerra il reclutare o arruolare bambini di età inferiore a 15 anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.
6. Oltre alle sue disposizioni legali concrete, lo Statuto di Roma si occupa di un certo numero di problemi strutturali che le attivisti per i diritti delle donne hanno considerato cruciali se la Corte deve funzionare come un meccanismo progressivo di giustizia per le vittime della violenza basata sul genere.
Nella scelta dei giudici, gli Stati parti devono prendere in considerazione la necessità di una rappresentanza equa di giudici di sesso femminile e maschile, e nominare giudici con competenze legali su problemi specifici, compresi
la violenza contro le donne o i bambini.
AllUfficio del Procuratore (OTP) si chiede analogamente di nominare consulenti con competenze sulla violenza sessuale e di genere e la violenza contro i bambini.
7. Lo Statuto contiene anche una disposizione specifica per una Divisione per le vittime e i testimoni, che fornirà, in consultazione con lUfficio del Procuratore, misure di protezione e sicurezza, consulenza e altra assistenza appropriata per testimoni, vittime e altri che siano a rischio a causa della [loro] testimonianza. La Divisione dovrà comprendere personale con competenze in materia di traumi, compresi i traumi relativi a crimini di violenza sessuale.
8. Benché molte caratteristiche della CPI siano sensibili ai problemi sollevati dalla violenza contro le donne in tempo di guerra, lo Statuto di Roma ha anche alcuni lati negativi rispetto ai diritti umani internazionali delle donne.
La definizione di gravidanza forzata prevista dallo Statuto nellarticolo 7 (2) (f), richiede che chi commette il reato abbia lintenzione di modificare la composizione etnica di una qualunque popolazione.
Questa definizione solleva serie preoccupazioni sul perché la gravidanza forzata di qualunque tipo non debba costituire un reato. Inoltre, essa sembra avallare i pregiudizi relativi alla purezza etnica rendendo alcuni tipi di gravidanza forzata più gravi di altri.
9. Inoltre, lo Statuto di Roma definisce genere nellarticolo 7 (3) in riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Questa definizione, ri-sottolineando la differenziazione biologica fra uomini e donne, impedisce approcci che si fondino sulla costruzione sociale di genere.
10. Infine, lo Statuto di Roma non prevede disposizioni per lincognito dei/delle testimoni nei confronti dellimputato, una volta che il caso va al processo. Benché nello Statuto ci siano misure di protezione dei testimoni, gli estensori hanno preferito porre lenfasi sui diritti degli imputati rispetto alla sicurezza dei/delle singoli/e testimoni.
B. Giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia
11. Il Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia (TPIJ) ha giocato un ruolo decisivo nel fissare parametri di giurisprudenza per il perseguimento della violenza sessuale in tempo di guerra.
L Ufficio del Procuratore (OTP) ha riconosciuto che la violenza sessuale non costituisce solo una gamma di crimini internazionali, come i crimini di guerra e i crimini contro lumanità, ma può anche costituire tortura, riduzione in schiavitù, gravi lesioni fisiche, e altri atti pertinenti, a condizione che gli elementi che costitutivi di tali crimini siano presenti nellatto di violenza sessuale.
Ad oggi, le incriminazioni pubbliche da parte del TPIJ per crimini commessi durante la guerra nella Ex-Jugoslavia hanno addebitato crimini di aggressione sessuale come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, crimini contro lumanità, crimini di guerra, e genocidio. Inoltre, il TPIJ ha accusato un certo numero di presunti criminali di guerra di responsabilità gerarchica per crimini di aggressione sessuale in base allarticolo 7 (3) dello Statuto.
Il caso Tadic
12. Dusko Tadic, un membro delle forze serbo-bosniache che operavano nella municipalità di Prijedor, venne condannato dal Tribunale il 7 maggio 1997 per crimini contro lumanità e crimini di guerra commessi durante la guerra nella Ex-Jugoslavia. Tadic, un ufficiale di basso livello nel famigerato campo di Omarska, non fu condannato per aver commesso direttamente un atto di aggressione sessuale, ma per la sua partecipazione a una generale, estesa e sistematica campagna di terrore che comprendeva percosse, tortura, aggressioni sessuali, e altri maltrattamenti fisici e psicologici diretti verso la popolazione non serba della regione di Prijedor.
13. E particolarmente significativo che nel caso Tadic il Tribunale abbia ritenuto limputato colpevole di crimini contro lumanità per atti criminali di persecuzione che comprendevano crimini di violenza sessuale. Invece di ripiegare sullaffermazione comune secondo la quale lo stupro è un atto accidentale o arbitrario perpetrato da soldati in cerca di sfogo per la loro energia sessuale, la decisione sul caso Tadic afferma categoricamente che lo stupro e la violenza sessuale possono essere considerati elementi costitutivi di una estesa e sistematica campagna di terrore contro una popolazione civile.
Non è necessario dimostrare che lo stupro in sé era esteso o sistematico, ma che esso era uno dei probabilmente numerosi tipi di crimine il cui spectrum sia stato commesso su base estesa e sistematica comprendendo una campagna di terrore da parte dellaggressore.
Il caso Blaskic
24. Tihomir Blaskic, un colonnello delle forze armate del Consiglio di Difesa Croato (HVO) e capo della zona operativa delle forze armate dellHVO nella Bosnia Centrale durante gli eventi per i quali venne incriminato dal TPIJ, venne accusato sia di responsabilità penale diretta che di responsabilità gerarchica per crimini contro lumanità, compresi stupri commessi in centri di detenzione.
Il 3 marzo 2000, Blaskic venne condannato per una gamma di violazioni del diritto umanitario, compresi crimini di guerra, gravi violazioni e crimini contro lumanità contro la popolazione musulmano-bosniaca della Bosnia centrale.
Egli non fu condannato per aver commesso direttamente i crimini elencati nellatto di accusa ma sulla base del fatto che aveva ordinato, pianificato, istigato o si era reso altrimenti complice della pianificazione, preparazione ed esecuzione di quei crimini.
25. La sentenza è importante, fra laltro, per la sua discussione estesa di cosa costituisce crimine contro lumanità. La corte elenca quattro elementi che costituiscono un attacco sistematico, compresa la perpetrazione di un atto criminale su scala assai vasta contro un gruppo di civili o la ripetuta e continua perpetrazione di atti disumani connessi uno allaltro.
La discussione dei crimini contro lumanità da parte della corte è un contributo positivo allo sviluppo dello stupro come crimine di guerra. In base allinterpretazione di crimini contro lumanità sia nei casi Tadic che Blaskic, lo stupro e laggressione sessuale di donne non devono essere necessariamente di per sé estesi o sistematici, ma la violenza sessuale può essere un elemento costitutivo di una estesa o sistematica campagna che comprende altri atti criminali.
Il caso Celebici
26. Il 16 novembre 1998, il TPIJ emise la sua prima sentenza che condannava un criminale di guerra bosniaco specificamente per crimini di violenza sessuale, fra altri crimini di guerra.
La corte ritenne Hazim Delic, un musulmano bosniaco e vice-comandante di campo nel campo di prigionia di Celebici, colpevole di stupro e di aggressione sessuale nei confronti di due donne serbo-bosniache prigioniere nel campo nel 1992, e lo dichiarò colpevole, fra laltro, di grave violazione (tortura) e crimini di guerra (tortura) per gli stupri. La corte ritenne anche Zdravko Mucic, un comandante di campo croato-bosniaco, colpevole di responsabilità gerarchica per gli abusi commessi contro detenute nel campo di Celebici, comprese uccisioni, torture, aggressioni sessuali, percosse, e altre forme di trattamento crudele e disumano.
27. La sentenza conferma che lo stupro e la violenza sessuale possono essere atti di tortura; la Camera di Primo Grado sottolineò che uno degli scopi proibiti della tortura è per discriminazioni di qualsiasi tipo, compresa la discriminazione di genere; la corte ritenne un comandante di campo responsabile della violenza sessuale commessa dai suoi subordinati; essa adottò la definizione ampia e progressiva di stupro articolata dalla corte Akayesu (vedi sotto), e sottolineò che lo stupro e la violenza sessuale portano danni non solo fisici ma anche psicologici.
28. Hazim Delic fu condannato a 20 anni di carcere per crimini commessi nel campo di Celebici, malgrado laccusa avesse chiesto lergastolo. Delic fu ritenuto non colpevole di responsabilità gerarchica in tutti i crimini commessi dai suoi subordinati, benché fosse il vice comandante del campo sotto Mucic e prove del suo controllo di fatto sulle guardie del campo si trovino dappertutto nella sentenza.
Laccusa è ricorsa in appello sia contro la sentenza di Delic che contro il verdetto.
Mucic, Delic e Landzo hanno tutti presentato appello contro le loro condanne.
Il caso Furundzija
29. Anto Furundzija, un comandante locale di una unità speciale della polizia militare
dellHVO a Vitez, venne riconosciuto colpevole il 10 dicembre 1998 di tortura come co-perpetratore nello stupro di una donna musulmana bosniaca durante un interrogatorio, e di complicità nello stupro.
Il caso fu il primo mai intentato esclusivamente per crimini di violenza sessuale di fronte a un tribunale internazionale, e contiene un certo numero di contributi progressivi alla giurisprudenza dello stupro come crimine di guerra.
La corte confermò, fra laltro, la condizione di stupro come crimine di guerra, in particolare in base allarticolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra che trattano dei conflitti armati interni.
Essa accettò la definizione Akayesu di stupro, ma formulò una serie di elementi che proibiscono espressamente il sesso orale forzato, e affermò che gli elementi della tortura nei conflitti armati comprendono che almeno una delle persone in essa coinvolte sia un pubblico ufficiale o appartenente a qualunque altra entità che eserciti unautorità, aprendo così la porta a una serie di agenti, compresi paramilitari e altri irregolari che stuprarono e aggredirono sessualmente donne durante la guerra nella Ex-Jugoslavia con lapprovazione tacita e il sostegno dei vari militari, come potenziali torturatori.
30. Sfortunatamente, la corte prese anche un certo numero di decisioni procedurali che sollevano preoccupazioni.
In una decisione controversa, essa citò documenti di un consultorio per donne in Bosnia relativi a un trattamento psicologico che la Testimone A. aveva ricevuto dopo lo stupro.
Dopo un esame a porte chiuse per determinarne lattinenza e decidere se essi dovessero essere rivelati alle parti la Camera decise che i documenti dovevano essere divulgati alla difesa e allaccusa.
Benché alla fine Furundzija sia stato condannato, e la sua condanna confermata in appello, le decisioni procedurali prese dalla corte, in particolare rispetto alla divulgazione dei documenti personali della Testimone A. devono destare preoccupazione, specialmente per il possibile impatto negativo su altre donne che si facessero avanti per cooperare con il Tribunale.
Il caso Foca
31. Nel giugno 1996, il TPIJ emise una incriminazione contro otto serbi di Bosnia per una gamma di reati sessuali commessi contro donne a Foca. Come osservò il TPIJ, lincriminazione aveva una importante portata legale, perché era la prima volta che aggressioni sessuali venivano indagate con diligenza allo scopo di perseguirle in base alla rubrica di tortura e riduzione in schiavitù come crimini contro lumanità.
Il caso Foca può essere distinto dai casi Tadic e Blaskic nel fatto che gli imputati sono accusati di crimini contro lumanità per una campagna estesa e sistematica di violenza sessuale contro donne.
Pertanto, lo stupro e laggressione sessuale in sé furono sistematici, costituendo la perpetrazione di un atto criminale su scala assai vasta contro un gruppo di civili necessaria per una accusa di crimini contro lumanità. Il processo è attualmente in corso e una sentenza è attesa prima della fine dellanno.
32. Il TPIJ ha incriminato un certo numero di individui per responsabilità gerarchica (o superiore) per
crimini di violenza sessuale. Come osservato sopra, nel caso Celebici, gli imputati furono condannati non per aver commesso materialmente il reato, ma a causa dello stupro e della violenza sessuale da parte di coloro che erano sotto il loro comando. Altri, compreso Radovan Karadzic, sono stati incriminati per crimini, compresi stupro e violenza sessuale, commessi da loro sottoposti.
33. Il 27 maggio 1998, la CPIJ incriminò un Capo di Stato in carica, il Presidente jugoslavo Slobodan
Milosevic, allora Presidente della Jugoslavia, per violazioni delle leggi o consuetudini di guerra e crimini contro lumanità commesse da unità dellesercito e della polizia operanti in Kosovo durante i primi cinque mesi del 1999. Milosevic è accusato per i suoi atti, come pure per la sua responsabilità di superiore. Benché latto di accusa non comprenda accuse relative a violenza sessuale, rappresentanti del TPIJ hanno pubblicamente dichiarato che intendono indagare, e laddove appropriato incriminare e perseguire i perpetratori di violenza sessuale nella provincia.
C. Giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda
34. Al dicembre 2000, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (TPIR) ha incriminato
pubblicamente 45 persone: cinque di queste incriminazioni comprendono accuse di violenza sessuale. Quarantatré degli accusati sono detenuti con processo in corso, in attesa di processo o stanno scontando una condanna.
Il caso Akayesu
35. La decisione del TPIR in Prosecutor v.Akayesu (Procuratore contro Akayesu), emessa il 2
settembre 1998, ha riconosciuto per la prima volta che gli atti di violenza sessuale possono essere perseguiti come elementi costitutivi di una campagna di genocidio.
Jean-Paul Akayesu, allepoca sindaco del comune di Taba, fu accusato di genocidio, crimini contro lumanità, e crimini di guerra e di essere stato a conoscenza del fatto che venivano commessi atti di violenza sessuale e di averli facilitati, permettendo che essi venissero commessi in locali del comune. Akayesu fu accusato anche di essere stato presente mentre venivano commessi i crimini di violenza sessuale e di averli pertanto incoraggiati.
36. La sentenza Akayesu è inequivocabile nel suo pronunciamento, secondo il quale i crimini di
violenza sessuale commessi nel comune di Taba e in tutto il Ruanda costituivano atti di genocidio:
Lo stupro e la violenza sessuale
costituiscono genocidio analogamente a qualunque altro atto, a condizione che vengano commessi con lintento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo particolare, preso di mira in quanto tale
La violenza sessuale era parte integrante del processo di distruzione, avendo come obiettivo specifico le donne Tuts, e contribuendo in modo specifico alla loro distruzione e alla distruzione del gruppo dei Tutsi nel suo insieme.
37. La Camera di Primo Grado condannò Akayesu per il crimine di genocidio ritenendo al di là di
ogni ragionevole dubbio che lImputato avesse ragione di sapere e in effetti sapesse che si stava commettendo violenza sessuale nei locali del bureau communal o nelle loro vicinanze e che le donne venivano portate via dal bureau communal e violentate sessualmente. Non ci sono prove del fatto che lImputato abbia preso alcuna misura per impedire atti di violenza sessuale. In effetti, cè la prova che lImputato ordinò, istigò e fu altrimenti complice di violenza sessuale.
38. La corte Akayesu diede un contributo significativo allevoluzione della giurisprudenza dello stupro
come crimine di guerra, articolando una definizione estesa che colloca in pieno lo stupro su un piano di parità con altri crimini contro lumanità.
La definizione Akayesu ridefinisce lo stupro come un attacco alla sicurezza della persona della singola donna, non al concetto astratto di virtù e non come una macchia sullonore dellintera famiglia o del villaggio.
Altra cosa significativa, la corte ha definito che la violenza sessuale comprende la nudità forzata, stabilendo che gli atti di violenza sessuale non si limitano a quelli che implicano la penetrazione o anche il contatto sessuale.
La sentenza afferma chiaramente che La Camera giudica che lo stupro sia una forma di aggressione e che gli elementi centrali del crimine di stupro non possano essere colti da una descrizione meccanica di oggetti e parti anatomiche.
La Camera definisce lo stupro come una invasione fisica di natura sessuale, commessa su una persona in circostanze coercitive. Le definizioni Akayesu di stupro e violenza sessuale sono state accolte dal TPIJ e sono servite da definizione internazionalmente accettata di crimini di violenza sessuale in tutti i casi trattati dal TPIJ fino ad oggi (si vedano i casi Celebici e Furundzija discussi sopra).
Il caso Musema
39. Il 27 gennaio 2000, il TPIR giudicò che Alfred Musuma, direttore della Tea Factory di Gisovu,
aveva personalmente aggredito dei Tutsi, e aveva incitato i suoi dipendenti nella fabbrica ad aggredirli, nel corso di violenti attacchi nellaprile e maggio 1994. Musuma fu anche riconosciuto colpevole di aver stuprato una giovane donna Tutsi di nome Nyiramusugi, mentre altri quattro uomini la tenevano ferma, e di essersene poi andato, mentre gli altri quattro la stupravano a loro volta e la lasciavano morta.
La corte giudicò che Musema avesse una responsabilità individuale sia per il suo atto di stupro, che per essere stato complice degli altri stupratori. La corte giudicò che le prove presentate considerando sia gli assassinii come gli atti di gravi lesioni fisiche e mentali, compreso lo stupro e altre forme di violenza sessuale equivalevano a genocidio.
In relazione alla violenza sessuale, la corte affermò: Atti di stupro e violenza sessuale furono parte integrante del piano concepito per distruggere il gruppo dei Tutsi. Tali atti avevano per obiettivo in particolare le donne Tutsi, e contribuirono in modo specifico alla loro distruzione e perciò a quella del gruppo Tutsi in quanto tale.
Significativamente, la corte giudicò anche che LImputato era a conoscenza di un attacco esteso o sistematico alla popolazione civile. La Camera giudica che lo stupro di Nyiramusugi da parte dellImputato era compatibile con il modello di questo attacco e formò parte di esso, e perciò giudicò Musema colpevole di crimine contro lumanità (stupro). Musema fu condannato allergastolo.
40. Oltre a quelli sopra citati, sono attualmente in corso un certo numero di casi che hanno per oggetto
la violenza sessuale. Arsène Shalom Ntahobali, il gestore di un negozio locale, fu incriminato assieme a sua madre Pauline Nyiramashuhuko, ex-Ministro per lo sviluppo delle donne e la famiglia, con accuse di genocidio, crimini contro lumanità e violazioni dellarticolo 3 comune.
Egli è accusato, fra laltro, di aver eretto un blocco stradale dove vennero rapiti, maltrattati e uccisi membri del gruppo etnico Tutsi.
Ntahobali è anche accusato di aver stuprato donne Tutsi, e sia lui che sua madre sono accusati di aver costretto donne Tutsi a spogliarsi in pubblico.
Anche latto di accusa emendato contro Laurent Semanza comprende accuse di violenza sessuale.
Il Procuratore presenterà al processo le prove secondo cui limputato incitò dei paramilitari a stuprare donne Tutsi. Il suo processo è iniziato il 16 ottobre 2000, e sta continuando.
Analogamente, nellatto di accusa emendato contro Ignace Bagilishema, bourgmestre di Mabanza dal 1980 al 1994, il Procuratore asserisce che limputato incitò degli Hutu a stuprare donne Tutsi prima di ucciderle.
I. INDIRIZZI FUTURI E PROBLEMI IRRISOLTI
41. Il TPIJ ha fatto progressi significativi nellincriminare e nel perseguire presunti autori di crimini di
violenza sessuale. Tuttavia, solo poco più di metà di coloro che sono stati incriminati pubblicamente sono attualmente detenuti. Numerose donne bosniache hanno detto a gruppi internazionali di difesa dei diritti umani che esse hanno paura di testimoniare al TPIJ e di tornare alle loro case di prima della guerra perché la maggior parte dei presunti autori dei crimini vivono ancora in queste zone e vi esercitano il potere come politici, funzionari comunali, ufficiali di polizia e uomini di affari.
Devono essere intensificati gli sforzi per arrestare coloro che sono stati incriminati. Analogamente, attivisti dei diritti delle donne in Ruanda hanno ammonito che la mancanza di informazione sul TPIR e la mancanza di fiducia sul fatto che la corte prenderà davvero le misure necessarie a proteggerle dallessere pubblicamente identificate sono ragioni per cui donne vittime di violenza sessuale non si fanno avanti a parlare con gli inquirenti del TPIR.
42. Il fatto che criminali di guerra continuino a vivere liberamente assai vicino a potenziali testimoni e
che i testimoni abbiano ancora paura di esporsi in pubblico ha gravi implicazioni per il lavoro dei Tribunali e rende essenziale la necessità di programmi energici di protezione dei testimoni.
In particolare nelle fasi che precedono e che seguono il processo, è necessario che ci siano misure di protezione e di sostegno più adeguate per i testimoni e le loro famiglie.
Misure di protezione a lungo termine sotto forma di cambiamento di residenza, anonimato, asilo sono state estremamente rare e offerte solo in circostanze assai eccezionali.
Mentre sono stati fatti progressi significativi sul fronte della giurisprudenza rispetto al perseguimento della violenza sessuale come crimine di guerra, questi progressi devono essere rafforzati da uno sforzo concertato per mettere in atto meccanismi di protezione dei testimoni che infondano fiducia e offrano sicurezza personale alle donne che vogliono testimoniare.
43. Il TPIJ dovrebbe rivedere le sue regole procedurali per includere il diritto al segreto relativamente a documenti medici o di consulenza per stupro che ne proibisca la divulgazione a meno che la corte sia convinta, dopo un esame a porte chiuse, della tesi della difesa secondo cui i documenti sono non solo pertinenti ma scagionatori.
1 Tratto da Rapporto 2001 della Relatrice speciale ONU sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze: La violenza contro le donne perpetrata e/o condonata dallo Stato in tempi di conflitto armato (19972000); Ginevra, 23 gennaio 2001
2 Gender-based violence: il termine è stato qui tradotto letteralmente, ma il senso con il quale viene usato corrisponderebbe di più, in italiano, allespressione violenza sessista, o violenza fondata sulla differenza di genere.