Il Comitato per i diritti dell'infanzia



Composizione e funzioni del Comitato
Il Comitato per i diritti dellinfanzia è istituito in base allart.43 della Convenzione, ed è composto da 10 esperti indipendenti, eletti per un periodo di 4 anni tra candidati designati dagli stati parti. Il Comitato svolge 3 sessioni allanno di quattro settimane. In base allart. 44 della Convenzione, gli stati parti devono presentare rapporti periodici al Comitato, descrivendo i passi compiuti per attuare la Convenzione. Il primo rapporto deve essere presentato entro due anni dalla ratifica, i successivi ogni 5. Il Comitato ha perseguito fin dallinizio il dialogo costruttivo e la stretta collaborazione con i governi, con gli organismi governativi e non governativi che si occupano dinfanzia.

Linee guida per l'elaborazione dei rapporti degli Stati
Nella prima sessione il Comitato ha adottato delle linee guida (guidelines) per agevolare la compilazione dei rapporti, che devono essere il più possibile orientati ai problemi e autocritici.

Principi generali
. I rapporti al Comitato devono indicare esplicitamente i fattori e le difficoltà che influenzano l'attuazione della Convenzione. Il processo di preparazione del rapporto deve costituire l'occasione per un'analisi esaustiva delle misure per armonizzare le norme e le politiche nazionali con la Convenzione e per monitorare i progressi ottenuti. Dovrebbe incoraggiare il controllo partecipato sulle politiche pubbliche di settore. I rapporti devono essere presentati alle scadenze previste, contenere un profilo del paese, i principali testi legislativi pertinenti e dettagliate informazioni statistiche. Ciascuna sezione del rapporto riguarda un gruppo specifico di diritti, a cui dare pari importanza.

Sez. I. Misure generali. (a) misure per armonizzare la legislazione e le politiche nazionali alle disposizioni della Convenzione; (b) meccanismi a livello nazionale o locale per coordinare le politiche relative ai bambini e monitorare l'attuazione della Convenzione (art. 4); (c) misure per far conoscere agli adulti e ai bambini la Convenzione con mezzi appropriati (art. 42); (d) diffusione pubblica del rapporto (art. 44.6).

Sez. II. Definizioni giuridiche di bambino/a. Concetto giuridico di bambino/a nella normativa: maggiore età età minime legali (per avere accesso alla consulenza medica o legale senza il consenso dei genitori; scuola dell'obbligo, accesso ad impieghi part-time, a tempo pieno, pericolosi; violenza sessuale presunta; matrimonio; arruolamento volontario e coscrizione nelle forze armate; testimonianza volontaria in un procedimento giudiziario; responsabilità penale; privazione della libertà detenzione e consumo di alcool e/o di altre sostanze controllate).

Sez. III. Principi generali. Principali misure legislative, giuridiche, amministrative o altre, difficoltà, progressi, priorità e obiettivi in materia di: non discriminazione (art. 2); superiore interesse del bambino (art. 3); diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6); rispetto per l'opinione del bambino (art. 12).

Sez. IV. Diritti civili e libertà. Misure su: diritto al nome e ad una cittadinanza (art. 7); protezione dell'identità (art. 8); libertà d'espressione (art. 13); accesso all'informazione (art. 17); libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 14); libertà di associazione e di riunione pacifica (art. 15); privacy (art. 16); tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti (art. 37).

Sez. V. Famiglia e servizi alternativi. Attuazione dei principi di "superiore interesse del bambino" e "rispetto delle opinioni del bambino" riguardo a: guida (art. 5) e responsabilità dei genitori (art. 18.1-2); separazione dai genitori (art. 9); riunificazione familiare (art. 10); mantenimento dei figli (art. 27.4); bambini privati dell'ambiente familiare (art. 20); adozione (art. 21); espatrio illecito (art. 11); abuso e incuria (art. 19); riabilitazione psico-fisica e sociale (art. 39); revisione periodica della collocazione in istituto (art. 25). Informazioni statistiche aggiornate annualmente sulla popolazione infantile, in particola- re su: provenienza etnica e nazionale; residenza in ambienti urbani e rurali; bambini senza tetto; abusati o trascurati in custodia protettiva; bambini in centri d'adozione; affidati ad istituzioni; numero di bambini in adozione nazionale e internazionale; bambini adottati all'estero.

Sez.VI. Sanità e servizi sociali. Istituzioni, politiche, programmi e meccanismi di monitoraggio sul diritto alla salute e al benessere, in particolare: sopravvivenza e sviluppo (art. 6.2); bambini disabili (art. 23); salute e servizi sanitari (art. 24); sicurezza sociale e servizi di assistenza (art. 26 e art. 18.3); standard di vita (art. 27.1-3). Rispetto all'attuazione dei diritti economici e sociali del bambino, il rapporto deve specificare la natura e l'estensione della cooperazione tra lo stato e le organizzazioni locali e nazionali governative e non governative.

Sez. VII. Educazione, svago e attività culturali. Istituzioni, politiche, programmi e meccanismi di monitoraggio in materia di educazione, incluso l'orientamento e la formazione professionale (art. 28); finalità dell'educazione (art. 29); svago, ricreazione e attività culturali (art. 31). Il rapporto deve specificare la natura e l'estensione della cooperazione tra lo stato e le organizzazioni locali e nazionali governative e non governative.

Sez. VIII. Misure speciali di sicurezza a favore di gruppi vulnerabili. Misure per la sicurezza delle fasce di popolazione infantile a rischio: Bambini in situazioni d'emergenza: rifugiati (art. 22); bambini in conflitti armati (art. 38); riabilitazione psico-fisica e sociale (art. 39); Bambini autori di reato: giustizia minorile (art. 40); bambini privati della libertà, inclusa qualsiasi forma di detenzione, reclusione o affidamento in custodia (art. 37 (b), (c) e (d) ); pene ai minori, in particolare proibizione della pena capitale e dell'ergastolo (art. 37 (a) ); riabilitazione psico-fisica e sociale (art. 39); Bambini in situazioni di sfruttamento e loro riabilitazione psico-fisica e sociale (art. 39): sfruttamento economico, e lavoro minorile (art. 32); abuso di droghe (art. 33); sfruttamento e abuso sessuale (art. 34); altre forme di sfruttamento (art. 36); commercio, tratta e rapimento (art. 35); Bambini appartenenti a minoranze o gruppi indigeni (art. 30).*


Come lavora il Comitato
Un gruppo di lavoro del Comitato si riunisce prima della sessione per compiere un esame preliminare dei rapporti ricevuti dagli stati e preparare la successiva discussione con i rappresentanti governativi. Oltre ai rapporti, il Comitato prende in considerazione informazioni ricevute da altri Comitati di monitoraggio delle NU e dalla Commissione diritti umani: documenti di relatori speciali su paesi e su temi quali la tortura, le esecuzioni sommarie ed arbitrarie, sulla violenza contro la donna, ecc. Partner essenziale del Comitato è il Relatore Spe-ciale sulla compravendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantile. Anche gli organismi e le agenzie specializzate delle NU possono partecipare alle deliberazioni del Gruppo di lavoro.
Sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato può anche invitare specifiche Ong a partecipare agli incontri in cui si istruisce lesame dei rapporti degli stati. Il Gruppo di lavoro pre-sessione conclude la discussione dei rapporti con una lista delle questioni (list of issues) prioritarie che il Comitato intende discutere con lo stato interessato. La delegazione dello stato riceve la lista prima della sessione, con linvito di rispondervi per iscritto. Questa procedura dà ai governi lopportunità di preparare adeguatamente la propria audizione.
Durante la discussione possono emergere anche altre questioni non elencate nella lista. Per questa ragione il Comitato preferisce discutere con funzionari di alto livello che abbiano reale autorità decisionale. Al termine della sessione, il Comitato adotta delle osservazioni conclusive (Concluding observations) sul rapporto dello Stato, nelle quali sono contenute raccomandazioni per una più efficace attuazione dei diritti dellinfanzia e eventuali questioni di cui rendere conto nei successivi rapporti.
A partire dalle informazioni ricevute, il Comitato può presentare suggerimenti e raccomandazioni generali, trasmesse a ogni stato parte interessato e allAssemblea Generale (art. 45, lett. d). Ogni 2 anni il Comitato presenta una relazione dattività allAssemblea Generale (art. 44.5). Come previsto dallart. 44.6, il Comitato incoraggia la più vasta divulgazione del rapporto nel paese interessato, come base di riflessione e di dibattito sui modi per attuare la Convenzione. Le sedute del Comitato sono pubbliche (salvo le riunioni pre-sessione del Gruppo di lavoro e quelle per la stesura delle osservazioni conclusive) e vengono tutte verbalizzate. Le NU pubblicano inoltre comunicati stampa e sommari dei lavori. La procedura di discussione ed esame dei rapporti intende essere costruttiva. Essa infatti mira ai seguenti obiettivi:

• suscitare un dibattito pubblico nel paese interessato;
• promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni sulla condizione dellinfanzia;
• individuare i problemi, suggerendo opportune misure per risolverli.


Il Comitato ha la facoltà di indirizzare richieste specifiche di assistenza alle Agenzie specializzate (Organizzazione Internazionale del Lavoro, UNESCO, Organizzazione mondiale della Sanità ...), allUNICEF e ad altri organismi delle NU come lAlto Commissario per i diritti umani, lAlto Commissario per i rifugiati (art. 45). La Convenzione non prevede alcuna procedura per le comunicazioni individuali di bambini o di loro rappresentanti che lamentino la violazione dei diritti da essa previsti. Il Comitato tuttavia, su casi individuali di cui riceva notizia, può richiedere informazioni aggiuntive agli stati parti (art. 44.4).

Dal 1993, il Comitato ha sollecitato lavvio di diversi forum di discussione su temi rilevanti per la condizione dellinfanzia:

i diritti delle bambine;
• la protezione dei minori nei conflitti armati;
• lo sfruttamento economico dei bambini;
• i diritti dei bambini nel contesto familiare;
• la giustizia minorile.

Tali discussioni preludono allavvio di studi approfonditi (da parte del Segretario Generale su incarico dellAssemblea - art. 45, lett. (c) ) e favoriscono il processo interpretativo dei diritti previsti dalla Convenzione.


Attuazione della Convenzione
Il Comitato per i diritti dellinfanzia ha indicato una serie di misure per una migliore attuazione della Convenzione nei singoli paesi. Le riforme dovrebbero essere accompagnate da efficienti sistemi di valutazione. Lelenco delle misure essenziali comprende:

Esaminare la legislazione interna per valutarne la coerenza con gli impegni assunti in sede internazionale e verificare se in essa manchino norme fondamentali (ad es. in materia di sfruttamento del lavoro minorile, educazione primaria obbligatoria, adozione, ecc.).
Introdurre istituzioni nazionali e locali per coordinare le politiche in materia dinfanzia, valutarne limpatto e monitorare lattuazione della Convenzione (ad es. difensori civici e, più nello specifico, tutori pubblici dellinfanzia).
Valutare i processi decisionali alla luce dei diritti dellinfanzia, verificando se la questione minorile sia presa in adeguata considerazione da tutte le autorità legislative, giudiziarie, amministrative, nazionali e locali. Valutare gli strumenti disponibili ai minori per far valere i loro interessi.
Migliorare il sistema nazionale e locale per la raccolta e condivisione dei dati sulla condizione minorile.
Formare il personale che lavora a contatto con i bambini. Lapprofondita conoscenza della Convenzione e dei modi per darvi attuazione dovrebbe costituire patrimonio di figure professionali quali: insegnanti, psicologi, pediatri, personale sanitario, personale di polizia, giudici, amministratori, operatori sociali, ecc.
Divulgare i contenuti della Convenzione per generare una maggiore conoscenza e consapevolezza pubblica, in attuazione dellart. 42, sia presso i bambini che presso gli adulti, utilizzando un linguaggio comprensibile. In base alla Convenzione i rapporti dello stato al Comitato devono essere resi ampiamente disponibili al pubblico (art. 44.6).
Diritti economici, sociali e culturali dei minori, ai quali dedicare la massima misura ... delle risorse disponibili. Alcune delle riforme più costose (servizi sanitari - art. 24, istruzione - art. 28) non si possono attuare in modo istantaneo ma vanno realizzate progressivamente. Per gli stati con maggiori risorse sussiste un dovere di assistenza e cooperazione verso i paesi in sviluppo che si impegnano in tali riforme.


Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha inoltre affrontato in maniera sistematica questioni relative ai diritti sessuali e riproduttivi delle ragazze. Nel corso dell'esame dei rapporti presentati dagli stati parte sulla propria attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, sono state formulate raccomandazioni su materie quali ad esempio: un limite troppo basso per l'età al di sotto della quale non è consentito il matrimonio, o più basso per le ragazze che per i ragazzi; un limite d'età troppo basso per acconsentire ad avere rapporti sessuali, o più basso per le ragazze che per i ragazzi, o legato a tutele giuridiche insufficienti contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale nel caso delle ragazze al di sopra dell'età stabilita dalla legge per acconsentire ad avere rapporti sessuali; l'alto tasso di gravidanze e/o aborti fra le adolescenti; l'accesso a forme di educazione sessuale adeguate all'età, tramite canali efficaci; il diritto dei/delle minori ad ottenere consulenze ed assistenza medica senza il consenso dei genitori, secondo criteri adeguati alla loro età e maturità e la maggiore vulnerabilità delle ragazze all'HIV/AIDS e alle malattie sessualmente trasmissibili.

Liberamente tratto da Cepadu, Archivio Pace e diritti umani, boll.17-18 e da Consolidare le conquiste e andare avanti: i diritti umani delle donne a cinque anni da Pechino, pubblicazione dellUfficio dellAlto commissario per i diritti umani, maggio 2000.



Per approfondire:

Dalla biblioteca temi: Ricerca x soggetti: bambine

Dalla biblioteca Testi: La Convenzione sui diritti dellinfanzia