Dimensioni della discriminazione razziale correlate alla differenza di genere1

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale
56a Sessione, 6-24 marzo 2000
Raccomandazione generale XXV


1. Il Comitato riconosce il fatto che la discriminazione razziale non sempre colpisce uomini e donne allo stesso modo o in egual misura. Esistono circostanze in cui la discriminazione razziale colpisce esclusivamente o precipuamente le donne, oppure colpisce le donne in maniera diversa o in misura diversa rispetto agli uomini. Spesso tale discriminazione razziale passerà inosservata, se non vi sarà un riconoscimento o una presa d'atto esplicita delle diverse esperienze di vita degli uomini e delle donne, sia in ambito pubblico che nella vita privata.

2. Alcune forme di discriminazione razziale possono essere dirette verso le donne specificamente a causa del loro genere - ad esempio la violenza sessuale commessa contro donne appartenenti a particolari gruppi razziali o etnici, in condizioni di detenzione o durante un conflitto armato; la sterilizzazione forzata di donne indigene; gli abusi nei confronti di donne che lavorano nel settore informale o di lavoratrici domestiche provenienti da un paese diverso da quello del loro datore di lavoro. Le conseguenze della discriminazione razziale possono colpire precipuamente o esclusivamente le donne, ad esempio nel caso di gravidanza, e in alcune società di ostracismo, in seguito a stupro motivato dal pregiudizio razziale. Le donne possono anche incontrare ulteriori ostacoli per l'impossibilità di ottenere accesso a meccanismi di ricorso e di riparazione legale a causa di impedimenti correlati al loro genere, quali i pregiudizi sessisti esistenti nel sistema giuridico e la discriminazione contro le donne nella vita privata.

3. Riconoscendo che alcune forme di discriminazione razziale hanno sulle donne un impatto specifico e non assimilabile ad altri, il Comitato si impegna a prendere in considerazione nell'ambito del proprio lavoro i fattori o i problemi legati alla differenza di genere che possono intrecciarsi con la discriminazione razziale. Il Comitato ritiene che la propria prassi in tale ambito potrà risultare più incisiva se, di concerto con gli Stati membri, verrà elaborato un approccio più sistematico e coerente per valutare e monitorare la discriminazione razziale contro le donne, nonché gli svantaggi, gli ostacoli e le difficoltà che incontrano le donne nel pieno esercizio e godimento dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, per motivi di razza, colore della pelle, ascendenza, o origine nazionale o etnica.

4. Di conseguenza, nel corso del proprio esame sulle diverse forme di discriminazione razziale, il Comitato intende rafforzare il proprio impegno ad integrare analisi e punti di vista basati sulla differenza di genere, e incoraggiare l'uso di un linguaggio che tenga conto della differenza di genere nei metodi di lavoro delle proprie sedute, segnatamente in sede di revisione dei rapporti presentati dagli Stati membri, di elaborazione delle proprie osservazioni conclusive e delle procedure e meccanismi di preavviso e di azione urgente, nonché nell'elaborazione di raccomandazioni generali.

5. Nell'ambito della metodologia mirata a valutare appieno le dimensioni della discriminazione razziale correlate alla differenza di genere, il Comitato includerà nei metodi di lavoro delle proprie sessioni un'analisi della relazione esistente fra differenza di genere e discriminazione razziale, in particolare nell'esame di:
a) forme e manifestazioni di discriminazione razziale;
b) circostanze in cui si verifica la discriminazione razziale;
c) conseguenze della discriminazione razziale; e
d) disponibilità e possibilità di accesso ad meccanismi di ricorso e riparazione contro la discriminazione razziale.

6. Rilevando che i rapporti presentati dagli Stati membri spesso non contengono informazioni specifiche o sufficienti sull'applicazione della Convenzione per quanto riguarda le donne, si invitano gli Stati parte a descrivere, per quanto possibile in termini sia quantitativi che qualitativi, i fattori causali e le difficoltà incontrate nell'assicurare alle donne un esercizio paritario, libero da discriminazione razziale, dei diritti sanciti dalla Convenzione stessa. L'uso di dati suddivisi per razza o origine etnica, e successivamente disaggregati in base al sesso all'interno dei gruppi razziali o etnici in questione, consentirà agli Stati parte e al Comitato di identificare, confrontare ed intervenire per porre rimedio a forme di discriminazione razziale contro le donne che altrimenti potrebbero passare inosservate e non dar luogo a procedere.

1 Testo inglese disponibile su:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD+General+recom.+25.En?Opendocument

*Traduzione italiana a cura del Dipartimento Pari Opportunità