Le bambine


La Commissione sulla condizione delle donne


La Commissione sulla condizione delle donne, Riconferma la Piattaforma d'Azione della conferenza di Pechino, in particolar modo il capitolo IV.L sulle bambine, la Dichiarazione ed il Programma d'azione di Vienna, la Convenzione su tutte le Forme di Discriminazione contro le donne, (CEDAW) la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (CRC);

Propone al fine di accelerare la realizzazione degli obbiettivi strategici del capitolo IV.L:

I Promuovere e proteggere i diritti umani delle bambine

Azioni che si devono intraprendere dai Governi, dalle autorità locali, dalle organizzazioni non governative e dalla società civile e dal sistema delle Nazioni Unite, nell'ambito delle rispettive competenze

• promuovere ulteriormente il godimento dei diritti umani da parte dei bambini, in

particolare modo da parte delle bambine, mediante l'elaborazione di un protocollo
opzionale alla Convenzione dei diritti del Bambino (CRC) relativo alle misure per
prevenire e sradicare la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la
pornografia;

• organizzare azioni a livello delle comunità di base, inclusa la fondazione di

comitati locali per suscitare consapevolezza e monitorare la conformità con la
Convenzione dei diritti del Bambino (CRC) e la Convenzione sull'Eliminazione di
tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)
con particolare
attenzione alla situazione delle adolescenti e delle giovani madri;

• condurre campagne di sensibilizzazione destinate a mobilitare le comunità

inclusi i capi comunità, le organizzazioni religiose, i genitori e gli altri componenti
della famiglia, specialmente i maschi membri della famiglia, riguardo ai diritti del
bambino, ponendo in speciale rilievo quelli della bambina e monitorando i mutamenti
nelle mentalità

• condurre campagne di sensibilizzazione e di formazione alla differenza di

genere, mirate ai funzionari di polizia e del sistema giudiziario, riguardo ai diritti dei
bambini, ponendo in speciale rilievo quelli della bambina;

• eliminare le pratiche tradizionali e consuetudinarie che danno preferenza ai figli

maschi attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione alla differenza di
genere;

• riconoscere e promuovere il contributo delle bambine e dei bambini allo

sviluppo;

• promuovere un trattamento non discriminatorio fra bambini e bambine nella

famiglia ed in questo senso adottare misure per garantire eguale accesso di bambine e
bambini al cibo, all'educazione e alla salute;

Azioni che si devono intraprendere da parte degli Stati firmatari della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (CRC) e della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),

• includere un'informazione a largo raggio e dati disaggregati per sesso ed età sui bambini nei loro rapporti alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (CRC) e alla Convenzione sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), ed invitare gli organismi di monitoraggio delle convenzioni a rivolgere speciale attenzione ai diritti della bambina mentre valutano tali rapporti;


• garantire che ogni riserva alla Convenzione sull'Eliminazione di tutte le Forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ed alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (CRC) sia formulata nel modo il più possibile preciso e ristretto e che le riserve non siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo di queste convenzioni, e rivedere le riserve alla Convenzione sulle eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia con l'intenzione di rimuoverle.


II. Istruzione e "empowerment" delle bambine
Azioni che si devono intraprendere da parte dei Governi, delle istituzioni formative e
del sistema delle Nazioni Unite secondo le rispettive competenze:


• considerare la possibilità di assumere le indicazioni e raccomandazioni dell'incontro del gruppo di esperti delle Nazioni Unite tenutosi ad Addis Abeba, nell'ottobre 1997, riguardo alle adolescenti e ai loro diritti;
• prendere in considerazione il rendere obbligatoria l'istruzione di base;
• garantire l'iscrizione generalizzata e la frequenza delle bambine nella scuola e garantire la continuazione dell'istruzione alle adolescenti incinte e giovani madri al fine di garantire alle bambine l'istruzione di base;
• incoraggiare tutti i livelli della società inclusi i genitori, i governi e le Ong, a sostenere la realizzazione di politiche formative per rafforzare la sensibilizzazione alle tematiche di genere nella comunità
• provvedere una formazione sensibile alla differenza di genere per gli amministratori della scuola, i genitori e tutti i membri della comunità scolastica, quali gli amministratori locali, lo staff, gli insegnanti, i consigli scolastici e gli studenti; (7)
• rivedere il materiale d'insegnamento inclusi i libri di testo, per promuovere l'autostima nelle donne e nelle bambine attraverso immagini positive di se', e riesaminare questi materiali mettendo in rilievo il ruolo effettivo delle donne nella società , ivi compreso nell'assunzione delle decisioni, nello sviluppo, nella cultura, nella storia, negli sport ed nelle altre attività sociali, politiche ed economiche (8);
• sviluppare programmi di sensibilizzazione sulla differenza di genere per gli staff degli uffici governativi che lavorano sugli aspetti educativi relativi alla formazione delle bambine indigene e di quelle delle campagne nonche' materiali formativi adattati alla loro situazione;
• identificare gli speciali bisogni delle bambine in circostanze difficili, comprese le bambine provenienti da famiglie di migranti, le bambine rifugiate e sfollate, le bambine che appartengono a minoranze etniche, quelle indigene, le orfane, quelle disabili, e altre con speciali bisogni e provvedere le risorse necessarie per affrontare i loro bisogni;
• coinvolgere le bambine e le organizzazioni che le rappresentano, incluse le bambine con speciali bisogni, nei processi decisionali e includerle come parte attiva nell'identificazione dei loro bisogni e nel progettare, programmare, realizzare e valutare le politiche ed i programmi per far fronte a tali bisogni;
• provvedere a possibilità formative per le bambine per sviluppare le loro capacita' nella leadership, nel dibattito e nella risoluzione dei conflitti;
• rendere visibile il lavoro non pagato di bambine e bambini nella famiglia, conducendo ricerche e documentando le differenze di genere, in particolare nelle comunita' rurali, e mettere in rilievo le implicazioni del lavoro in famiglia sull'eguale accesso delle bambine alla formazione di base e superiore e allo sviluppo della carriera e prendere provvedimenti per riparare agli squilibri ed eliminare le discriminazioni.



III Esigenze sanitarie delle bambine

Azioni che si devono intraprendere da parte dei Governi, della società civile e del sistema delle Nazioni Unite, secondo le rispettive competenze:

• proteggere le bambine da tutte le forme di sfruttamento sessuale, e di abuso sessuale prendendo le misure appropriate comprese per esempio, la elaborazione e applicazione delle leggi;


• incoraggiare i genitori, i gruppi di organizzazioni interessate e i singoli, specialmente i leaders politici, le figure popolari e nella collettivita' e i mezzi di comunicazione a difendere la salute dei bambini e delle bambine inclusa la salute riproduttiva e sessuale delle adolescenti;
• sradicare tutte le pratiche consuetudinarie e tradizionali, in particolare le mutilazioni genitali femminili, che sono dannose o discriminanti per le bambine e le donne, ostacoli al pieno godimento dei loro diritti umani oltre che violazioni di essi e delle loro liberta' fondamentali, attraverso la progettazione e realizzazione di programmi di sensibilizzazione, educazione e formazione, e includervi programmi per aiutare le vittime di tali pratiche a superare i loro traumi;
• sviluppare ed attuare una legislazione nazionale e politiche che proibiscano le pratiche tradizionali e consuetudinarie che sono violazioni dei diritti umani ed ostacoli al completo godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e liberta' fondamentali e perseguire gli autori di tali pratiche che sono dannose alla salute di donne e bambine;
• rendere ampiamente disponibili per gli adolescenti di ambo i sessi, informazione e consulenza, specialmente riguardo alle relazioni interpersonali, alla salute riproduttiva e sessuale, alle malattie trasmissibili per via sessuale, alle gravidanze adolescenziali, che siano discrete e facilmente accessibili e che enfatizzino la eguale responsabilità di ragazze e ragazzi;
• migliorare l'assistenza sanitaria per le adolescenti da parte del personale sanitario e fornire a quest'ultimo una formazione appropriata che incoraggi il personale sanitario a lavorare con le ragazze per comprendere i loro specifici bisogni;
• riconoscere e proteggere le adolescenti incinte e le giovani madri dalla discriminazione e sostenere un loro accesso ininterrotto all'informazione, all'assistenza sanitaria, alla nutrizione, all'educazione e alla formazione;
• sostenere le attivita' delle organizzazioni non governative nel campo della salute riproduttiva e dei centri di orientamento sanitario per le bambine;
• emanare leggi riguardo l'età minima per il matrimonio ed alzare l'età minima per il matrimonio dove è necessario al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'infanzia come stipulato nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia.


IV. Bambine nei conflitti armati
Azioni che si devono intraprendere da parte delle Nazioni Unite e dei Governi:


• Diffondere informazioni sui diritti dell'infanzia nel Codice di Condotta per le forze di mantenimento della pace (peace-keeping), e incorporare informazioni sui diritti del bambino nelle direttive per gli operatori umanitari e fornire loro una formazione sensibile alla differenza di genere;
• incoraggiare le bambine e gli altri individui e le comunità a svolgere un ruolo chiave nel denunciare alle autorità competenti le violazioni dei diritti delle bambine nei conflitti armati e garantire servizi di sostegno e di consulenza adeguati, accessibili e sensibili alla differenza di genere;
• Proteggere le bambine in situazioni di conflitto armato contro la partecipazione al conflitto, il reclutamento, lo stupro e lo sfruttamento sessuale, in particolare attraverso l'adozione di un protocollo opzionale della Convenzione dei diritti del Bambino così come è stato raccomandato dall'Assemblea Generale;
• Prendere misure per affrontare gli specifici bisogni delle bambine di protezione e di centri di consulenza e di sostegno adatti al loro sesso nei campi per i rifugiati e nelle iniziative di reinsediamento e reinserimento;
• Creare e rispettare zone di pace per i bambini e le bambine nei conflitti armati.


V. Tratta inclusa quella a scopo di prostituzione e di altre forme di sfruttamento sessuale

Azioni che si devono intraprendere da parte dei Governi , delle organizzazioni internazionali e della società civile:

• raccogliere informazioni e sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al problema della tratta, degli abusi fisici e psicologici e dello sfruttamento sessuale delle bambine al fine di meglio definire e migliorare i programmi di prevenzione;
• prendere in considerazione l'applicazione delle raccomandazioni della Dichiarazione e della Agenda d'azione del Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini, tenutosi a Stoccolma nel 1996;
• istituire programmi di recupero per i bambini che sono stati vittime di abusi o sfruttati sessualmente con personale addestrato specificamente a questo scopo che provveda un ambiente sicuro e accogliente;



Azioni che devono essere intraprese dai governi


• emanare e applicare le leggi che proibiscono lo sfruttamento sessuale dei bambini inclusa la prostituzione, l'incesto, l'abuso e la tratta, ponendo una speciale attenzione alle bambine;
• perseguire e punire persone ed organizzazioni coinvolte o promotrici dell'industria del sesso, dello sfruttamento sessuale, di atti di pedofilia, di traffico di organi, di pornografia infantile e di turismo sessuale che coinvolga minori, e condannare e punire tutti i responsabili, sia locali che stranieri, mentre si deve garantire che i bambini vittime di queste pratiche non siano penalizzati;
• definire le procedure e rafforzare la cooperazione internazionale per proteggere meglio le bambine e portare in giudizio gli autori di tali crimini;
• adottare misure che garantiscano che i procedimenti giudiziari e legali siano attenti agli specifici bisogni delle bambine vittime di abusi per evitare una ulteriore traumatizzazione o vittimizzazione.


VI. Il Lavoro e le Bambine

Azioni che devono essere intraprese da parte dei Governi, delle organizzazioni
internazionali e del settore privato:

• prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione degli accordi internazionali deputati a proteggere i bambini, incluse le convenzioni OIL9, e rendere conforme a questi accordi la legislazione nazionale al fine di proteggere le bambine;
• garantire che le bambine che lavorano abbiano accesso all'istruzione e alla formazione professionale, alla salute, al cibo, all'alloggio ed allo svago, in condizioni favorevoli e di eguaglianza, e che siano protette dallo sfruttamento economico, dalle molestie sessuali e da abusi nei luoghi di lavoro;
• porre una speciale attenzione alle bambine nel settore informale, quali le lavoratrici domestiche, e sviluppare misure per proteggere i loro diritti umani e le loro libertà fondamentali, e prevenire il loro sfruttamento economico, maltrattamento e abuso sessuale;
• sensibilizzare il governo e l'opinione pubblica riguardo alla natura e alla portata degli specifici bisogni delle bambine impiegate come lavoratrici domestiche e di quelle che eseguono lavoro domestico eccessivo nelle loro famiglie e sviluppare misure per prevenire il loro sfruttamento economico e abuso sessuale;
• contribuire attivamente agli sforzi della Conferenza OIL del 1998 per tracciare una nuova convenzione internazionale per eliminare le forme più intollerabili di lavoro minorile;
• prendere in considerazione l'applicazione delle azioni individuate nell' Agenda d'Azione della Conferenza di Oslo sul Lavoro Minorile del 1997;



VII. Raccomandazioni generali
Azioni che devono essere intraprese da parte dei Governi e del sistema delle Nazioni Unite

• preparare programmi per le bambine come parte dei piani d'Azione nazionali al fine di attuare pienamente la Piattaforma d'Azione della Conferenza di Pechino;
• le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Fondo per l'Infanzia dell'O.N.U. come agenzia che ha il mandato di trattare dei diritti e degli interessi dei bambini, dovrebbero rivolgere una maggiore attenzione alla bambina attraverso i programmi nazionali dell' UNICEF utilizzando gli ambasciatori volontari per suscitare consapevolezza sulla situazione delle bambine a livello nazionale, regionale ed internazionale;
• Il Segretario Generale dovrebbe riferire sulle bambine alla Commissione sulla Condizione delle Donne prima della revisione quinquennale dell'attuazione della Piattaforma d'Azione di Pechino;
• Basare programmi e politiche per la bambina sui diritti dell'infanzia, le responsabilità, i diritti e doveri dei genitori, e la capacita' evolutiva delle bambine, in accordo con la Piattaforma d'Azione di Pechino e la Convenzione dei Diritti del Bambino.



Note:
7 (basato su CPR 1. 1)
8 ( basato su CRPL2)
9 ILO International labour Organisation, Organizzazione internazionale del lavoro (ndt)