Donne e conflitti armati


Onu: la Commissione sulla condizione delle donne



DOCUMENTI APPROVATI SULLE AREE STRATEGICHE DELLA PIATTAFORMA D'AZIONE DI PECHINO


NEW YORK, 13 MARZO 1998

PREMESSA.

Pubblichiamo i documenti conclusivi discussi in assemblea plenaria sulla base delle bozze predisposte dai presidenti delle tavole rotonde di esperti che hanno aperto il dibattito sui quattro argomenti oggetto della Sessione e concordati dai rappresentanti degli Stati membri della Commissione per la Condizione della donna al termine della discussione svoltasi durante la 42a sessione della Commissione, svoltasi a New York nel marzo 1998.


Donne e conflitti armati


La Commissione sulla Condizione della Donne

Riconferma la Piattaforma d'Azione di Pechino, in particolare il Capitolo VI E, relativo a Donne e conflitti armati, e, tenendo conto delle conclusioni della Commissione riguardo a Diritti umani delle donne e a Violenza contro donne e bambine;


Propone i seguenti punti per accelerare l'attuazione degli obiettivi strategici del Capitolo VI.E:


I Garantire una giustizia che tenga conto della differenza di genere

I. 1 Azioni che devono essere intraprese dai Governi:


I.3 Assicurarsi che gli ordinamenti giuridici nazionali prevedano procedure accessibili e che tengano conto della differenza di genere per risarcire le vittime dei conflitti armati; 1.3 bis Garantire che nella stesura e nell'interpretazione del diritto internazionale e delle leggi nazionali venga integrata una prospettiva di genere ivi compresa la protezione delle donne e delle bambine nei conflitti armati;


I.4 Sostenere gli sforzi per creare un Tribunale Penale Internazionale che integri una prospettiva di genere nel suo statuto e nel suo funzionamento, onde consentire un' interpretazione e un' applicazione dello Statuto sensibili alla differenza di genere;


I.5 Formulare e diffondere nelle lingue locali al pubblico, ivi compreso ai gruppi di donne e alle organizzazioni non governative, informazioni sulla giurisdizione e le procedure per accedere ai tribunali di guerra ad hoc , agli organi preposti ai trattati sui diritti umani ed a tutti gli altri organismi competenti; queste informazioni dovrebbero essere attivamente ed ampiamente diffuse in cooperazione con il sistema delle Nazioni Unite e con le organizzazioni non-governative.


I.6 Proteggere i bambini, specialmente le bambine, nelle situazioni di conflitto armato contro la partecipazione al conflitto, il reclutamento, lo stupro e lo sfruttamento sessuale in conformità ai principi applicabili del diritto internazionale sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale nonché' della legislazione nazionale;


I.7 Promuovere l'equilibrio fra i due sessi e le competenze in materia di differenza di genere in tutte le organizzazioni internazionali, ivi compresa la Commissione per il diritto Internazionale, i Tribunali penali di guerra ad hoc, gli organi preposti ai trattati sui diritti umani, tenendo nel debito conto il principio dell'equa distribuzione geografica;


I.8 Esaminare e prendere in considerazione la modifica degli standards e delle definizioni giuridiche esistenti, per garantire che includano le esigenze di tutte le donne e le bambine colpite dai conflitti armati, e in particolare riaffermare che lo stupro e la violenza sessuale sistematica e la schiavitù sessuale nei conflitti armati costituiscono crimini di guerra;


I.9 Assicurarsi che ove i crimini di violenza sessuale siano commessi in situazione di conflitto, tutti coloro che li hanno perpetrati, incluso il personale delle Nazioni Unite e delle forze internazionali per il mantenimento della pace (peace-keeping) 1 e delle organizzazioni umanitarie, siano perseguiti.


II. Necessita' specifiche delle donne colpite da conflitti armati.

II.1 Azioni che devono essere intraprese dai governi e dalle organizzazioni internazionali:


II.2 Raccogliere e fornire informazioni sulle violazioni dei diritti umani delle donne sotto occupazione straniera e prendere provvedimenti per garantire il pieno godimento dei diritti umani di queste donne;


II. 3 Tenere conto dell'impatto dei conflitti armati sulla salute delle donne e introdurre misure per affrontare l'insieme delle esigenze sanitarie delle donne, incluse quelle delle donne disabili, ed i bisogni psicologici provocati dai traumi derivati da abusi sessuali e dagli effetti della violazione dei loro diritti;


II. 4 Affrontare gli specifici bisogni e le esigenze delle donne profughe e sfollate e garantire un'adeguata formazione agli organi competenti per affrontare gli specifici bisogni e le esigenze delle rifugiate. Le donne rifugiate dovrebbero ricevere una speciale protezione inclusa una appropriata progettazione e dislocazione dei campi ed un'adeguata allocazione di personale nei campi;

II. 5 Riconoscere l'importanza di coinvolgere pienamente le donne nel definire le politiche di riabilitazione nelle situazioni di dopoguerra e prendere provvedimenti per assistere economicamente i nuclei familiari, incluse le condizioni economiche e sociali delle famiglie rette da donne e delle vedove;


II. 6 Assicurare la sicurezza fisica e la protezione di tutte le donne e le bambine rifugiate e delle sfollate all'interno del paese, inter alia, provvedendo adeguatamente e incrementando l'esercizio del loro diritto a ritornare nei proprii paesi e luoghi d'origine e la loro partecipazione nelle commissioni responsabili per l'organizzazione dei campi per assicurare che i campi siano progettati tenendo conto delle direttive del 1995 sulle donne rifugiate dell'Alto Commissario dell'O.N.U. per i Rifugiati; organizzare nei campi servizi sociali, sanitari e legali che tengano conto delle esigenze di genere; e adoperarsi perché le capacità e i talenti delle donne e bambine profughe e sfollate siano pienamente integrati nello sviluppo e nell'attuazione di questi programmi durante la loro permanenza nei campi;


II. 7 Provvedere a cure mediche e psico-sociologiche adeguate per le rifugiate vittime della violenza sessuale e per le loro famiglie, inclusi servizi di consulenza rispettosi delle diverse sensibilità culturali, e garantire la riservatezza;


II.8 Prendere misure, in accordo con il diritto internazionale, per attenuare ogni impatto negativo delle sanzioni economiche sulle donne e sui bambini;


II.9 Attuare il "mainstreaming" della prospettiva di genere, nei modi appropriati, nelle politiche, nei regolamenti e nelle pratiche nazionali relative all'asilo e all'immigrazione al fine di estendere la protezione a quelle donne la cui richiesta di asilo è fondata su una persecuzione correlata al genere;


II. 10 Provvedere e rafforzare l'assistenza a tutte le donne e le bambine in situazioni di conflitto e di dopoguerra, anche attraverso le organizzazioni non governative, secondo le relative competenze. Le donne e gli uomini rifugiati devono avere uguali diritti nel l'amministrazione e nella distribuzione dei beni e dei servizi nei campi.


II. 12 Condannare e far cessare immediatamente la massiccia violazione dei diritti umani, specialmente nella forma del genocidio e della pulizia etnica come strategia di guerra, e le sue conseguenze come lo stupro, incluso lo stupro sistematico delle donne nelle situazioni di guerra.


II. 13 Incoraggiare i centri di riabilitazione ad assicurare che le conoscenze e la professionalità delle persone rifugiate e profughe siano utilizzati.




II. 14 Attuare il "mainstreaming" della prospettiva di genere negli interventi umanitari nelle crisi e nei conflitti armati e nelle attività di ricostruzione dopo i conflitti;


III Accrescere la partecipazione delle donne nelle operazioni di mantenimento della pace, nella sua costruzione 2, nelle fasi decisionali prima e dopo i conflitti, nel prevenire i conflitti, nella loro soluzione e nella ricostruzione dopo il conflitto.


III. 1 Azioni che devono essere intraprese dai governi e dalle istituzioni internazionali ed intergovernative regionali.:


III. 2 Accrescere, anche attraverso misure di "azione positiva," la partecipazione e la leadership delle donne nei processi decisionali e nella prevenzione dei conflitti.


III.3 Attuare il "mainstreaming" della prospettiva di genere nelle attività di promozione della pace a tutti i livelli così come nelle politiche umanitarie e di costruzione della pace, anche attraverso I' analisi di genere e incoraggiando la partecipazione di più personale femminile ad ogni livello, in particolar modo ai livelli più alti e di responsabilità nelle missioni sul campo; monitorare e revisionare tali politiche, nei modi opportuni, sulla base di una distribuzione geografica equa dove sia applicabile.


III.4 Riconoscere e sostenere le organizzazioni non governative di donne in particolare a livello di gruppi di base nel prevenire i conflitti, incluso l'allarme preventivo e la costruzione della pace (peace-building).


III.5 Tenere presente la "Piattaforma d'Azione di Kampala su Donne e Pace," nonché la "Dichiarazione di Follow-up dopo Pechino di Kigali" e il "Piano d'Azione sulla Pace, il Genere e lo Sviluppo" e, se opportuno, convocare conferenze *per valutare il progresso compiuto e promuovere l'attuazione di tali piattaforme.


III.6 Gli istituti regionali di ricerca e di formazione dovrebbero compiere ricerche sul ruolo delle donne nella risoluzione dei conflitti e identificare e analizzare politiche e programmi di azione.


III.7 Creare meccanismi per incoraggiare la candidatura di più donne con appropriate qualifiche per ricoprire posti di giudice e procuratore ed altri incarichi in tutti gli organismi internazionali competenti, al fine di conseguire un equilibrio fra i sessi sulle basi di una distribuzione geografica equa.


III. 8 Nominare e incaricare più donne come Rappresentanti speciali nella risoluzione dei conflitti, tenendo nel dovuto conto il principio di equa distribuzione geografica.


III. 9 Rafforzare il ruolo delle donne negli sforzi diplomatici bilaterali di prevenzione dei conflitti così come in quelli intrapresi dalle Nazioni Unite secondo la carta dell'O.N.U.


III. 10 Garantire che i partecipanti nelle missioni umanitarie e nelle operazioni di pace, sia militari che civili, ricevano una formazione sensibile alla differenza di genere.


III.11 Sviluppare ed attuare strategie innovative per aumentare la partecipazione delle donne nelle operazioni di "peace-keeping" ed invitare il Segretario Generale ad analizzare la loro efficacia, valutata se opportuno in incontri di esperti, nei suoi rapporti sulle operazioni di "peace-keeping"


III. 12 Attuare il "mainstreaming" della prospettiva di genere nelle discussioni bilaterali e multilaterali sulla costruzione della pace (peace-building), e la promozione dello sviluppo sociale;


IV. Prevenire i conflitti e promuovere una cultura della pace.

IV. 1 Azioni che devono essere intraprese dai governi, dalla comunità internazionale e dalla società civile, nell'ambito delle rispettive competenze:


IV. 2 Integrare una prospettiva di genere nelle politiche estere e adeguare ad essa tali politiche;

IV. 3 Appoggiare l'istituzione di reti di donne per la pace;

(2)

1 "peace-keeping ". Si tratta delle missioni dirette a controllare e garantire tregue, accordi di pace, vigilanza sul confini, ecc. (ndt)

2 "peace-building". Si tratta di interventi diretti a far cessare il conflitto tramite l'apertura di negoziati, anche indiretti, di mediazioni tra le parti, ecc. (ndt)