Diritti Umani delle Donne


La Commissione sulla condizione delle donne

Riconferma la Piattaforma d'Azione di Pechino, in particolare il capitolo IV.I sui Diritti umani delle donne e la Dichiarazione ed il Programma d'Azione di Vienna.


Raccomanda che la Commissione sui Diritti Umani ponga particolare attenzione ai diritti economici e sociali delle donne in tutte le discussioni che possano aver luogo durante la sua 54A sessione sul problema della nomina e del mandato di un relatore speciale sui diritti economici, sociali e culturali o su uno specifico aspetto di essi; ed invita il Segretario-Generale delle Nazioni Unite a riferire nel 1999 alla Commissione sullo Condizione delle Donne (CSW) in merito alle decisioni prese dalla Commissione sui Diritti Umani su tale argomento e inoltre raccomanda che il relatore sui diritti economici, sociali e culturali, se nominato, metta a disposizione della Commissione sulla Condizione delle donne i suoi rapporti;


Propone al fine di accelerare l'attuazione di obbiettivi strategici del capitolo IV. I:


I: Creazione e sviluppo di un ambiente che contribuisca al godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e sensibilizzazione

I.1 Azioni che si devono intraprendere da parte dei Governi, delle organizzazioni non governative, degli imprenditori, dei sindacati, del settore privato e degli altri soggetti della società civile, secondo le rispettive competenze:


I.2 Garantire una generale consapevolezza da parte di tutti, donne e uomini, bambine e bambini, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali di tutte le donne ed i bambini, incluse le bambine, attraverso un'educazione di vasta portata sui diritti umani in sintonia con il Decennio delle Nazioni Unite per l'Educazione ai Diritti Umani, e creare e promuovere una cultura dei diritti umani, dello sviluppo e della pace;


I.3 Incoraggiare e dare appoggio a dialoghi ad ampio livello nazionale e a livello delle comunità locali, che includano donne ed uomini, bambine e bambini, provenienti da diversi background, sul significato dei diritti umani, gli obblighi che ne conseguono e sulle specifiche discriminazioni e sulle violazioni dei diritti legate alla differenza di genere;


I.4 Garantire che il lavoro diretto a sviluppare la comprensione della dimensione di genere dei diritti umani, interalia, il lavoro svolto dagli organismi preposti ai trattati entro i rispettivi mandati, sia effettuato e ampiamente diffuso, e che tale interpretazione dei diritti umani sensibile alla differenza di genere sia pienamente integrata in tutte le politiche ed i programmi delle organizzazioni regionali e internazionali;


I.5 Rendere ampiamente accessibili al pubblico, compreso alla magistratura, ai parlamentari e alle organizzazioni non governative, i rapporti delle strutture delle Nazioni Unite che trattano dei diritti umani delle donne, quali quelli sulla discriminazione e sulla violenza contro le donne;


I.6 Sostenere, incoraggiare e diffondere la ricerca e raccogliere statistiche disaggregate per sesso ed età sui fattori e sulle molte barriere che influiscono sul pieno godimento da parte delle donne dei loro diritti politici, economici, civili, sociali e culturali, incluso il loro diritto allo sviluppo e sulle violazioni che sono specifiche nei confronti delle donne, e diffondere i dati individuati e utilizzare i dati raccolti nel valutare l'attuazione dei diritti umani delle donne;


I.7 Sviluppare e attuare una legislazione nazionale e politiche che proibiscano le pratiche consuetudinarie e tradizionali che sono dannose alle donne e che costituiscono violazioni dei diritti umani delle donne;


I.8 Sradicare pratiche tradizionali o consuetudinarie, in particolare le mutilazioni genitali femminili, che sono dannose o discriminanti per le donne e che rappresentano violazioni dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, attraverso la definizione e l'attuazione di programmi di sensibilizzazione, educazione e formazione;


I.9 Garantire che il personale addetto a tali programmi riceva periodicamente una formazione di genere e sia educato e reso consapevole dei diritti umani di tutte le donne, gli uomini, i bambini e le bambine;


I. 10 Mobilitare le risorse necessarie e creare le condizioni per un completo esercizio dei diritti economici, sociali e politici, culturali e civili delle donne;


I. 11 Istituire e rafforzare la partnership e la cooperazione reciproca e con il sistema delle Nazioni Unite e con le organizzazioni regionali al fine di promuovere più, attivamente il completo godimento da parte delle donne dei loro diritti umani;


I. 12 Assicurarsi che le particolari condizioni delle donne indigene e delle donne in altre condizioni di marginalizzazione siano prese pienamente in considerazione entro il quadro dei diritti umani delle donne;


I. 13 Diffondere una prospettiva di genere, nei modi opportuni, nelle politiche, nei regolamenti e nelle pratiche nazionali di immigrazione e di asilo al fine di estendere la protezione a quelle donne la cui richiesta di protezione e' basata sulla persecuzione correlata al genere;


II Quadro giuridico e regolamentare
II. 1 Azioni che si devono intraprendere da parte dei governi:


II. 2 Garantire l'esistenza di un quadro nazionale giuridico e regolamentare, incluse istituzioni nazionali indipendenti, o altri mezzi adatti che garantiscano la completa realizzazione ~i tutti i diritti umani delle donne e delle bambine sulla base dell'eguaglianza e della non discriminazione, incluso il loro diritto ad essere libere dalla violenza, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, e con altri strumenti relativi ai diritti umani e al diritto internazionale;


II. 3 Prendere provvedimenti, inclusa una revisione della legislazione nazionale, sensibile alla differenza di genere, per annullare ogni legge o procedura legale e sradicare pratiche - nazionali o consuetudinarie -che producano discriminazione in base al sesso;


II. 4 Garantire che le donne e le bambine abbiano eguale e pieno accesso a rimedi legali per le violazioni, inclusi meccanismi nazionali, - controllati e riveduti per garantire che funzionino senza discriminazione -e meccanismi internazionali che si occupano dei diritti umani come previsto, interalia, dalla Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;


II. 5 Promuovere cambiamenti che garantiscano alle donne il godimento di uguali opportunità nella legge e nella pratica per rivendicare i loro diritti attraverso gli ordinamenti giuridici nazionali, inclusa la loro educazione a questi diritti, nonché col garantire la disponibilità di misure quali patrocinio legale gratuito o a costo accessibile, rappresentanza legale e procedure giudiziarie di appello, e sostenere i programmi esistenti delle organizzazioni non-governative e di altre istituzioni;


III. Politiche, meccanismi e istituzioni

III. 1 Azioni che si devono intraprendere da parte dei governi:

III. 2 Ratificare, aderire e garantire l'applicazione della Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne così che la ratifica universale della Convenzione sia realizzata per l'anno 2000;


III.3 Limitare la portata di qualsiasi riserva alla Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le donne, formulare tali riserve nel modo più preciso e ristretto possibile; garantire che nessuna riserva sia incompatibile con l'oggetto e il fine della Convenzione o altrimenti incompatibile con il diritto internazionale sui trattati e rivederle regolarmente allo scopo di ritirarle; e ritirare le riserve che sono contrarie all'oggetto e al fine della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne o che altresì siano incompatibili con il diritto internazionale sui trattati;


III. 4 Creare canali di comunicazione per promuovere scambi d'informazione tra le istituzioni nazionali che si occupano dei diritti umani delle donne e le organizzazioni non governative e gli organismi decisionali dei governi;


III.5 Creare strumenti di ";mainstreaming" ; della prospettiva di genere all'interno di tutti gli organi politici decisionali allo scopo di rafforzare con tutte le politiche e i programmi, incluse politiche di bilancio sensibili alla differenza di genere, la possibilità delle donne di godere dei loro diritti;


III.6 Sostenere gli sforzi per creare un Tribunale Penale Internazionale (ICC) che integri nel suo Statuto e nel suo funzionamento una prospettiva di genere che consenta un'interpretazione e applicazione dello Statuto, sensibili alla differenza di genere;


III. 7 Attuare una politica di "mainstreaming" della prospettiva di genere in tutte le politiche economiche e sociali al fine di promuovere i diritti umani delle donne e delle bambine, incluso il loro diritto allo sviluppo;


III.8 Adottare misure per garantire attraverso mezzi appropriati che le donne godano di uguali opportunità di partecipare ai processi decisionali, incluso il parlamento e le altre assemblee elettive;


III. 9 Azioni che si devono intraprendere da parte degli Stati firmatari di strumenti sui diritti umani


III.10 Promuovere un equilibrio fra i sessi nella nomina e nelle elezioni di esperti indipendenti negli organismi preposti ai trattati, che abbiano esperienze e sensibilità alle tematiche di genere nel campo dei diritti umani, tenendo nella dovuta considerazione un'equa distribuzione geografica e i diversi ordinamenti giuridici;


III.11 Prendere nota degli studi sulle riserve fatti dal Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW/C/1997/4) ed incoraggiare studi simili da parte di altri organi preposti ai trattati, nonché da parte della Sesta Commissione dell'Assemblea Generale, specialmente rispetto alle conseguenze di tali riserve sul godimento dei loro diritti umani da parte delle donne e delle bambine;


III.12 Garantire che i loro rapporti agli organismi di monitoraggio dei trattati veicolino su tutti i punti più essenziali (mainstreaming) una prospettiva di genere;


III.13 All'interno del sistema delle Nazioni Unite:


III.14 Spingere la Commissione sui Diritti Umani a garantire che tutti gli organismi e le procedure sui diritti umani includano pienamente una prospettiva di genere nelle loro attività, nell'ambito dei loro rispettivi mandati;


III.15 Il "Comitato Amministrativo sul coordinamento tra le Agenzie delle Nazioni Unite sulle donne e l'equità di genere" , dovrebbe, come da programma, presiedere un gruppo di lavoro per chiarire la comprensione di un approccio, basato sui diritti, all'"empowerment" e all'avanzamento delle donne e all'equità fra i sessi, operando sul lavoro che si sta facendo in questo senso dall'UNIFEM e da altre organizzazioni;


III.16 L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) e la "Divisione per l'Avanzamento delle Donne del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali del Segretariato delle Nazioni Unite, nell'ambito dei loro rispettivi mandati, dovrebbero rafforzare e migliorare il coordinamento delle attività generali sui diritti umani e continuare a preparare il piano di lavoro annuale congiunto;


III.17 L'OHCHR e la Divisione per l'Avanzamento delle Donne dovrebbero continuare a preparare il piano annuale di lavoro congiunto e rafforzare la cooperazione e il coordinamento nelle attività sui diritti umani, in particolare:


i .-con la collaborazione nello scrivere i rapporti per la Commissione sulla Condizione delle Donne e la Commissione sui Diritti Umani, salutando la prime iniziativa di questo tipo contenuta in E/CNA 1998/22-E/CN.6/1998/22;


ii. -attraverso lo scambio sistematico di informazioni sul Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne, le sue sessioni e documentazioni al fine di garantire che il suo lavoro sarà meglio integrato all'interno del lavoro di altri organismi preposti ai trattati e nelle attività sui diritti umani delle Nazioni Unite;


iii. - attraverso la costruzione di competenze per attuare le conclusioni concordate dell'ECOSOC 10 sul "mainstreaming" della prospettiva di genere, in particolare nella formazione e sensibilizzazione alle tematiche di genere degli ispettori incaricati del monitoraggio sui diritti umani.


III. 18 Compiere passi ulteriori per aumentare la cooperazione e promuovere l'integrazione di argomenti e obiettivi tra la CSW, la CHR, il CEDAW, così come tra l'UNIFEM, l'INSTRAW, FUNDP, l'UNICEF ed altri fondi e programmi delle Nazioni Unite; (11)


III. 19 Dovrebbero essere accresciute la cooperazione, la comunicazione e lo scambio di esperienze tra la Commissione sulla Condizione delle donne e le altre commissioni funzionanti del Consiglio Economico e Sociale, inclusa la Commissione per i Diritti Umani al fine di promuovere più efficacemente i diritti umani delle donne;


III. 20 Gli organi di applicazione dei trattati nell'ambito dei loro mandati dovrebbero continuare a promuovere una migliore comprensione dei diritti contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani ed del loro particolare significato per le donne;
III.21 Data l'importanza dei osservazioni generali nel chiarire le clausole dei trattati sui diritti umani, la Commissione sull'Eliminazione delle Discriminazioni contro le donne e' invitata a stendere, congiuntamente con gli altri organi di applicazione dei trattati, nell'ambito dei rispettivi mandati, osservazioni generali sull'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza dei diritti umani e dovrebbe discutere queste ed altre attività' collaborative nell'incontro annuale dei/delle presidenti.


III.22 Gli organi di applicazione dei trattati dovrebbero continuare e sviluppare metodi di lavoro che facilitino le comunicazioni tra le organizzazioni non governative, gli organi di applicazione dei trattati e gli Stati firmatarii;


III. 23 L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e' incaricato di istituire un gruppo di lavoro sulla differenza di genere (gender team) per studiare, entro il mandato dell'ufficio, i diritti umani delle donne; al gruppo di lavoro dovrebbe esser fornito il sostegno necessario da parte dei livelli più alti del management e dei centri decisionali per svolgere il suo lavoro efficacemente;


III. 24 Le agenzie specializzate e gli altri organismi del sistema delle Nazioni Unite, nonche' le altre organizzazioni internazionali finanziarie e del commercio, dovrebbero sviluppare modi innovativi per integrare in tutti i loro programmi e le loro politiche la promozione dell'esercizio da parte delle donne dei loro diritti umani.




(traduzione a cura di Simona Davoli e Marisa Rodano)

10 Consiglio economico e sociale
11 CSW: Commissione sulla Condizione della Donna
CHR : Commissione peri diritti umani
CEDAW : Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne
UNIFEM e INSTRAW: agenzie specializzate delle Nazioni Unite sui problemi femminili
UNDP : Programma di sviluppo delle Nazioni Unite
UNICEF: agenzia dell'Onu che si occupa dei bambini