Violenza contro le donne



Onu: la Commissione sulla condizione delle donne


Riconferma la piattaforma d'azione di Pechino5, in particolare al punto IV.D relativo alla Violenza contro le donne, la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW) e la Dichiarazione sulla Violenza contro le Donne;


Chiede agli stati firmatari della Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) di tener conto nei loro rapporti iniziali e periodici al Comitato sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne della Raccomandazione generale n.19 sulla violenza contro le donne e della Dichiarazione sulla violenza contro le Donne;


Richiede che gli Stati firmatari dei trattati internazionali sui diritti umani raccolgano informazioni e riferiscano sull'estensione e sulle manifestazioni della violenza contro le donne inclusa anche la violenza domestica, le pratiche tradizionali dannose e le misure prese per eliminarle, per includerli nei rapporti al Comitato CEDAW, e includano tali informazioni nei rapporti agli altri organi preposti ai trattati.


Propone al fine di accelerare i tempi dell'attuazione degli obiettivi strategici del capitolo IV.D:


I Approccio integrato e olistico

I. 1 Azioni che devono essere intraprese dai Governi e dalla comunità' internazionale:


I.2 Formulare piani, progetti e strategie multidisciplinari, di vasta portata, coordinate nazionalmente, da diffondersi ampiamente, per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine, prevedere obiettivi e tempi di attuazione e procedure nazionali efficaci per imporli, mediante meccanismi di monitoraggio che coinvolgano tutte le parti in causa, incluse consultazioni con le organizzazioni delle donne;


I.3 Chiamare la comunità internazionale a condannare ed ad agire contro tutte le forme e manifestazioni di terrorismo, in particolare quelle che colpiscono donne e bambini;


I.4 Sviluppare una cooperazione nazionale, regionale e internazionale, forte ed efficace, per prevenire ed eliminare la tratta delle donne e delle bambine specialmente a scopo di sfruttamento economico e sessuale, incluso lo sfruttamento e la prostituzione di donne e bambine;


I.5 Incoraggiare i mezzi di comunicazione ad adottare misure contro la proiezione di violenze contro le donne ed i bambini;


I.6 Rafforzare un efficace partnership con le organizzazioni non governative e con tutti gli organismi competenti al fine di promuovere un approccio integrato e globale per l'eliminazione della violenza contro le donne e le bambine;


I.7 Integrare azioni efficaci in tutte le aree della vita pubblica e privata per porre fine alla violenza contro le donne, lavorando per superare la violenza e la discriminazione di sesso che le donne subiscono a causa di fattori quali la razza, la lingua, l'etnia, la povertà, la cultura, la religione, l'età, l'invalidità, la classe socioeconomica o perché componenti di popolazioni indigene, o migranti, incluse anche le lavoratrici migranti, le profughe e le sfollate;


I.8 Garantire che programmi di vasta portata per la riabilitazione delle vittime di stupro siano inseriti nei programmi globali.


II. Fornire risorse per combattere la violenza contro tutte le donne

Azioni che devono essere intraprese dai Governi, dalle organizzazioni non governative e dai settori pubblici e privati, secondo le rispettive competenze:


II.1 Appoggiare il lavoro delle organizzazioni non governative nelle loro attività per prevenire, combattere ed eliminare la violenza contro le donne;


II.3 bis Provvedere adeguate risorse per i gruppi di donne, i "telefoni amici" , i centri antiviolenza e altri servizi di sostegno, compresi i servizi di accesso al credito e i servizi sanitari, psicologici e altri servizi di consulenza, nonché valorizzare l'istruzione professionale per le donne vittime di violenza che le metta in grado di trovare mezzi di sussistenza;


II.4 Provvedere risorse che rafforzino gli strumenti giuridici per perseguire chi commette azioni di violenza contro donne e bambine e per la riabilitazione delle vittime;


II.5 bis Sostenere ed incoraggiare "partnership" per l'instaurazione di reti nazionali e provvedere risorse per centri di accoglienza (rifugi) e servizi di sostegno per le donne e le bambine, allo scopo di offrire risposta sicura, partecipe e completa alle donne vittime di violenza, inclusa la predisposizione di programmi destinati a curare e reinserire nella società le vittime della tratta;


II.6 Prendere in considerazione un aumento dei contributi alle azioni nazionali, regionali ed internazionali per combattere la violenza contro le donne, incluso per il Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e per il Fondo Fiduciario a sostegno dell'Azione per Eliminare la Violenza contro le Donne del Fondo dell'O.N.U. per lo Sviluppo delle Donne;


II.7 Sviluppare speciali programmi che assistano donne e bambine disabili a comprendere e denunciare le azioni di violenza, inclusa la messa a disposizione di servizi di sostegno accessibili per la loro protezione e sicurezza;


II.8 Incoraggiare e finanziare la formazione di personale dell'amministrazione della giustizia, degli organi dell'ordine pubblico, dei corpi di polizia, dei servizi sanitari e sociali, delle scuole e delle autorità di immigrazione sulle questioni relative alla violenza basata sul genere, alla sua prevenzione e alla protezione delle donne dalla violenza;


II. 9 Inserire nei bilanci nazionali adeguate risorse relative all'eliminazione della violenza contro donne e bambine.


III. Creazione di collegamenti e di cooperazione riguardo a Particolari forme di violenza contro le donne


III. 1 Azioni che devono essere intraprese dai Governi

III. 2 Prendere in considerazione, dove opportuno, la formulazione di accordi bilaterali, sub regionali e regionali, per promuovere e proteggere i diritti dei lavoratori migranti, specialmente donne e bambine;


III.3 Sviluppare accordi e protocolli bilaterali, sub regionali, regionali e internazionali per combattere tutte le forme di tratta di donne e bambine, e assistere le vittime della violenza causata dalla prostituzione e dalla tratta;


III. 4 Migliorare lo scambio di informazioni internazionali riguardo alla tratta delle donne e delle bambine, raccomandando di creare una banca dati nell'ambito dell'Interpol, delle strutture locali dell'ordine pubblico e delle forze di polizia nazionale, secondo le rispettive competenze;


III. 5 Rafforzare l'applicazione di tutti gli strumenti concernenti i diritti umani al fine di eliminare sia la tratta organizzata di donne e bambine sia altre forme di -tratta, incluso il traffico a fini di sfruttamento sessuale e di pornografia;


III.6 Rafforzare gli obiettivi fondamentali di genere delle Commissioni Regionali, e intensificare ulteriormente il loro contributo a politiche di sviluppo fondate su un equilibrio fra i sessi, poiché hanno già dato contributi significativi aiutando gli Stati Membri a costruire capacita' e a veicolare "mainstreaming "delle tematiche di genere per alleviare le violenze specifiche di genere contro le donne ed hanno contribuito attivamente nel promuovere i diritti umani delle donne;


IV. Misure giuridiche e sociali

IV. 1 Azioni che devono essere intraprese dai Governi;

IV.2 Garantire l'elaborazione di una piattaforma integrata, che tenga conto della differenza di genere, comprendente misure penali, civili, probatorie e procedurali che affrontino le molteplici forme di violenza contro le donne;


IV.2 bis Prendere tutte le misure appropriate per sviluppare un quadro legislativo, integrato e ampio, che si indirizzi alle molteplici forme di violenza contro le donne;


IV.3 Promuovere dove sia necessario l'armonizzazione della legislazione locale che penalizza gli atti di violenza contro le donne;


IV. 4 ter Provvedere adeguate infrastrutture e servizi di sostegno per rispondere ai bisogni delle donne e bambine superstiti di violenza e per assisterle fino al completo recupero e alla reintegrazione nella società, quali programmi di protezione dei testimoni, ordini di allontanamento contro gli autori delle violenze, centri antiviolenza, "telefoni amici" , centri di accoglienza (rifugi), provvedimenti di sostegno economico e per i mezzi di sussistenza;


IV. 5 bis Emanare direttive per garantire risposte adeguate della polizia e della magistratura nei casi di violenza contro le donne;


IV.6 Istituire e sostenere programmi che provvedano aiuto legale e assistenza alle donne e bambine che sporgono denuncia di violenze motivate dal loro genere, utilizzando vari mezzi e vie, quali il sostegno delle organizzazioni non governative alle donne nelle denunce per atti di violenza;


IV. 7 bis Garantire la affidabilità degli organi competenti preposti a imporre il rispetto della legge nella attuazione di politiche per proteggere le donne dalla violenza basata sul genere;


IV.8 Investigare, e in accordo con la legislazione nazionale, punire tutte le azioni di violenza contro donne e bambine incluse quelle perpetrate da pubblici ufficiali;


IV. 9 Attuare strategie e misure pratiche tenendo conto delle Strategie-tipo e delle Misure Pratiche per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne nel Campo della Prevenzione del Crimine e della Giustizia Penale adottate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 52/86;


IV. 10 bis Rivedere la legislazione nazionale al fine di realizzare la completa proibizione a norma di legge dello stupro e di tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine, quali la violenza domestica incluso lo stupro, e per garantire che la legislazione che protegge le donne e le bambine dalla violenza sia effettivamente applicata;


IV. 11 Rendere penalmente perseguibili tutte le forme di tratta delle donne e delle bambine a fini di sfruttamento sessuale e punire tutti i trafficanti;


IV. 12 Prendere provvedimenti per mettere in grado le donne che sono vittime della tratta di sporgere denuncia alla polizia e di essere reperibili quando richiesto dall'autorità giudiziaria, e garantire che durante questo periodo le donne abbiano accesso ad assistenza legale, sanitaria finanziaria e sociale, e a protezione nelle forme opportune;


IV. 13 Sviluppare e attuare un sistema di legislazione nazionale e politiche che proibiscano pratiche consuetudinarie o tradizionali dannose che costituiscono violazione dei diritti umani di donne e bambine e ostacoli al completo godimento da parte delle donne e delle bambine dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali;


IV. 14 Garantire che le donne siano sicure sul luogo di lavoro, con il sostegno a misure che promuovano la creazione di un ambiente di lavoro libero dai rischi di molestie sessuali e di altre violenze ed incoraggiare tutti gli imprenditori a mettere in pratica politiche dirette a eliminare e ad affrontare efficacemente le molestie contro le donne quando avvengano nel luogo di lavoro;


IV. 15 Garantire la partecipazione delle donne nelle istituzioni preposte al rispetto della legge così da raggiungere un equilibrio fra i sessi.


V Ricerche e raccolta di dati disaggregati per sesso

V. 1 Azioni che devono essere intraprese dai Governi:

V.2 Promuovere una ricerca coordinata sulla violenza contro le donne per garantire che sia multidisciplinare e affronti le cause di fondo, inclusi i fattori esterni che incoraggiano la tratta delle donne e delle bambine a scopo di prostituzione e tutte le altre forme di sfruttamento sessuale;


V.3 Incoraggiare una ricerca diretta ad esplorare la natura, la portata e le cause di violenza e a raccogliere dati e statistiche riguardo ai suoi costi economici e sociali e alle sue conseguenze e condurre una ricerca sull'impatto di tutte le leggi dirette a combattere tutte le forme di violenza contro le donne;


V.4 Sviluppare definizioni comuni e direttive e formare i soggetti fondamentali per la raccolta dei dati e delle statistiche sulla violenza contro le donne e garantire che tutti i casi di violenza contro le donne siano registrati sistematicamente ed adeguatamente, sia che siano stati denunciati alla polizia sia ai servizi sociali o sanitari;


V.5 Sponsorizzare ricerche a livello di base e indagini nazionali, inclusa la raccolta di dati disaggregati sulla violenza contro le donne, in riferimento a particolari gruppi di donne, come le donne disabili, le lavoratrici migranti , le profughe e le donne vittime di tratta;


V.6 Appoggiare le valutazioni di impatto delle misure e politiche, con particolare attenzione alle leggi di riforma nel campo legislativo, probatorie e procedurali dirette ad affrontare la violenza contro le donne, allo scopo di identificare e scambiare le buone pratiche e le esperienze e iniziare programmi di intervento e prevenzione;


V.7 Promuovere la condivisione dei risultati delle ricerche incluse le informazioni sulle migliori pratiche ai livelli nazionali, regionali ed internazionali;


V.8 Esplorare la possibilità di strumenti quali Relatori nazionali, che riferiscano ai Governi riguardo alla prevenzione e alla lotta contro la violenza. È sulle donne e particolarmente la tratta delle donne e delle bambine.


Azioni che devono essere intraprese dalle Nazioni Unite


V.9 Valutare i modi per diffondere le buone pratiche e le lezioni da esse apprese, elaborando un database facilmente accessibile di buone pratiche e di lezioni da esse apprese in riferimento a tutte le forme di violenza contro le donne.


VI Cambiare le mentalità

VI.1 Azioni che devono essere intraprese dai Governi e dalla società civile, incluse le organizzazioni non-governative:


VI.2 Lavorare per creare società libere dalla violenza con l'attuazione di programmi di formazione sui diritti umani, sulla risoluzione dei conflitti e sull'equità fra i sessi, per donne e uomini di tutte le età, iniziando con bambine e bambini;


VI.3 Appoggiare programmi di mediazione fra coetanei e di risoluzione dei conflitti adatti a tutti gli scolari ed una speciale formazione per gli insegnanti per addestrarli ad incoraggiare la cooperazione ed il rispetto per la diversità e la differenza di genere;


VI.4 Incoraggiare un'educazione innovativa ed una formazione nelle scuole per migliorare la consapevolezza della violenza basata sul genere attraverso la promozione di una risoluzione non violenta dei conflitti e proponendo obiettivi formativi strategici a corto-medio e lungo termine, per realizzare l'eguaglianza di genere;


VI. 5 Avviare ed impegnarsi in ampie campagne di sensibilizzazione quali la campagna "zero tolerance" 16, che raffigurino la violenza contro le donne come inaccettabile;


VI.6 bis Incoraggiare, nelle trasmissioni dei mezzi di comunicazione, la promozione di immagini positive di donne e uomini come partners che cooperano a pieno titolo nell'educazione dei loro figli nonché scoraggiare i media dal presentare immagini negative di donne e bambine;


VI. 7 Incoraggiare i media a creare immagini positive di donne e uomini quali soggetti decisivi che cooperano nel prevenire la violenza contro le donne, attraverso l'elaborazione di codici internazionali di autodisciplina dei media, relativi a espressioni, descrizioni e rappresentazione positiva delle donne e alla copertura delle cronache sulla violenza contro le donne;


VI. 8 Sensibilizzare e mobilitare la pubblica opinione per eliminare le mutilazioni genitali femminili ed altre pratiche dannose tradizionali, culturali o consuetudinarie che violano i diritti umani di donne e bambine e influiscono negativamente sulla loro salute;


VI.9 Promuovere un uso responsabile delle nuove tecnologie informatiche, in particolare di Internet, anche incoraggiando passi per prevenire l'uso di queste tecnologie a fini di discriminazione e di violenza contro le donne, e della tratta delle donne allo scopo di sfruttamento sessuale, incluso lo sfruttamento della prostituzione di donne e bambine;


VI. 10 Creare politiche e programmi per incoraggiare un cambiamento di condotta negli autori di atti di violenza contro le donne, incluso lo stupro, e monitorare e valutare l'impatto e l'effetto di tali programmi;


VI. 11 Istituire programmi di alfabetizzazione giuridica per rendere le donne consapevoli dei loro diritti e dei metodi per ricercare la protezione della legge;


VI. 12 Riconoscere che le donne e le bambine disabili, le donne migranti e le donne e bambine rifugiate possono essere particolarmente colpite dalla violenza, ed incoraggiare lo sviluppo di programmi a loro sostegno;


VI.13 Incoraggiare campagne dirette a chiarire le opportunità, le limitazioni e i diritti in caso di migrazione onde mettere le donne in grado di assumere decisioni consapevoli e di prevenire che divengano vittime della tratta;


VI. 14 Incoraggiare e sostenere le autonome iniziative degli uomini per integrare gli sforzi delle organizzazioni di donne per prevenire ed eliminare la violenza contro donne e bambine;


VI.15 Condurre, ricerche, e creare politiche e programmi per cambiare mentalità e comportamento degli autori di atti di violenza contro le donne sia in famiglia che nella società


VI. 16 Incoraggiare attivamente, sostenere e realizzare misure dirette ad aumentare la conoscenza e la comprensione della violenza contro le donne attraverso la costruzione di capacita' di analisi di genere, ed una formazione sensibile alla differenza di genere per i funzionari, il personale di polizia, la magistratura, gli operatori sociali e sanitari e gli insegnanti.



1 Campagna europea che promuove il concetto di nessuna tolleranza" ; nei confronti della violenza contro le donne, per rimuovere tutte le forme di complicità e/o accettazione della violenza a livello sociale, legale, familiare, ecc.